Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
Il danno derivante dal mancato pagamento dei costi sociali da parte dei soci convenuti che ha portato alla liquidazione della società di servizi è un danno diretto del patrimonio della società e solo mediato di quello dei suoi soci e non costituisce valido presupposto per il risarcimento dei danni indirettamente subiti da questi ultimi.
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che (altro…)
E' nulla in quanto avente un oggetto illecito la delibera assembleare tramite cui una s.r.l., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale al disotto del minimo legale, anziché procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., immetta valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente le perdite (nel caso di specie, l'assemblea aveva deliberato di ripianare le perdite tramite la rinuncia di alcuni soci ad un credito per anticipazioni e imponendo ad un socio un versamento nelle casse della società).
L'art. 2482-ter c.c., di carattere incontestabilmente imperativo, è posto oltre che a tutela dell'interesse dei soci alla parità di trattamento, anche a tutela di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci.
Grava su chi promuove il giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità (altro…)
In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.
E' tenuto a risarcire il danno l'amministratore delegato di S.r.l. che in un'operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell'attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all'acquirente il pagamento differito e l'equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell'azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).
L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).
Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione (altro…)
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)
I soci amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili del danno che abbiano illegittimamente causato alla società (successivamente fallita) per la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita (altro…)
È responsabile l’amministratore di s.r.l. che, omettendo di accertare l’intervenuta perdita integrale del capitale sociale, prosegua nello svolgimento dell’attività aggravando il dissesto. (altro…)