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Legittimazione attiva dal socio non amministratore. Modalità di esercizio del diritto del socio di s.r.l. alla consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art.2476 c.c.
Le domande volte all’accertamento del diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale e alla condanna della s.r.l....

Le domande volte all’accertamento del diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale e alla condanna della s.r.l. a mettere a disposizione del socio la documentazione stessa, sono formulabili indipendentemente dall’esercizio da parte del socio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. (altro…)

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Profili vari in tema di diritto di consultazione del socio di s.r.l. e relativa tutela in sede cautelare
Le domande relative all’accertamento del diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla condanna della società a mettere a disposizione del socio la...

Le domande relative all'accertamento del diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla condanna della società a mettere a disposizione del socio la documentazione sociale sono formulabili (e tutelabili in via cautelare) indipendentemente dall'esercizio da parte del socio di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, quello di accesso alla documentazione essendo  (altro…)

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Azione di responsabilità sociale nella s.r.l.: inapplicabili le norme delle s.p.a.
Non possono trovare applicazione alle società a responsabilità limitata, in quanto norme eccezionali, le disposizioni di cui all’art. 2393, co....

Non possono trovare applicazione alle società a responsabilità limitata, in quanto norme eccezionali, le disposizioni di cui all’art. 2393, co. 2 e 5, dettate per le società per azioni, che prevedono la possibilità (altro…)

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Modalità di esercizio del diritto del socio di s.r.l. alla consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art.2476
Le domande volte all’accertamento del diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale e alla condanna della s.r.l....

Le domande volte all'accertamento del diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale e alla condanna della s.r.l. a mettere a disposizione del socio la documentazione stessa, sono formulabili indipendentemente dall'esercizio da parte del socio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. (altro…)

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Aumento di capitale di s.r.l., assenza assoluta di informazione e abuso di maggioranza
Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l., la “assenza assoluta di informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso...

Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l., la “assenza assoluta di informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione.

Ai fini della validità non è richiesto (altro…)

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Rapporti contrattuali infragruppo e trasferimento della sede sociale all’estero
L’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. può essere svolta anche dalla  società controllata che si dichiari lesa dall’attività di direzione...

L'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. può essere svolta anche dalla  società controllata che si dichiari lesa dall'attività di direzione e coordinamento della controllante.

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Dovere di diligente gestione degli amministratori e sindacabilità delle scelte compiute
All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte...

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive generalmente richieste dal dovere di diligente gestione (altro…)

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Cessione di partecipazioni sociali e garanzia della consistenza del patrimonio della società. Patti parasociali aventi ad oggetto la rinuncia ad esercitare l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori
Nel caso di compravendita di azioni e di partecipazioni sociali in generale, non esiste alcuna norma che imponga al venditore...

Nel caso di compravendita di azioni e di partecipazioni sociali in generale, non esiste alcuna norma che imponga al venditore di prestare garanzie in ordine alla consistenza del patrimonio della società di cui vende la partecipazione e che, comunque, sanzioni con la nullità l'eventuale clausola che contenga l'espresso rifiuto di prestare dette garanzie. La consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote o azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (altro…)

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Responsabilità amministratori di srl. Legittimazione attiva, prova del danno e nesso di causalità. Insindacabilità delle scelte di gestione. Natura del rapporto di amministrazione e compenso.
In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla...

In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al sesto comma del citato art. 2476.

La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Incombe viceversa sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti

L’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

Il rapporto di amministrazione costituisce ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinata dalla legge. Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto: si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l’incontro di volontà fra le parti.

Il rapporto di amministrazione si fonda su di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell’ambito di un rapporto professionale autonomo. Si tratta di regola di un contratto oneroso (arg. ex art. 2389 c.c.), rimettendo la legge la determinazione del compenso all’atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare; la mancata deliberazione assembleare di per sé non impedisce di determinare il compenso, alla luce dell’art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell’attività svolta, anche perché la pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto (sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa).

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Azioni di responsabilità degli amministratori di s.r.l. promosse dal curatore fallimentare; la figura dell’amministratore di fatto e profili di responsabilità
Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex...

Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. (altro…)

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Responsabilità dell’amministratore e socio di srl per svolgimento di attività in concorrenza
L’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. e la conseguente richiesta risarcitoria promossa contro l’amministratore e socio di s.r.l....

L’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. e la conseguente richiesta risarcitoria promossa contro l’amministratore e socio di s.r.l. per aver violato i doveri di corretta amministrazione, sia ostacolando la corretta distribuzione e commercializzazione del prodotto della società attrice sul mercato, sia organizzando una parallela linea di produzione e contraffazione di detto prodotto, deve essere rigettata qualora (altro…)

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