Deve ritenersi ammissibile in un procedimento cautelare di sequestro conservativo l'intervento (ad adiuvandum societatis) del creditore della società convenuta (nella specie: il sottoscrittore di un prestito obbligazionario), in quanto volto a tutelare il proprio interesse a non veder diminuita la propria garanzia generica data dal patrimonio sociale.
L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è incompatibile con il sequestro conservativo dei beni della società debitrice, essendolo piuttosto il successivo pignoramento e l'esecuzione.