In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma (altro…)
La vendita di libri di testo scolastici con uno sconto rispetto al prezzo di copertina fissato dall’editore del 20% (nella specie, operazione attuata concretamente mediante il rilascio di un buono sconto pari al 20% del prezzo di copertina da poter spendere sui prodotti venduti nell’esercizio commerciale), a fronte di una previsione di legge (art. 2 Legge n. 128/2011) che consente ai rivenditori di applicare uno sconto massimo del 15%, (altro…)
A prescindere dalla competenza esclusiva della pubblica amministrazione ad indicare, attuare e autorizzare eventuali interventi tecnici risolutivi, l’occupazione di un segmento di etere (altro…)
Lo storno di dipendenti assume aspetti illeciti solo quando è fatto in maniera scorretta e per dolosamente nuocere al concorrente, provocandogli insuperabili difficoltà.
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
L'utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest'ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. (altro…)
Con riferimento al rischio di confusione, vi sono alcuni particolari del prodotto – compresa la mancanza di indicazione sul paese di origine - che, sebbene possano sfuggire al consumatore, attento solo alla marca e all'aspetto complessivo di questo, non possono non essere percepiti da un venditore professionale (altro…)
Per l'individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d'abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.
L’art. 2598, n. 1), c.c. garantisce una protezione contro la concorrenza sleale c.d. confusoria per imitazione a segni distintivi “atipici” quali sono le caratteristiche estetiche di un prodotto, anche in difetto di registrazione del marchio, purché la c.d. forma-prodotto in questione, oltre a non essere una conseguenza necessitata di esigenze tecnico-funzionali, soddisfi i requisiti di originalità (dovendo cioè rappresentare una soluzione estetica non comune) e di capacità distintiva (i.e. idoneità della forma a ricondurre un prodotto a una specifica impresa produttrice). (altro…)
La ripartizione tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate di un medesimo tribunale si configura come una questione di distribuzione dei carichi interni che (altro…)