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Trasferimento di quote di s.r.l.: libertà di forma e prova del contratto
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo...

Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.

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Patto parasociale e trasferimento coattivo di quote sociali ex art. 2932 c.c.: irrilevanza del mancato nulla osta amministrativo
La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in...

La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in quanto il rilascio di tale nulla osta da parte dell'amministrazione concedente non costituisce una condizione di efficacia dell’obbligo di cedere, quanto piuttosto una condizione di efficacia del contratto di cessione da stipulare in adempimento dell’obbligo.

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Azione contrattuale e sequestro giudiziario di quote sociali
Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita...

Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.

Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell'azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.

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Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’accertamento della responsabilità contrattuale nei confronti della società
Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell’amministratore della clausola generale di...

Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

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Azione ex art. 2932 c.c. e necessaria determinazione del prezzo
Quale che sia la corretta qualificazione dell’accordo intercorso tra le parti, la coercibilità ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di...

Quale che sia la corretta qualificazione dell’accordo intercorso tra le parti, la coercibilità ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di trasferimento presuppone comunque che l’obbligo sia determinato o determinabile nei suoi elementi essenziali e in particolare nell’ammontare del prezzo, perché la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. deve attuare la volontà già manifestata delle parti. In difetto di tale essenziale elemento, non può dirsi sorto un obbligo di trasferimento coercibile.

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Responsabilità degli amministratori di società: presupposti, natura e onere della prova
In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla...

In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l’inibizione ovvero l’indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all’ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l’amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l'esercizio del diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l'esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell’ente.

La natura della responsabilità dell’amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest’ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all’impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.

In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, l’effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata. Considerato che il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell’inadempimento degli amministratori, l’attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.

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Condizioni sospensive e termine: proroga, rinuncia e finzione ex art. 1359 c.c.
È pacifico il principio secondo cui, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell’an...

È pacifico il principio secondo cui, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell'interesse esclusivo di una di esse, nonchè a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti. Pertanto nell’accordo per la proroga del termine, o anche nel tollerato superamento del termine, non può ravvisarsi alcuna rinuncia delle condizioni laddove parte attrice valorizza il comportamento adottato dalla promittente venditrice di adoperarsi per favorire l’avveramento delle condizioni anche dopo la scadenza del termine.

Affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

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Sulla disciplina dei rapporti derivanti dal giudicato ex art. 2932 c.c.: natura negoziale e rimedi contrattuali
Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di...

Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, soggetto alla disciplina generale dei contratti. Ne consegue che ai rapporti obbligatori così costituiti è applicabile la disciplina della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., sicché, una volta intimato alla parte obbligata l’adempimento entro un termine congruo e gravemente inadempiuto l’obbligo, l’inutile decorso del termine comporta la risoluzione del contratto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c..

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Clausola put&call: natura giuridica ed effetti
La clausola c.d. put&call è una clausola complessa, in parte riconducibile al patto di opzione, che è un negozio giuridico...

