L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.
Il risarcimento da porre a carico degli amministratori non può prescindere dall’individuazione del novero degli eventi che concretamente hanno cagionato il danno.
Qualora venga chiesta la responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale di cui all’art. 2486 c.c., esulano (altro…)
I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo amministrativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale (altro…)
L’ammissione del debitore a procedure concorsuali costituisce un indice tipico della situazione di inesigibilità dei crediti commerciali e rende necessario che l’amministratore, in ossequio ai principi di prudenza, competenza e determinazione del valore di realizzo dei crediti, rilevi detta situazione negli esercizi in cui le perdite per inesigibilità (altro…)
E' illegittima ex art. 2486 c.c. la prosecuzione dell'ordinaria attività d'impresa da parte degli amministratori di s.r.l., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società.
L'amministratore di s.r.l. è responsabile per indebita prosecuzione della attività sociale di rischio qualora abbia omesso di convocare tempestivamente l'assemblea per le iniziative conseguenti alla perdita integrale del capitale sociale e, quindi, abbia omesso di dichiarare lo scioglimento della società (altro…)
Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. (altro…)
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare l'istanza risarcitoria tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma una volta effettuata la scelta, nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata. (altro…)
Il giudizio in materia di impugnativa di bilancio non può risolversi in una verifica formale del rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma deve piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società (altro…)
L’amministratore è responsabile nei confronti dei soci ex art. 2476, comma 6, là dove, mediante una rappresentazione falsa della situazione economico-patrimoniale della società, li abbia indotti a elargire finanziamenti a favore della stessa. In tale ipotesi, il danno sarà pari alle somme che i soci non avrebbero sborsato se fossero stati edotti della reale situazione economico-patrimoniale della società.
Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante in violazione del disposto dell'art. 2467 e che comporti a carico della controllata, in presenza di una causa di scioglimento, un danno finanziario consistente nella privazione della necessaria liquidità per la continuazione dell'attività aziendale. (altro…)
La trasformazione di una snc in srl, quand’anche fondata su una relazione di stima errata in eccesso, non è ex se suscettibile di cagionare un danno ai creditori in quanto il patrimonio della società rimane lo stesso, fosse esso sopravalutato o meno. (altro…)