Nell’ambito di un patto di non concorrenza a carico dell'ex-socio cedente e a favore del cessionario, incluso in un contratto di cessione di quote di una società di capitali, la finalità di proteggere il valore aziendale (altro…)
L’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. e la conseguente richiesta risarcitoria promossa contro l’amministratore e socio di s.r.l. per aver violato i doveri di corretta amministrazione, sia ostacolando la corretta distribuzione e commercializzazione del prodotto della società attrice sul mercato, sia organizzando una parallela linea di produzione e contraffazione di detto prodotto, deve essere rigettata qualora (altro…)
Se anche l’affitto d’azienda debba essere inteso come “godimento di una universitas rerum”, ciò non esclude che chi si trova nel godimento e quindi nel possesso di un bene o di un complesso di beni possa agire a tutela di tali beni al fine di conservarne il lecito possesso. (altro…)
Non può ricavarsi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. nei confronti di un terzo in ragione dell'inadempimento contrattuale della società dallo stesso amministrata, dovendosi invece dimostrare il diverso presupposto della condotta illecita, dolosa o colposa, al quale è conseguito il danno diretto subito dall'attore.
La clausola di foro contenuta in un contratto tra due società non produce effetti quando una di queste agisca per far valere la responsabilità dell'amministratore dell'altra per danni cagionati da quest'ultimo.
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.
La mera presentazione delle dimissioni da parte dell'amministratore non esonera lo stesso dall'obbligo di rispettare il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c. se lo statuto sociale prevede che il venir meno di uno dei consiglieri di amministrazione comporta la necessità di rinnovare interamente l'intero consiglio di amministrazione, con la conseguente permanere in regime di proroga fino al rinnovo del precedente organo amministrativo.
In mancanza di espresse pattuizioni in tal senso, deve escludersi che vicende successive all'intervenuto perfezionamento del contratto di cessione di partecipazioni societarie e all'effettivo trasferimento della titolarità delle quote con parziale pagamento solo differito, possano venire ad integrare gli estremi legali di una fattispecie di legittima rideterminazione del prezzo di cessione delle quote. (altro…)