E' nulla in quanto avente un oggetto illecito la delibera assembleare tramite cui una s.r.l., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale al disotto del minimo legale, anziché procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., immetta valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente le perdite (nel caso di specie, l'assemblea aveva deliberato di ripianare le perdite tramite la rinuncia di alcuni soci ad un credito per anticipazioni e imponendo ad un socio un versamento nelle casse della società).
L'art. 2482-ter c.c., di carattere incontestabilmente imperativo, è posto oltre che a tutela dell'interesse dei soci alla parità di trattamento, anche a tutela di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci.
L'impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz'altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. (altro…)
L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea. (altro…)
L'invalidità accertata incidenter tantum - ai soli fini di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. - della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
Ricade sulla società l'onere della prova della tempestiva e regolare convocazione dell'assemblea.
La costituzione in giudizio della società in persona dell'amministratore deve essere considerata priva di effetti processuali una volta che sia intervenuta la nomina di un curatore speciale.
Gli amministratori (e, in ambito di società a responsabilità limitata, ciascun amministratore legittimato dalla legge all’impugnazione), hanno il potere-dovere di tutelare l’interesse alla legalità societaria, tanto è vero che si ritiene che, per essi, non si ponga un problema di interesse ad agire essendo questo in re ipsa nella loro stessa posizione. Essi possono, dunque, impugnare anche le deliberazioni adottate all’unanimità dei soci, proprio perché essi, in tal modo, garantiscono la legalità della vita societaria.
Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa carenza di convocazione dell'assemblea e non certamente quando manchi una minuziosa esposizione dell’oggetto della delibera nel corso della riunione.
E' invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell'ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante (altro…)
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
(altro…)
Nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari, il termine "esecuzione" a cui fa riferimento l'art. 2378 co. 3 c.c. in materia di s.p.a. - applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479-ter co. 4 c.c. - non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia (altro…)