Con riguardo alla “utilizzabilità” dello strumento cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un “facere infungibile” o il mero accertamento dell’efficacia inter partes di un contratto, a fronte di una prospettazione che si caratterizza per la natura meramente negoziale dei rapporti intercorsi fra le parti e dunque per la natura di mero “inadempimento contrattuale” degli addebiti contestati, l’accertamento della validità e dell’efficacia del contratto concluso inter partes può essere solo incidentale.
Secondo lo schema tipico, un contraente che ritiene di aver diritto ad una prestazione può agire in sede cautelare al fine di veder garantito il risultato (bene della vita) finale dell’accordo, ovvero il trasferimento della proprietà di beni e partecipazioni sociali, risultato rispetto al quale l’azione di merito da proporre dovrebbe essere quella ex art. 2932 c.c., rispetto alla quale una adeguata tutela è offerta dal sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; ma non certo un facere infungibile indeterminato nel suo preciso oggetto e in quanto tale non coercibile, né in sede ordinaria, né in sede cautelare.
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)
Il criterio determinativo previsto dall'art. 20 c.p.c. si applica anche quando l'oggetto dell'azione (non sia l'adempimento dell'obbligazione ma) l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione" rientrano anche quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al petitum dell'azione esercitata.
Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l'azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il trasferimento dell'azienda, il nuovo imprenditore, pur potendo entrare nella titolarità del contratto in base all'accordo di trasferimento, non acquisisce i crediti stessi.
Non può essere accolto - vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della quale assicurare la fruttuosità - il ricorso per il sequestro giudiziario del bene-azienda il cui richiedente abbia formulato nel merito domanda per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione (unitamente alla conseguente condanna del resistente al pagamento del corrispettivo) e non già per la restituzione dell'azienda in discussione.
Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma non sono idonee in concreto a configurare differenze rilevanti quanto al periculum, sotto il profilo della necessità di garantire una adeguata gestione del “bene” sottoposto a sequestro nel tempo necessario a giungere ad un accertamento definitivo della controversia, dal momento che in entrambi i casi la nomina di un custode è l'unica idonea ad assicurare un adeguato esercizio dei diritti connessi alle quote (nel caso di specie, il Tribunale, respingendo il reclamo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro giudiziario delle quote, ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento della istanza di sequestro liberatorio, siano venute meno valide ragioni per ravvisare in concreto il permanere del periculum in mora).
Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di quote, in difetto di diversa previsione, non è richiesta la forma scritta.
Lo schema del negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo. L'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale (altro…)
La partecipazione all'assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.
Il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. di quote sociali delle quali è controversa la proprietà, avendo l’attore formulato domanda di accertamento dell’esistenza di negozio fiduciario tra sé e la convenuta avente ad oggetto appunto l’intestazione di tali quote, con conseguente richiesta di sentenza ex art. 2932 cod. civ. disponente il trasferimento della partecipazione a sé medesimo, è autorizzato unicamente qualora l’attore ricorrente dimostri congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. della società che abbia fondato su una (o più) scritture private – individuandovi una vera e propria cessione di azienda e invocando le obbligazioni di pagamento che controparte presunta inadempiente avrebbe ivi assunto – i propri diritti alla retrocessione dell’azienda ceduta e che a fronte di un formale disconoscimento delle suddette scritture da parte del convenuto, non abbia dichiarato nelle difese successive di voler comunque avvalersi delle scritture contestate, né soprattutto ne abbia chiesto, o anche solo preannunciato, la verificazione giudiziale, non può essere esaminato nel merito e va respinto de plano per assoluta carenza del diritto azionato in sede cautelare, dovendosi tali scritture ritenersi prive di qualsiasi efficacia probatoria.
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.