L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
La clausola di uno statuto di s.r.l. che disponga che tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dello statuto sociale, nonchè in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonchè (altro…)
Le dimissioni dell'amministratore oggetto di richiesta di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. hanno come conseguenza la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rimozione dalla carica di cui alla norma citata, restando al Tribunale la sola regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite.
L'art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.
Nel potere attribuito dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ai soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre all’assemblea gli argomenti di discussione, si deve intendere ricompreso, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti.
E' ammissibile l'accertamento incidentale della nullità di una delibera assembleare non direttamente impugnata dalla parte, a condizione che il richiedente ne abbia interesse. La parte deve provare che l'accertamento della nullità sia funzionale alla decisione delle domande che costituiscono l'oggetto immediato ed effettivo del processo.
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata. (altro…)
La norma ex art. 2476 cc secondo comma invocata dall'attore disegna un diritto di controllo individuale dei soci di srl non partecipanti all'amministrazione - esercitabile anche "tramite professionisti di loro fiducia" - di per sé autonomo rispetto al diritto dei soci di "decidere" (in forma assembleare o mediante consultazione scritta) sulle materie di loro competenza statutariamente ovvero ex lege (altro…)
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni (altro…)
La disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le società azionarie dall'art. 2388 co. 4° cod. civ., si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro
decisioni, a fronte dell'evidente lacuna della disciplina legale (altro…)