In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il prodursi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, con conseguente condanna al relativo pagamento.
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.
Causa tipica di nullità della delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. è quella che contempla “decisioni aventi oggetto illecito o impossibile” e non può essere definita tale una delibera con la quale il socio unico di una società decide di revocare l’amministratore della società, potendo rilevare motivazioni esterne al deliberato assembleare, al più, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini risarcitori.
La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.
Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.
In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.
Sussiste un valido contratto preliminare, da cui deriva l'obbligo coercibile di concludere il definitivo, quando con il primo accordo siano stati sufficientemente precisati gli elementi del secondo, e cioè quando - tra l'altro - le intese raggiunte abbiano un contenuto determinato o determinabile.
Laddove una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. preveda che il trasferimento di partecipazioni avvenga a fronte del pagamento del corrispettivo, l’effetto traslativo non si produrrà per effetto del mero passaggio in giudicato di tale sentenza, bensì solo quando la prestazione sospensivamente “condizionante” sarà eseguita, in modo da garantire l’equilibrio tra le prestazioni proprio dei contratti sinallagmatici.
In tema di società a responsabilità limitata, la scrittura privata stipulata tra i soli soci, avente ad oggetto, da un lato, la rideterminazione delle rispettive quote sociali e, dall’altro, la programmazione di future assegnazioni pro quota di volumetrie immobiliari facenti parte del patrimonio della società, priva di autonoma causa rispetto alla prospettata attribuzione dei beni sociali e non accompagnata dalla spendita di poteri rappresentativi dell’organo amministrativo né dal rispetto delle forme tipiche per il trasferimento delle quote e per gli atti dispositivi sui beni della società, integra una mera “minuta” o “puntuazione” interna, inidonea a produrre effetti traslativi immediati, a vincolare la società e a costituire valido titolo per una pronuncia costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c.
L'integrale perdita del capitale sociale di una s.r.l., accertata dall'assemblea straordinaria (con contestuale delibera di ricostituzione del capitale), impedisce l'accoglimento delle domande di trasferimento aventi ad oggetto una quota della medesima s.r.l., se la perdita è maturata anteriormente al momento dell'esercizio del diritto: l'oggetto immediato degli atti dispositivi sulle quote di partecipazione è la quota ideale del patrimonio netto della società che, nel caso di specie, era già integralmente perito prima della proposizione della domanda giudiziale.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.
Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.
Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.
La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in quanto il rilascio di tale nulla osta da parte dell'amministrazione concedente non costituisce una condizione di efficacia dell’obbligo di cedere, quanto piuttosto una condizione di efficacia del contratto di cessione da stipulare in adempimento dell’obbligo.