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Sull’insindacabilità del merito gestorio del giudice nell’azione di responsabilità fallimentare
Secondo il principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta...

Secondo il principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l’opportunità e la convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere: se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto; d’altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.

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Responsabilità degli amministratori per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e danno risarcibile
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse...

Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all’evidenza, non già dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

Il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori.

Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società. In altri termini, il danno arrecato dagli amministratori responsabili di violazioni della legge e dello statuto va “debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio arrecato da ciascun atto di mala gestio”.

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Prescrizione dell’azione di risarcimento derivante da illecito civile considerato come reato
In un giudizio riguardante l’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dall’amministratore unico di srl per il suo...

In un giudizio riguardante l'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dall'amministratore unico di srl per il suo volontario aggravamento della situazione patrimoniale, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato (ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela) trova applicazione l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto (cfr. Cass. Civ. sez. unite 27337/08).

 

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Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., prosecuzione dell’attività gestoria in presenza di una causa di scioglimento e azione revocatoria verso atto dispositivo a danno dei creditori
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non dell’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., derivante, in primis, dall’indisponibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

La prosecuzione dell'attività gestoria, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, non può essere di per sé considerata causa dell'aggravamento del dissesto finanziario di una s.r.l., poi fallita, poiché alcune condotte degli amministratori, potrebbero valutarsi, con un giudizio da farsi necessariamente "ex ante", ai fini della prova della responsabilità verso la società ed i creditori sociali, del tutto neutre, se non addirittura in alcuni casi positive nell'evitare alla società perdite ancor più gravi.

Riguardo invece al tema della revocatoria, quando occorre giudicare in ordine alla anteriorità del credito o della ragione di credito rispetto all’atto dispositivo impugnato, ai fini dell’art. 2901, comma 2, c.c. occorre fare riferimento non già al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega. Ed invero l’azione revocatoria non persegue specificatamente scopi restitutori, quanto piuttosto mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali. Quanto all’elemento soggettivo, c.d. scientia damni, allorché l’atto dispositivo sia successivo all’insorgere del credito, l’unica condizione richiesta è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole anche il terzo acquirente. Tale requisito, può essere provato anche a mezzo di presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

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Sull’amministratore di fatto e sulla utilizzabilità del criterio del deficit patrimoniale nelle azioni di responsabilità nel fallimento
Il ruolo di amministratore di fatto di una società di capitali può essere ricostruito mediante l’utilizzo di elementi indiziari e...

Il ruolo di amministratore di fatto di una società di capitali può essere ricostruito mediante l’utilizzo di elementi indiziari e fattuali (ad esempio delega di firme ad operare su conto corrente, rapporti di parentela tra le parti, esistenza di rapporti e collegamenti contrattuali o giuridici con fornitori e clienti, contatti e gestione ordinativi e del magazzino e dei rapporti con i fornitori ed il personale etc), nonché attraverso il ricorso alla prova testimoniale e/o all’interrogatorio formale.
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Azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. e comportamento negligente del socio
I presupposti dell’azione individuale esperibile ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o del terzo che siano stati...

I presupposti dell'azione individuale esperibile ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o del terzo che siano stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori sono l'evento dannoso, il dolo o la colpa dell'amministratore, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'amministratore e l'evento prodotto. Diversamente dall'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e dall'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l'azione individuale del socio o del terzo postula una lesione di un diritto soggettivo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società. Come indicato nella norma, l'utilizzo dell'avverbio "direttamente" delimita l'ambito di operatività dell'art. 2395 c.c. ai soli casi in cui il danno, conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori, sia immediato e investa direttamente la sfera patrimoniale dei soggetti danneggiati, a nulla rilevando, invece, la sussistenza di un rapporto diretto tra la condotta degli amministratori e il soggetto leso.

La mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore e terzi che esercitano l'azione consente di qualificare tale fattispecie come responsabilità di natura extracontrattuale, che richiede al terzo danneggiato l'onere di provare la riferibilità dell'evento dannoso all'amministratore, nonché il dolo o la colpa di quest'ultimo e l'incidenza negativa di tale atto sul patrimonio personale.

[Nel caso di specie, la falsa rappresentazione della situazione contabile della società nel bilancio redatto da parte degli amministratori, seppur sia sintomo di scarsa diligenza nell'espletamento delle funzioni dell'organo gestorio, non è sufficiente per far valere la responsabilità risarcitoria di questi ultimi. Il socio o il terzo che agisce ex art. 2395 c.c. deve provare non soltanto la falsità del bilancio, ma anche l'idoneità del comportamento illecito degli amministratori a incidere negativamente sulla condotta del socio o del terzo.

La presenza del socio attore nel consiglio di amministrazione della società per il tramite di due consiglieri di sua nomina, nonché il voto favorevole da parte di quest'ultimo all'approvazione in sede assembleare dei singoli bilanci di esercizio, senza alcun rilievo sul loro contenuto, sono sintomatici di un comportamento negligente del socio che ha acquistato le azioni della società.

Al contrario, come argomenta codesto Tribunale, l'insussistenza di un equilibrio economico-finanziario della società doveva essere desunta dallo stesso socio che ha presentato azione di responsabilità, tramite una corretta lettura delle risultanze contabili, mentre le determinazioni  del socio di acquistare nuove azioni erano state assunte all'esito di una relazione sulla situazione patrimoniale di natura previsionale e non consuntiva. Inoltre, successivamente all'acquisizione della maggioranza delle azioni della società, la nomina da parte del socio attore di un nuovo consiglio di amministrazione, con lo scopo precipuo di rivalutare la situazione patrimoniale della società, mette in luce la consapevolezza del socio della diversità esistente tra la situazione economico-finanziaria espressa nella contabilità societaria e la situazione effettiva in cui risultava la società.]

 

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Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato
La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la...

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

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Poteri di accertamento del tribunale in sede di volontaria giurisdizione in ordine alla causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3 c.c.
Ai fini del superamento della situazione prevista dall’art. 2484 n. 3 c.c., è sufficiente l’approvazione formale del bilancio da parte...

Ai fini del superamento della situazione prevista dall'art. 2484 n. 3 c.c., è sufficiente l'approvazione formale del bilancio da parte dell'assemblea, non essendo, per contro, consentito al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione andare a sindacare, neppure in via incidentale, la validità della deliberazione stessa (cfr. Trib. Roma decr., 14 novembre 2016). Ciò posto, al Tribunale è consentito un controllo di tipo qualificatorio in ordine alla riconducibilità, sulla base dei requisiti estrinsechi del documento portato all'attenzione del giudicante, ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all'ordine del giorno: infatti, un conto è sindacare la validità sostanziale della deliberazione, altra cosa è prendere atto che una delibera, in quanto tale, sia stata effettivamente assunta dall'assemblea. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ben può analizzare il contenuto del verbale per valutare se l’organo assembleare sia concretamente giunto all’approvazione del bilancio.

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Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel...

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. (altro…)

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Clausola di prelazione e qualificazione di partecipazione di controllo
Non è da considerarsi trasferimento del controllo, ai fini della interpretazione della clausola di prelazione di una società, il trasferimento...

Non è da considerarsi trasferimento del controllo, ai fini della interpretazione della clausola di prelazione di una società, il trasferimento da parte di un socio persona fisica del 50% di una s.r.l., in quanto è estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte.
Riprova evidente dell’assenza di controllo in capo al socio al 50 % di s.r.l., specie quando lo statuto sociale prevede, come nel caso di specie, un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, è che l’ipotesi di scioglimento delle società di capitali per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484 n. 3) c.c., si verifica proprio, quasi sempre, in questi casi. E l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea è segno inequivocabile della mancanza di controllo da parte di uno dei soci.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
Il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto,...

Il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. (altro…)

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Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.

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