I titoli autorizzativi all’esercizio di un’attività d’impresa hanno carattere personale e non sono riconducibili ai beni che compongono l’azienda. Tanto che un contratto che prevedesse il trasferimento della licenza sarebbe nullo per la violazione di norme imperative. Il risultato pratico dell’ottenimento del titolo autorizzativo è, piuttosto, conseguibile dall’acquirente mediante la previsione dell’obbligo a carico del cedente di prestare il proprio consenso o comunque dell’obbligo di compiere tutte le attività necessarie per consentire detto ottenimento. Ne discende che l’eventuale insussistenza del titolo autorizzativo non attiene ad un vizio genetico del contratto di cessione d’azienda.
Il trasferimento d’azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa.
Sono individuabili una serie di circostanze sintomatiche, idonee a disvelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l’esistenza di un trasferimento di fatto dell’azienda in ragione della distrazione e del travaso in favore di una seconda società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un’utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa; sono tali, ad esempio, l’analogia o l’identità delle attività esercitate, l’identità soggettiva dei soci o delle cariche sociali e dei dipendenti e collaboratori impiegati, il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali e l’esistenza degli stessi clienti e fornitori [indici, questi, tutti ravvisabili nel caso di specie, ove – sebbene tra le due società fosse stato definito un contratto formale di cessione di attrezzature – si era verificata un trasferimento occulto di azienda con sovrapponibilità tra le stesse ed una identità di attività e di fattori produttivi: (i) identità di soggetti coinvolti quali soci ed amministratori; (ii) medesima attività di impresa svolta; (iii) trasferimento di quasi tutti i dipendenti; (iv) acquisizione di numerosi beni strumentali; (v) trasferimento dei contratti di appalto con gli stessi clienti della prima ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche].
Orbene, al trasferimento di fatto d’azienda consegue, quale effetto naturale, un fenomeno successorio anche in relazione ai contratti di impresa e, quindi, il subentro del cessionario, ai sensi dell’art. 2558 c.c., in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Subentro automatico che appare riferibile non solo ai cosiddetti “contratti di azienda”, vale a dire quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma anche ai cosiddetti “contratti di impresa”, vale a dire quelli attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di appalto.
Il trasferimento di fatto d’azienda, così come la successione contrattuale che ne discende, non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, di fatto appunto, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
Il trasferimento di fatto dell’azienda tramite spoliazione dei cespiti produttivi e lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, con contestuale cessazione della attività della prima (in ragione della assenza di beni organizzabili per lo svolgimento di una attività di impresa o, comunque, in conseguenza della loro dismissione) costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna – in solido per concorso tra loro – degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria (l’identità dei soci e degli amministratori rendono verosimile ritenere che la società beneficiaria fosse consapevole) del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell’azienda.
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto. (altro…)
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l'azienda sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 c.c. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l'azienda sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
L'azione con la quale l'attore si limita a far valere presunte irregolarità - concernenti il lecito esercizio dell'attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa - riscontrate nell'esercizio commerciale, e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile (altro…)
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l'intervenuto contratto di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c. (altro…)
Non sono ammissibili prove orali relative a un contratto di affitto di azienda.
La cessione d’azienda presuppone la sussistenza di organizzazione dei beni ceduti, di modo che questi, una volta entrati nella disponibilità del cessionario, possano essere validamente utilizzati per l’esercizio di una impresa, in quanto funzionali, per la loro natura e per l’interazione fra di essi, a porre in essere una attività avente rilievo economico. (altro…)
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente (altro…)
La violazione del patto di non concorrenza a seguito di cessione del ramo d’azienda costituisce sia un illecito contrattuale, per violazione della clausola contrattuale, sia un illecito extracontrattuale (altro…)