Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Così individuato l’oggetto necessario della cessione, ai sensi dell’art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova. Tuttavia, l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite. Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi può essere data anche con testimonianze e presunzioni.
In caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo. Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza.
Deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata. La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c. Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.
L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso di simulazione assoluta, l’atto appare esservi, ma non è in realtà voluto, o più precisamente vi è sottostante la ferma e reale volontà che l’atto non vi sia; in caso di simulazione relativa, si forma un certo atto ma in realtà se ne vuole, e se ne conviene, uno diverso.
Ove si tratti di simulazione relativa ed il negozio dissimulato sia una donazione indiretta [nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, consistente nel divario di valore tra l'azienda conferita ed il diritto di usufrutto su quota ottenuto in cambio], non è prospettabile la nullità per difetto di forma (artt. 782 c.c. e 48 L.N.) del negozio dissimulato, dato che alle donazioni indirette non si applicano le forme solenni necessarie per la donazione.
Il sequestro conservativo a cautela delle obbligazioni assunte nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita [nel caso di specie, di azienda] può riguardare esclusivamente la cautela dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito e non quella dell'adempimento dell'obbligazione di trasferire la proprietà all'acquirente; obbligazione di per sé insuscettibile di pignoramento ed esecuzione forzata.
L'art. 2556, co. 1, c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite e può essere data anche con testimonianze e presunzioni. La cessione di azienda, dunque, non necessariamente viene realizzata mediante un unico atto negoziale assoggettato a forma scritta. Può infatti accadere che le parti interessate, al fine di danneggiare i creditori, impedendo loro di potersi soddisfare sul patrimonio oggetto di cessione, e, in particolare, al fine di eludere le norme che regolano gli effetti della cessione di azienda, quali l’art. 2560 c.c., in tema di responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell’azienda anteriori al trasferimento, attuino la progressiva cessione di un’azienda attraverso singole operazioni le quali, pur formalmente distinte, siano tra loro collegate e preordinate alla graduale dismissione, da un soggetto ad un altro, dell’azienda tutta ovvero di uno o più rami dell’azienda stessa.
L’applicazione dell’art. 2560, cp. 2, c.c. postula in ogni caso una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario. Il difetto di dualità soggettiva nella cessione d'azienda sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale. In queste ipotesi non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, co. 2, c.c., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 2556 c.c., per le imprese soggette a registrazione, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda è stabilito l’onere della forma scritta ad probationem che, se non opera rispetto ai terzi, certamente opera con riguardo alle parti contraenti. Una cessione incrociata di quote societarie non può valere quale contratto di cessione d’azienda, e ciò a fortiori se non vede come parte il soggetto che si sostiene aver acquisito l’azienda.
Risulta ammissibile la domanda di decadenza per non uso di marchio registrato, proposta dall’attrice in via di reconventio reconventionis, in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale, prima dello spirare del termine fissato dall’art. 183, comma 5, c.p.c. e in conseguenza della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma per l’illecito utilizzo del marchio.
Per orientamento costante l’uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico e non sporadico e deve riguardare quantitativi di prodotti non irrilevanti. In ragione della funzione distintiva che assolve il marchio e per lo statuto di libera appropriabilità dei segni, è meritevole di tutela solo quel marchio che sia oggetto di reale interesse da parte del titolare e che, dunque, raggiunga nel suo utilizzo una certa soglia di significatività attraverso una presenza reale sul mercato, idonea a radicare un collegamento rispetto al prodotto e una seria presenza concorrenziale presso i consumatori. La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, sicché occorre a tal fine prendere in considerazione in modo specifico gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per le merci o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Secondo la giurisprudenza nazionale, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato, onde si richiede la dimostrazione di un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico e di una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti.
L’uso idoneo ad evitare la decadenza del marchio può essere ricondotto anche all’attività di un terzo purché vi sia il consenso del titolare. L’art. 24 c.p.i. richiede soltanto che l’uso del marchio sia consentito e, in tal modo, dà rilevanza a qualunque atto permissivo del titolare che non necessariamente deve coincidere con la concessione in uso propria del contratto di licenza.
Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio, e che ha l’onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso.
Il semplice invio di una diffida stragiudiziale è qualificabile come atto puramente conservativo e non rappresenta una modalità di esercizio del segno in conformità alla sua funzione tipica che è quella di distinguere sul mercato beni o servizi.
Il mero rinnovo della registrazione del marchio non integra un uso effettivo valido ad escluderne la decadenza se non associato ad un utilizzo effettivo in funzione distintiva.
In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento necessario per il lecito esercizio dell’attività commerciale oggetto di cessione.
