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Revoca cautelare dalla carica di “director” di una Ltd. inglese
Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra sia il ruolo di director di una limited liability company inglese, sia...

Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra sia il ruolo di director di una limited liability company inglese, sia quello di preposto alla sede secondaria della società nel territorio italiano, l'adozione del provvedimento cautelare di revoca dalla carica di director rende superfluo l'accoglimento della ulteriore richiesta cautelare di revoca del resistente dalla preposizione alla sede secondaria.

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Convocazione dell’assemblea dei soci nelle s.r.l. a base familiare
Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità...

Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità imposte dal legislatore non determina l’emersione di un tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza volto a revocare tutti i componenti del consiglio di amministrazione. (altro…)

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Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore
L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua...

L'amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell'interesse della società, la paralisi dell'attività sociale può essere revocato in via d'urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
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Revoca cautelare dell’amministratore, gravità delle irregolarità nella gestione e valutazione sulla reiterazione
Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi...

Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. (altro…)

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Responsabilità dell’amministratore unico per mancato pagamento di debiti della società
In difetto di adeguata prospettazione, fondata sull’allegazione di specifiche violazioni di doveri di legge o statuto, non può essere addebitato...

In difetto di adeguata prospettazione, fondata sull’allegazione di specifiche violazioni di doveri di legge o statuto, non può essere addebitato all’amministratore semplicemente il mancato pagamento dei debiti della società, dei quali, in base ai principi generali che fondano la responsabilità patrimoniale, risponde solo l’ente con il suo patrimonio. (altro…)

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Cancellazione della società e sorte dei crediti litigiosi. Applicabilità della business judgement rule agli atti di organizzazione dell’attività di impresa
In caso di cancellazione di una società di capitali i soci subentrano nei rapporti attivi per i quali l’effetto rinunziativo,...

In caso di cancellazione di una società di capitali i soci subentrano nei rapporti attivi per i quali l'effetto rinunziativo, derivante dall'iscrizione della cancellazione da parte del liquidatore, è impedito da un'attività del liquidatore consistente in un'espressa gestione della posizione, ad esempio, attraverso la cessione del credito (ancorché litigioso) a terzi e l'inclusione del corrispettivo nel bilancio di liquidazione (e dunque nella distribuzione del ricavato) ovvero ancora nella attribuzione di un diritto già azionato ad un determinato socio (con menzione nella nota integrativa) (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il giudizio introdotto dalla società poi cancellata potesse qualificarsi come rapporto giuridico "coltivato" da parte del liquidatore prima di procedere alla richiesta di cancellazione, essendo stato attivato dal liquidatore stesso, anche sulla scorta delle risultanze del bilancio finale di liquidazione).

Anche per gli amministratori di s.r.l. è richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

L'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo. Il socio di s.r.l. che agisce con l'azione sociale è onerato dell'allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell'interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.

All'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cass., 28 aprile 1997, n. 3652).

Tuttavia, il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato due ordini di limiti alla sua operatività. La scelta di gestione è insindacabile, in primo luogo, solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta) e, sotto altro aspetto, solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre). Quindi, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente - se necessario, con adeguata istruttoria - i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili. Inoltre, non basta che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

Il significato e i limiti della business judgement rule trovano applicazione anche alle scelte organizzative degli amministratori. infatti, la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all'espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche. In altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. E va da sé che tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina.

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Revoca degli amministratori per giusta causa e onere della prova del carattere illecito dei prelievi sociali
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti...

La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava sulla società.

In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.

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Sul diritto di informazione del socio di s.r.l. e il dovere di collaborazione della società
Va accolta la richiesta presentata – ex art. 700 c.p.c. – da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della...

Va accolta la richiesta presentata - ex art. 700 c.p.c. - da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull'andamento economico-finanziario della società. (altro…)

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Alcune questioni in materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere proposta direttamente anche dalla società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere proposta direttamente anche dalla società. (altro…)

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Responsabilità di amministratori di s.r.l. per mancata opposizione a decreto ingiuntivo
Gli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui carico siano stati emanati decreti ingiuntivi non sono responsabili dell’eventuale...

Gli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui carico siano stati emanati decreti ingiuntivi non sono responsabili dell’eventuale danno derivante dalla mancata proposizione di opposizione giudiziale a tali decreti e/o dell’esperimento di ipotetiche iniziative transattive in relazione ai crediti sottostanti, laddove risulti che i crediti il cui pagamento sia stato ingiunto siano almeno in parte sussistenti (altro…)

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Azione di responsabilità dei creditori sociali e termine di prescrizione
La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art....

La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.

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La gestione extracontabile non comporta responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. se i fondi hanno avuto una destinazione inerente all’attività sociale
Nell’ambito dell’azione ex art. 2476 c.c., ai fini della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al...

Nell'ambito dell'azione ex art. 2476 c.c., ai fini della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al di fuori della cassa sociale, la responsabilità dell'amministratore convenuto è esclusa se si dimostra che questi importi abbiano comunque avuto una destinazione inerente all'attività sociale e non siano stati distratti ad altri fini (altro…)

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