Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l'azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l'azione di responsabilità verso i creditori sociali (altro…)
Ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 39/2010, “i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri”.
La norma, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, delinea nei confronti dei soci e dei terzi estranei al contratto di revisione, la concorrente responsabilità di natura aquiliana della società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall’inosservanza dei doveri che regolano l’attività di revisione, in modo tale da assicurare l’affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio.
La responsabilità in questione, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato e come tale presuppone, in estrema sintesi, l’accertamento:
- dell’inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell’accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;
- del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;
- del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest’ultimo costituisca, ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.
Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.
Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, quinto comma, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendo comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.
In particolare, la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.
(Nel caso di specie, il Giudice rigetta il ricorso per l’iscrizione d’ufficio della delibera di nomina del sindaco unico per omessa iscrizione nell’elenco dei revisori legali, laddove la deliberazione assembleare attribuiva a quest'ultimo funzioni di controllo sulla gestione e sulla revisione dei conti.)
È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l'attribuzione di tali compensi.
Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell'art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l'attività dell'amministratore sia prestata a titolo gratuito.
Qualora in una causa esperita per ottenere la corresponsione di un compenso per l’incarico di sindaco non risulti in discussione la sussistenza del diritto di quest’ultimo, ma il solo quantum e i criteri per la sua determinazione, è infondata la pretesa di utilizzare, ai fini della concreta determinazione del dovuto e a fronte della delibera assembleare di un compenso su base “annua”, criteri disomogenei di computo, alcuni concernenti l’esercizio sociale i cui termini sono formalmente individuati nell'atto costitutivo e nello statuto, altri, invece, concernenti l’anno solare.
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio cd. “gestore” allorché questi, oltre a esercitare una qualche influenza sulle scelte gestorie degli amministratori, abbia comunque tenuto un comportamento positivo dal quale possa dedursi tale forma di influenza. Così, affinché tale responsabilità possa essere ritenuta sussistente, il socio – tramite un comportamento o una condotta attivi – deve aver voluto intenzionalmente arrecare danno alla società, ai soci o ai creditori sociali mediante l’induzione degli amministratori all’inadempimento dei loro propri doveri.
Il sindaco unico di società a responsabilità limitata, con conferimento dell'incarico anche per la revisione legale dei conti della società, versa nella causa di decadenza per assenza di indipendenza ex art. 2399, c. 1, lett. c, c.c. (così come integrata dalle linee guida sulle norme di comportamento per sindaci di società non quotate elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) allorché l'associazione professionale, di cui il sindaco sia il dominus, intrattenga con la società revisionata un rapporto di consulenza fiscale e contabile, ricorrendo in casi simili, fra gli altri, il rischio del c.d. auto-riesame per il sindaco-revisore rispetto ai documenti contabili redatti con la consulenza della propria associazione professionale.
Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato. (altro…)
Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del suo credito (come il verbale di assemblea di nomina), con il relativo termine di scadenza, nonché il quantum del medesimo (nel caso di specie, ricavabile dallo stesso verbale).
Non integra inadempimento all'incarico ricevuto dalla società la condotta del Presidente del Collegio sindacale che rimane assente ad un'assemblea, quando nel relativo verbale si dà atto che tale assenza è giustificata.
E' tenuto a risarcire il danno l'amministratore delegato di S.r.l. che in un'operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell'attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all'acquirente il pagamento differito e l'equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell'azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)
Il diritto degli amministratori al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso ad apposita deliberazione assembleare, al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Pertanto, qualora lo statuto subordini il diritto al compenso ad apposita deliberazione assembleare ed una tale delibera non è stata assunta, l’amministratore non ha diritto al compenso.