Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, talora dubitandosi della configurabilità di un interesse proprio della società). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta. L'abuso richiede dunque che si possa dire - sulla base di indici solitamente presuntivi - che la maggioranza abbia agito al solo scopo di ledere la minoranza nei suoi diritti partecipativi.
E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.
Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.
È nulla, ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., la deliberazione assembleare adottata in assenza di regolare convocazione del socio titolare del 50% del capitale sociale e in difetto del necessario quorum deliberativo, in quanto si configura un’assoluta mancanza di informazioni (art. 2479-ter c.c.).
La successiva adunanza, anche ove tenutasi in data diversa da quella comunicata e senza puntuale indicazione nel verbale dei soci presenti e del capitale rappresentato, non sana la mancanza di formale convocazione.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che affidi la nomina degli arbitri a un organo interno della società, in quanto contrastante con l’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 che richiede la designazione da parte di un soggetto esterno.
In tema di modificazione della domanda attorea, questa è ammissibile qualora la pretesa riformulata concerna la medesima vicenda sostanziale già dedotta. Ne consegue che l’originaria domanda di nullità per irregolare costituzione dell’assemblea e mancanza di quorum può essere integrata dalla successiva domanda di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio. Tale integrazione è giustificata dalla violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza, sempre in quanto attinente alla stessa deliberazione assembleare.
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva, se si escludono quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari.
La disposizione contenuta nell’art. 2492 CC, secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l’unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata a produrre direttamente effetto, determinando il perfezionamento della procedura liquidatoria (se di rigetto) o la sua prosecuzione (se di accoglimento). Tanto questo è vero, che il reclamo dev’essere annotato al R.I, adempimento che non avrebbe molto senso se il procedimento coinvolgesse esclusivamente le persone fisiche dei soci e dei liquidatori.
La norma, pertanto, dev’essere letta – se non come impositiva di una mera denuntiatio litis - nel senso della necessaria partecipazione dei liquidatori alla causa, dalla quale potrebbero scaturire elementi per una loro responsabilità individuale, per consentire loro di spiegare le decisioni assunte. Secondo questa ultima interpretazione, la legge impone un litisconsorzio necessario processuale tra liquidatori e società; ma, allora, laddove una causa sia introdotta contro un litisconsorte necessario con pretermissione di un altro, la violazione dei diritti di quest’ultimo può sempre essere sanata, non potendosi però sostenere che, fino a quando la sanatoria non avviene, la causa non sia neppure pendente. L’azione giudiziaria spiega un effetto immediato al momento della sua proposizione, che, nel caso di specie, è quello di evitare la decadenza del potere di impugnare il Bilancio e la sua conseguente irrevocabilità, e che si verifica anche in quei casi in cui l’introduzione della causa sia viziata dalla omessa citazione di una parte necessaria; in tali ipotesi, il vizio del procedimento, se non sanato, si può tradurre nella inidoneità del suo atto conclusivo a realizzare i suoi effetti tipici (talché, seguendo l’ipotesi, una sentenza che accogliesse il reclamo potrebbe essere considerata inutiliter data); non, invece, nella inammissibilità originaria del reclamo per decadenza.
La proposizione del reclamo contro il bilancio finale di liquidazione ha poi l'effetto di impedire la sua definitività e, di conseguenza, l'acquisto del diritto da parte dei soci del diritto individuale alla ripartizione dell’attivo.
In forza del disposto di cui all’art. 2479 ter, comma 3, c.c. le delibere societarie possono essere impugnate, entro tre anni dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, da chiunque vi abbia interesse, qualora siano stata adottate in assenza assoluta di informazione o se aventi oggetto impossibile ed illecito. In particolare, ricorre l’ipotesi di assenza assoluta di informazione nel caso di delibera assembleare assunta nella completa carenza di convocazione dell’assemblea.
Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell’art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si tratta di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell’interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 c.c. Tale termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese. Il dies a quo per l’esercizio dell’impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003. Tale disciplina trova la sua ragion d’essere nell’elevato grado di partecipazione alla vita dell’ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese.