La clausola c.d. put&call è una clausola complessa, in parte riconducibile al patto di opzione, che è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall’accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Colui che concede tale facoltà alla controparte resta vincolato alla promessa fatta e non può sottrarsi alle conseguenze di tale promessa. Ciò in quanto il patto di opzione è, già di per sé, un contratto attuale e perfetto, seppur propedeutico alla conclusione del contratto finale, ove segua la accettazione del promissario o favorito. Si tratta quindi di un contratto con obbligazione di una sola parte e, in ciò, si distingue dalla mera proposta irrevocabile, che ha invece natura unilaterale. Il patto di opzione, dunque, riconosce all’opzionario un diritto potestativo, che si esercita mediante l’eventuale atto unilaterale di accettazione, a fronte del quale la parte vincolata alla dichiarazione è titolare di una situazione di mera soggezione, non essendo di norma tenuta al compimento di alcuna attività, neanche collaborativa, affinché il contratto possa concludersi. Pertanto, la dichiarazione contenuta nel patto di opzione può considerarsi vincolante solo qualora contenga tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per l’effetto dell’adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni. Tuttavia, sotto tale aspetto, l’opzione si distingue dal contratto preliminare, in quanto nella prima ipotesi le parti sono legate da un rapporto tra diritto potestativo e soggezione, mentre nel secondo le parti sono legate da un rapporto tra credito ed obbligo di concludere un futuro contratto. Sicché, la presenza degli elementi essenziali nel preliminare è valutata in modo meno rigoroso, potendo costituire oggetto di successiva integrazione, mentre il rimedio dell’art. 2932 c.c. è escluso per l’opzione. Quest’ultima, infatti, si distingue anche dal preliminare unilaterale, in quanto nel caso di preliminare gli effetti del contratto definitivo si producono solo a seguito del successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, laddove nell’opzione per la conclusione del contratto finale è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata.
Ed invero, qualora il definitivo assetto (su base contrattuale) di interessi tra le parti non si formi immediatamente per mezzo di un unico atto, si distinguono tre diverse ipotesi, cui conseguono differenti conseguenze giuridiche: (a) patto di opzione, ossia il negozio bilaterale con cui si concorda la irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto, che sarà concluso con la semplice accettazione dell’altra parte (rispetto ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine; (b) contratto preparatorio in senso stretto (o puntuazione), con cui i contraenti si accordano su taluni punti del futuro contratto, di tal che in occasione della stipula (a cui le parti non sono obbligate, così come nei casi in cui sono intercorse semplici trattative) non sarà necessario un nuovo incontro di volontà sui punti già definiti; (c) contratto preliminare, diretto ad obbligare le parti (o una sola nel caso di preliminare unilaterale) a stipulare un futuro contratto.
È, pertanto, alla data di accettazione della proposta irrevocabile contenuta nel patto di opzione che è necessario far riferimento ai fini della conclusione del contratto e di tutte le conseguenze da esso derivanti. Una volta concluso il patto di opzione, il promittente non è tenuto ad alcuna specifica condotta positiva volta a consentire la conclusione del contratto finale, ma dovrà astenersi dal compimento di comportamenti volti ad inibire o aggravare la conclusione del contratto finale. Egli è, pertanto, vincolato ad un’obbligazione negativa, la cui violazione legittima la pretesa del risarcimento dei danni in favore del promissario. Di conseguenza, qualora l’opzione put contempli tutti gli elementi essenziali del regolamento negoziale, l’accettazione della controparte – esercitata nei termini e secondo le modalità pattuite – è sufficiente a determinare il perfezionamento del contratto traslativo, facendo sorgere in capo al promittente l’obbligo di pagamento del prezzo. Le contestazioni, quindi, potranno in concreto afferire alle modalità ed ai termini entro cui il diritto potestativo di accettazione è stato esercitato, mentre non potrà contestarsi il perfezionamento del contratto ed il conseguente effetto traslativo a fronte di una accettazione validamente e tempestivamente esercitata.

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La variabilità di valore nei contratti di put-option e la disciplina della eccessiva onerosità
Nei negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, l’oscillazione attiene ed inerisce proprio all’oggetto del contratto, con la conseguenza...

Nei negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, l’oscillazione attiene ed inerisce proprio all’oggetto del contratto, con la conseguenza che il rischio di variazione del valore sottostante non investe il sinallagma negoziale, ma ne è la pietra miliare sulla base della consapevole accettazione del medesimo ad opera delle parti. Le oscillazioni del valore delle prestazioni determinante dall’andamento dei mercati rientrano senz’altro nella normale alea contrattuale. La struttura del contratto di put option, a prescindere dalla qualificazione del negozio quale aleatorio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità) ovvero commutativo (cui solo può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), consiste nella dipendenza (o derivazione) del contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante), sicché la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto, in ogni caso, dunque, non legittimando la risoluzione per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1467 c.c. Tale principio è certamente applicabile anche alle partecipazioni sociali di società non quotate tenuto conto che la variabilità del loro valore economico nel tempo costituisce caratteristica specifica di detta tipologia di bene, risentendo dell’attività gestionale della società e delle mutevoli condizioni di mercato. Se dunque, in linea generale, la redditività della società sulle cui quote verte la cessione risulta di per sé irrilevante ai fini della caducazione degli effetti del contratto, può affermarsi che va esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità, laddove non sia dimostrato che la lamentata onerosità discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio.

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Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

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Intestazione fiduciaria di azioni: requisiti, prescrizione, usufrutto e tutele del fiduciante
Il negozio fiduciario determina un’interposizione reale di persona, attraverso la quale l’interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato...

Il negozio fiduciario determina un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento con il fiduciante. Si realizza, pertanto, una combinazione di fattispecie collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo e l'altra ad effetti meramente obbligatori.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, sussistendo, prima di tale momento, solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempiuta.

La mera detenzione fiduciaria della res oggetto di pactum fiduciae non è, per sua stessa natura, idonea a farne acquisire la proprietà in capo al fiduciario, dal momento che l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra gli effetti dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonchè a ritrasferire i titoli ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto.

L'accertato inadempimento da parte dei fiduciari dell'obbligo restitutorio legittima il fiduciante a richiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'obbligazione rimasta inadempiuta.

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