L’assenza di un secondo servizio igienico nell’immobile adibito ad attività di bar (richiesto dalla normativa comunale) non costituisce elemento di identificazione del bene ceduto ai fini della sussistenza della fattispecie della consegna di cosa totalmente difforme da quella dovuta, ma bensì è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1494 c.c., disposizione applicabile anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.
Il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che, saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente, perfeziona il negozio giuridico di trasferimento.
Nel contratto di affitto di azienda, in mancanza di una pattuizione specifica di un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione del complesso aziendale, lo stesso è da considerarsi conferito a titolo gratuito, non essendo l’onerosità un requisito necessario previsto dall’art. 1331 c.c. Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per l’opzione costituisce indice del fatto che le parti abbiano determinato l’ammontare del canone non già quale corrispettivo di utilizzazione dell’azienda ma quale corresponsione frazionata anticipata del prezzo per l’acquisto dell’azienda alla prevista scadenza.
L'opzione determina la nascita in capo all’opzionario di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il contratto, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela giuridica che assicuri l’effettiva conclusione dell’affare oggetto della sua proposta. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’esercizio del diritto di opzione da parte dell’oblata determina automaticamente il trasferimento della proprietà dell’azienda in capo alla stessa.
L'affitto di azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati e di tutti gli elementi unificati in senso funzionale, con riguardo alla loro destinazione, in ragione del comune fine della intrapresa attività imprenditoriale.
Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1, c.c. alle modalità con cui può essere provata per legge una cessione d’azienda – ovvero esclusivamente mediante prova scritta – riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario, non potendo invece trovare applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a fornire la prova di un tale negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dalla norma dell’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello per i quali è stata introdotta e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. La disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., co. 2, va letta e interpretata secondo la sua funzione primaria, che è tutelare non già il cessionario, che si avvale già del limite della conoscenza dell’esistenza del debito, bensì i creditori, che sul compendio aziendale poi fatto oggetto di cessione hanno fatto riferimento. [Nel caso di specie, era stata ceduta l’azienda da parte di una s.r.l. a un’impresa individuale di cui era titolare l’amministratrice della società cedente].
I titoli autorizzativi all’esercizio di un’attività d’impresa hanno carattere personale e non sono riconducibili ai beni che compongono l’azienda. Tanto che un contratto che prevedesse il trasferimento della licenza sarebbe nullo per la violazione di norme imperative. Il risultato pratico dell’ottenimento del titolo autorizzativo è, piuttosto, conseguibile dall’acquirente mediante la previsione dell’obbligo a carico del cedente di prestare il proprio consenso o comunque dell’obbligo di compiere tutte le attività necessarie per consentire detto ottenimento. Ne discende che l’eventuale insussistenza del titolo autorizzativo non attiene ad un vizio genetico del contratto di cessione d’azienda.
Il trasferimento d’azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa.
Sono individuabili una serie di circostanze sintomatiche, idonee a disvelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l’esistenza di un trasferimento di fatto dell’azienda in ragione della distrazione e del travaso in favore di una seconda società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un’utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa; sono tali, ad esempio, l’analogia o l’identità delle attività esercitate, l’identità soggettiva dei soci o delle cariche sociali e dei dipendenti e collaboratori impiegati, il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali e l’esistenza degli stessi clienti e fornitori [indici, questi, tutti ravvisabili nel caso di specie, ove – sebbene tra le due società fosse stato definito un contratto formale di cessione di attrezzature – si era verificata un trasferimento occulto di azienda con sovrapponibilità tra le stesse ed una identità di attività e di fattori produttivi: (i) identità di soggetti coinvolti quali soci ed amministratori; (ii) medesima attività di impresa svolta; (iii) trasferimento di quasi tutti i dipendenti; (iv) acquisizione di numerosi beni strumentali; (v) trasferimento dei contratti di appalto con gli stessi clienti della prima ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche].
Orbene, al trasferimento di fatto d’azienda consegue, quale effetto naturale, un fenomeno successorio anche in relazione ai contratti di impresa e, quindi, il subentro del cessionario, ai sensi dell’art. 2558 c.c., in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Subentro automatico che appare riferibile non solo ai cosiddetti “contratti di azienda”, vale a dire quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma anche ai cosiddetti “contratti di impresa”, vale a dire quelli attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di appalto.
Il trasferimento di fatto d’azienda, così come la successione contrattuale che ne discende, non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, di fatto appunto, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
Il trasferimento di fatto dell’azienda tramite spoliazione dei cespiti produttivi e lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, con contestuale cessazione della attività della prima (in ragione della assenza di beni organizzabili per lo svolgimento di una attività di impresa o, comunque, in conseguenza della loro dismissione) costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna – in solido per concorso tra loro – degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria (l’identità dei soci e degli amministratori rendono verosimile ritenere che la società beneficiaria fosse consapevole) del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell’azienda.
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto. (altro…)