Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc. (altro…)
La concorrenza illecita, per mancanza di conformità ai principi della correttezza, non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente in quanto (altro…)
Lo sfruttamento di dati tecnici riservati e la riproduzione pressoché integrale degli aspetti esteriori e tecnici dei prodotti della concorrente per realizzare rapidamente gli stessi prodotti senza spendita di tempo, di energie e di investimenti costituiscono condotte concorrenzialmente illecite e anche parassitarie (in senso lato) che ricadono nell’art. 2958 n. 3 c.c..
Qualora il titolare di un marchio provi che nel territorio italiano si stiano compiendo degli atti di contraffazione, sussiste la giurisdizione del giudice (altro…)
Nel silenzio della legge, ai fini della contestazione tempestiva di un fatto, il dies ad quem coincide con la seconda memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto solo con tale memoria è possibile “replicare alle domande ed alle eccezioni”. (altro…)
Il boicottaggio (c.d. secondario) rappresenta un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. i cui presupposti sono integrati qualora siano dimostrate: (a) la forza contrattuale dell’impresa boicottante (non essendo necessario, invece, il ricorrere di una posizione dominante, a differenza del boicottaggio c.d. primario); (b) l’“intesa” (altro…)
Non integra in sé alcun profilo di illiceità il fatto che un concorrente proponga migliori trattamenti retributivi al fine di acquisire personale specializzato anche presso concorrenti, ciò rientrando in linea generale nel normale gioco concorrenziale in cui le risorse umane più qualificate o si formano all'interno delle aziende o si reperiscono all'esterno sostenendone i maggiori costi (o costi di formazione o retribuzione più alta per personale già qualificato). (altro…)
In tema di contraffazione di un modello registrato e/o concorrenza sleale per imitazione servile, al fine di valutare l'entità del risarcimento del danno, il quantum del pregiudizio patito deve essere determinato (altro…)
Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la ripresa in modo pantografico dei profili di originalità nelle soluzioni formali e nei motivi ornamentali, non riconducibili a scelte necessitate da motivi funzionali, dei prodotti di un concorrente, (altro…)
L'accertamento della sussistenza dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è idoneo ad assorbire l'ulteriore contestazione di illecito aquiliano in relazione ai medesimi fatti, posto che l'illecito concorrenziale è fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale caratterizzata dalla qualità di imprenditori concorrenti che sussiste tra le parti.