Il principio di proporzionalità e il connaturato principio di parità di trattamento dei soci esposti dal comma 2 dell’art. 2468 c.c. in forza dei quali sono attribuiti ai soci i medesimi diritti, in misura per l’appunto proporzionale alla misura della partecipazione, costituiscono regole dispositive, poste a tutela dell’interesse dei soci, che possono essere derogate in nome del rilievo personalistico che informa anch’esso l’aspetto organizzativo del nuovo tipo sociale della S.r.l. ed in forza del quale assume rilievo statutario l’intuitus personae. Il terzo comma disciplina l’ipotesi in cui l’autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali. L’eventuale deroga all’uguaglianza ed alla proporzionalità si estrinseca nell’attribuzione di particolari diritti a singoli soci ed esclude invece la loro incorporazione in partecipazioni sociali comprensive di diritti diversi rispetto alle altre. Con particolare riferimento alla nomina degli amministratori, l’art. 2475 c.c. prevede che i soci nominino uno o più amministratori della società con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. La norma dell’art. 2468, 3° comma c.c. legittima la previsione pattizia di meccanismi di designazione degli amministratori diversi dalla decisione dei soci assunta dall’art. 2479 c.c.
L’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l. deve invece ritenersi ammissibile in considerazione del tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., che non esclude che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci e dell’autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale s.r.l., in forza della quale i soci possono decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti i soci.
La sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l'accertamento, effettuato dal giudice con giudizio di carattere comparatistico, della prevalenza del pregiudizio illegittimamente subito dal ricorrente rispetto a quello che, legittimamente, potrebbe soffrire la società per effetto della sospensione della deliberazione oggetto di controversia (periculum in mora).
Sono impugnabili le deliberazioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con quello della società allorché: (i) la deliberazione possa recare un danno alla società; e (ii) la partecipazione del socio in conflitto sia stata determinante per l'adozione della deliberazione. In particolare, il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società, di modo che l'uno non possa essere salvaguardato senza l'altro. Pertanto, per integrare una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che il socio miri a realizzare mediante la deliberazione un proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere (anche potenzialmente) quest'ultimo interesse, non potendosi ravvisare incompatibilità di posizioni per il sol fatto che i soci abbiano un interesse in un'operazione parallela a quella oggetto della deliberazione.
L'abuso della maggioranza, causa di annullabilità di una deliberazione, deve interpretarsi nel senso che è consentito al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse personale fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della maggioranza legittima l'annullamento di una delibera allorquando la delibera medesima non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse antitetico rispetto a quello sociale, ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari a danno dei soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare l'abuso della maggioranza grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della delibera.
Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. Sotto il diverso profilo dell’annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, ma a tal è necessario che i vizi siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. La trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall’art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità. L’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall’art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione; dall’altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell’impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.
Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”, è però altrettanto vero che secondo la prima parte della medesima disposizione normativa “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cpc” . Inoltre, il tenore letterale dell’art. 669 quater cpc – secondo il quale, “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”, vale a dire davanti al giudice avanti al quale pende la causa per il merito – impone di radicare la competenza a decidere sull’istanza cautelare dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso. Ne consegue che, ove pure fosse fondata l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri – che nel caso di specie postula la fondatezza di quella di giudicato sulla validità della clausola compromissoria – il giudice ordinario adito sarebbe comunque competente a decidere sul ricorso cautelare in corso di causa fino a quando non intervenisse la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito. Pertanto, in caso di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice stessa", la competenza, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale.
Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l’estinzione del rapporto sociale, quantomeno nei suoi confronti, prima che la stessa sia efficace in quanto, essendo l’interesse ad impugnare per nullità dipendente dall’esito della successiva impugnazione, detto interesse resta presente fino all’eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti all'estinzione del rapporto sociale ma non impugnate o per le successive, l’efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l’interesse ad impugnare deve essere valutato rispetto a colui nei confronti dei quali è stato estinto il rapporto sociale alla stregua dell'interesse del terzo e, dunque, potrà essere ritenuto attuale e concreto solo quando l'impugnante sia titolare di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse deve quindi essere legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell’impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all’eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell’attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell’eliminazione della delibera (es.: i soci stessi). In questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all’impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l’impugnante ancora socio.
La legittimazione del terzo a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio non può discendere da un generico interesse ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, bensì deve essere correlata all'allegazione di elementi che dimostrino il pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell’invalidità del bilancio in questione.
Deve ritenersi senz'altro ammissibile l'impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l'impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata.
Ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 2, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale. Il conflitto di interessi, in particolare, è un vizio rilevante per l'annullamento di una delibera assembleare solo qualora la scelta del voto sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno della società.
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L'attore, in questo caso, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio fraudolento del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi.