Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 co.1 n.1 c.c. l'imitazione servile, da parte di un concorrente, del menù di un altro ristorante (e quindi dei prodotti ivi offerti), qualora, dall’esame congiunto dei menù dei ristoranti delle parti in causa e dalla documentazione prodotta, si evinca come i piatti siano tutti esattamente identici, quanto alla presentazione e al nome. Infatti, l’avventore medio tende ad associare un piatto con denominazione/presentazione particolarmente originali a un determinato locale con conseguente potenziale induzione in errore nel ritrovarlo in altri contesti, a nulla ostando il fatto per cui i piatti della cui imitazione si controverte non sarebbero contraddistinti da originalità.
L'effetto confusorio può essere nei fatti enfatizzato da altri elementi che, sebbene non strettamente legati a imitazione dei piatti o del menù, concorrono, nella prospettiva dell’avventore, a ingenerare difficoltà di distinzione di un’attività dall’altra; quali ad esempio: a) la redazione del menù su lavagna di ardesia con gesso bianco in stile corsivo: trattasi di uso proprio dei locali del nord Europa e non tipico della realtà italiana; b) il ricorso a denominazione francese dell’esercizio commerciale: l’estraneità della lingua francese alla realtà italiana è atta a imprimere nell’avventore una nota distintiva rispetto agli altri ristorante da più usuali denominazioni in lingua italiana; c) il fatto che i due locali si trovino entrambi nel medesimo quartiere a poca distanza l’uno dall’altro.
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo. (altro…)
Il danno patrimoniale derivante da un’asserita attività di concorrenza sleale attribuita ad una società riguarda la società stessa e non i suoi azionisti, conseguentemente soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimata a pretenderne il risarcimento.
La mancata individuazione delle informazioni riservate asseritamente sottratte esclude già di per sé la configurabilità dell’illecito ex artt. 98-99 CPI.
E' provata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 98 CPI quando viene dimostrato che si tratti di informazioni: a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b)abbiano valore economico in quanto segrete; c)siano sottoposte (altro…)
Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.
La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 CPI, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette. (altro…)
In mancanza dell’indicazione del nome del compilatore, della non leggibilità della firma in calce e dell’assenza di una data la dichiarazione il documento manoscritto, prodotto in copia, determina incertezza circa la riconducibilità della dichiarazione alle intese tra le parti.
Se a seguito di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti, il processo non viene riassunto anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice può dichiarare l’estinzione del processo nei confronti di queste ultime sia nel corso del giudizio che in sede di decisione. (altro…)
La legittimazione attiva è una condizione dell'azione, che presuppone l'identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. (altro…)
La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni. (altro…)