Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.
La mera presentazione delle dimissioni da parte dell'amministratore non esonera lo stesso dall'obbligo di rispettare il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c. se lo statuto sociale prevede che il venir meno di uno dei consiglieri di amministrazione comporta la necessità di rinnovare interamente l'intero consiglio di amministrazione, con la conseguente permanere in regime di proroga fino al rinnovo del precedente organo amministrativo.
In mancanza di espresse pattuizioni in tal senso, deve escludersi che vicende successive all'intervenuto perfezionamento del contratto di cessione di partecipazioni societarie e all'effettivo trasferimento della titolarità delle quote con parziale pagamento solo differito, possano venire ad integrare gli estremi legali di una fattispecie di legittima rideterminazione del prezzo di cessione delle quote. (altro…)