Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.
Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.
La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari
Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quote societarie nel caso in cui sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare sia emersa la non riferibilità della firma digitale apposta sull’atto di cessione all’apparente amministratore della società cedente per effetto di un possibile furto d’identità e dell’utilizzo di un dispositivo di firma rilasciato sulla base di documentazione falsa e vi sia così il rischio che durante il tempo del giudizio di merito la gestione della società sia affidata ad un soggetto non legittimato, essendo opportuna la nomina di un custode delle quote societarie
Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i fini di cui all'art. 670, comma 1 n. 1) c.p.c. nell'ipotesi in cui le azioni di merito preannunciate dal ricorrente o, a seconda del caso, reclamante e sottese alla richiesta di sequestro giudiziario siano la domanda di scioglimento della società mediante scissione parziale, l'accertamento della mala gestio del rappresentante della comunione ereditaria e lo spoglio della titolarità dei diritti derivanti dalla partecipazione azionaria posto che questi ultimi possono essere esercitati unicamente dal rappresentante comune in via esclusiva secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.
Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.
Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.
Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.
A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell'azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Il sequestro giudiziario di un bene immobile o mobile, nonché di quote di società di capitali, è concedibile non solo quando la controversia investa la proprietà o il possesso del bene, inteso in senso lato anche quale detenzione, ma anche quando la pretesa abbia ad oggetto uno ius ad rem e l’azione di merito tenda al rilascio o alla restituzione della cosa detenuta da altri. Il requisito dell’oggettiva opportunità della custodia o della gestione temporanea non è limitato al rischio di alterazione, sottrazione o atti dispositivi, ma ricorre anche quando il giudice ravvisi, in concreto, l’esigenza di provvedere alla custodia o alla gestione del bene.
In tema di sequestro giudiziario, il periculum in mora sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o alterazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi una condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta; ciò in quanto, il termine "possesso" non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la mera detenzione.
Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace, in quanto subordinato all’avveramento di condizioni sospensive non ancora verificatesi.
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante. In tema di prova del negozio fiduciario, la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili. La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante.
Ove il motivo di un contratto di cessione di partecipazioni risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere un provvedimento di sequestro giudiziario delle quote, il contratto deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo ai sensi dell'art. 1345 c.c., a tenore del quale “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”.
E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.