Ai sensi dell'art. 670, comma 1 c.p.c., il sequestro giudiziario richiede un duplice presupposto: da un lato, l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso relativa ai beni da sequestrare; dall'altro, l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione degli stessi. Quanto al primo presupposto, per esistenza di una controversia deve intendersi un contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi seri e concreti e non meramente soggettivi. In ordine alla nozione di proprietà o possesso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari rispetto ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri. In merito invece al secondo presupposto, si ritiene che anche la semplice possibilità di modificare la situazione di fatto, indipendentemente dalla sottrazione o distruzione, legittimi la concessione della misura cautelare. E' infatti sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.
L'accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.
A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.
Nel diritto societario l'azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.
Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d'azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. di atti di trasferimento dell'azienda medesima nel caso in cui non sussistano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza, in particolare: (i) in assenza di prova che il bene sia rimasto nella disponibilità di fatto del cedente, il quale abbia continuato a gestirlo e a percepirne i risultati; (ii) qualora non sia dimostrata l'irrisorietà del prezzo di cessione, non potendosi stimare il valore dell'azienda sulla sola base dell'elenco delle attrezzature che la componevano; (iii) considerando che il pagamento rateale del corrispettivo non costituisce modalità anomala di pagamento; (iv) laddove non siano emerse particolari correlazioni tra l'amministratore di fatto della cedente e i soci e amministratori della cessionaria, non essendo insolito che un lavoratore esperto passi alle dipendenze della società acquirente; (v) qualora la cessionaria abbia plausibilmente giustificato il parziale mancato versamento delle rate, documentando pagamenti effettuati a fornitori e locatori dell'immobile aziendale per debiti di pertinenza della cedente, imputati al corrispettivo della cessione.
Non può trovare accoglimento il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. d'azienda in funzione di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 165 CCII riguardante la cessione dell'azienda stessa: (i) qualora, in assenza di pagamenti fittizi, la cessione debba considerarsi a titolo oneroso; (ii) non potendosi considerare né iniquo il prezzo pattuito, né omesso il suo pagamento, attesa la possibilità di compensare il debito della cessionaria per le rate con il credito della medesima per i pagamenti di debiti aziendali di pertinenza della cedente; (iii) considerando che l'estraneità della cessione all'oggetto sociale della cessionaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di particolari rapporti tra cedente e cessionaria, potendo la scelta imprenditoriale derivare da ragioni diverse, quale il tentativo di entrare in un nuovo settore di mercato.
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.
La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.
L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.
Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.
La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari
Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quote societarie nel caso in cui sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare sia emersa la non riferibilità della firma digitale apposta sull’atto di cessione all’apparente amministratore della società cedente per effetto di un possibile furto d’identità e dell’utilizzo di un dispositivo di firma rilasciato sulla base di documentazione falsa e vi sia così il rischio che durante il tempo del giudizio di merito la gestione della società sia affidata ad un soggetto non legittimato, essendo opportuna la nomina di un custode delle quote societarie
Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i fini di cui all'art. 670, comma 1 n. 1) c.p.c. nell'ipotesi in cui le azioni di merito preannunciate dal ricorrente o, a seconda del caso, reclamante e sottese alla richiesta di sequestro giudiziario siano la domanda di scioglimento della società mediante scissione parziale, l'accertamento della mala gestio del rappresentante della comunione ereditaria e lo spoglio della titolarità dei diritti derivanti dalla partecipazione azionaria posto che questi ultimi possono essere esercitati unicamente dal rappresentante comune in via esclusiva secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.
Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.
Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.
Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.
A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell'azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Il sequestro giudiziario di un bene immobile o mobile, nonché di quote di società di capitali, è concedibile non solo quando la controversia investa la proprietà o il possesso del bene, inteso in senso lato anche quale detenzione, ma anche quando la pretesa abbia ad oggetto uno ius ad rem e l’azione di merito tenda al rilascio o alla restituzione della cosa detenuta da altri. Il requisito dell’oggettiva opportunità della custodia o della gestione temporanea non è limitato al rischio di alterazione, sottrazione o atti dispositivi, ma ricorre anche quando il giudice ravvisi, in concreto, l’esigenza di provvedere alla custodia o alla gestione del bene.
In tema di sequestro giudiziario, il periculum in mora sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o alterazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi una condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta; ciò in quanto, il termine "possesso" non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la mera detenzione.