Ricerca Sentenze
Presupposti del sequestro conservativo e allegazione del relativo danno
Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un...

Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un danno, relativamente al quale sussiste un onere di allegazione di chi invoca la misura, che riguarda non solo il titolo e i fatti illeciti, ma anche i fatti fondanti le singole pretese risarcitorie e le prove a ciascuna pertinenti

L’esistenza di fumus boni iuris va valutata in concreto per ciascuna posta di credito, sia nell’an che nel quantum e la impossibilità di determinare in sede cautelare ambedue gli elementi di ciascun credito senza ausilio di consulenza tecnica, e, si aggiunge, di non celere istruzione orale, si riflette necessariamente sulla possibilità di ravvisare il fumus, dato che l’esperimento di consulenza tecnica e altra istruzione chiaramente assai onerosa, come mostra la quantità di addebiti, la mole dei documenti e l’entità delle contestazioni, è incompatibile con le caratteristiche proprie del procedimento cautelare.

Si ha conflitto di interessi quando l’amministratore, che rivesta in altra società ruoli o interessi propri, agisce in modo che, nelle decisioni in cui è in gioco l’interesse confliggente delle due società, sia quella amministrata e di interesse a subire la scelta deteriore; si tratta di fattispecie rilevante quando produttiva di danno, per il quale l’amministratore in conflitto risponde; resta pur sempre fermo che anche a prescindere dal conflitto le scelte gestorie operate in violazione delle regole di buona gestione e che cagionino danno cadono a responsabilità dell’amministratore.

La configurabilità di un soggetto come amministratore di fatto di una società richiede che lo stesso si ingerisca propriamente nella sua gestione con caratteri di sistematicità e completezza non bastando che egli la favorisca né che, come gestore di una società avente rapporti commerciali privilegiati, riesca ad ottenere dati circa la sua operatività.

Leggi tutto
Quietenza del fallito e opponibilità al fallimento
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito,...

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo.

Il periculum in mora non può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi o soggettivi.

Leggi tutto
Azione risarcitoria della curatela fallimentare per mala gestio degli amministratori di s.p.a.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, sussistono i presupposti per la concessione del sequestro conservativo ex...

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, sussistono i presupposti per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a tutela dell’azione risarcitoria esercitata dalla curatela fallimentare ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., quando, sulla base delle risultanze della procedura fallimentare, emergano gravi irregolarità gestionali imputabili all’amministratore – quali la tenuta non veritiera della contabilità, la predisposizione di bilanci non attendibili, la fittizia indicazione di apporti dei soci e l’effettuazione di prelievi di denaro privi di giustificazione – idonee a determinare il dissesto della società e la perdita del capitale sociale.

Tali circostanze integrano il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria promossa dalla curatela fallimentare per mala gestio, mentre il periculum in mora può essere desunto dal concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale del convenuto, giustificando l’adozione della misura cautelare a tutela del credito risarcitorio della massa dei creditori.

Leggi tutto
Responsabilità dell’amministratore unico per atti distrattivi e onere della prova
Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., una volta che il curatore abbia fornito prova dei singoli prelievi e...

Nell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., una volta che il curatore abbia fornito prova dei singoli prelievi e pagamenti effettuati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico, spetta a quest'ultimo dimostrare che tali fuoruscite dalle casse sociali siano state eseguite nell'effettivo interesse della società. La mera contestazione generica dell'attendibilità della documentazione contabile, senza allegazione di elementi idonei a confutare la natura personale o extrasociale delle finalità dei prelievi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità.

L'accettazione dell'incarico di amministratore comporta l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose. L'inerzia dell'amministratore di diritto e l'omissione delle attività di controllo dovute in ragione del mandato gestorio fondano la responsabilità anche per le sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da eventuali terzi, ivi compreso un eventuale amministratore di fatto, senza che l'opposizione del soggetto gravato per legge del dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale sia stata esercitata.

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.

Leggi tutto
Sequestro conservativo e atti di disposizione patrimoniale post fallimento
In sede cautelare, la valutazione sommaria del fumus boni iuris della pretesa risarcitoria connessa all´azione di responsabilità ex art. 146...

In sede cautelare, la valutazione sommaria del fumus boni iuris della pretesa risarcitoria connessa all´azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori della società fallita deve limitarsi agli addebiti la cui presumibile fondatezza risulti di immediata evidenza alla luce del ricorso e della documentazione allegata, non essendo compatibile con la natura del procedimento l'approfondimento istruttorio richiesto dall'accertamento di danni che presuppongano rettifiche di bilancio o complesse indagini ai fini dell´individuazione dell´epoca della supposta perdita del capitale sociale.

Integra condotta illecita di immediata evidenza, idonea a fondare il fumus boni iuris ai fini della concessione del sequestro conservativo, la sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali da parte degli amministratori utilizzata come modalità di finanziamento abituale della società con conseguente danno al patrimonio sociale.

Ai fini della valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo, gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare compiuti dai resistenti dopo la dichiarazione di fallimento rilevano nella loro oggettiva consistenza, a prescindere dalle finalità perseguite dai debitori e dall´assenza di un intento fraudolento in danno dei creditori.

Il sequestro conservativo, quale misura cautelare a tutela della garanzia patrimoniale generica del credito, colpisce l'intero patrimonio del debitore, ivi incluse le giacenze sui conti correnti, restando rimessa al creditore ricorrente la scelta dei singoli beni su cui eseguirla.

Leggi tutto
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo d’azienda: presupposti
Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d’azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art....

Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d'azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. di atti di trasferimento dell'azienda medesima nel caso in cui non sussistano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza, in particolare: (i) in assenza di prova che il bene sia rimasto nella disponibilità di fatto del cedente, il quale abbia continuato a gestirlo e a percepirne i risultati; (ii) qualora non sia dimostrata l'irrisorietà del prezzo di cessione, non potendosi stimare il valore dell'azienda sulla sola base dell'elenco delle attrezzature che la componevano; (iii) considerando che il pagamento rateale del corrispettivo non costituisce modalità anomala di pagamento; (iv) laddove non siano emerse particolari correlazioni tra l'amministratore di fatto della cedente e i soci e amministratori della cessionaria, non essendo insolito che un lavoratore esperto passi alle dipendenze della società acquirente; (v) qualora la cessionaria abbia plausibilmente giustificato il parziale mancato versamento delle rate, documentando pagamenti effettuati a fornitori e locatori dell'immobile aziendale per debiti di pertinenza della cedente, imputati al corrispettivo della cessione.

Non può trovare accoglimento il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. d'azienda in funzione di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 165 CCII riguardante la cessione dell'azienda stessa: (i) qualora, in assenza di pagamenti fittizi, la cessione debba considerarsi a titolo oneroso; (ii) non potendosi considerare né iniquo il prezzo pattuito, né omesso il suo pagamento, attesa la possibilità di compensare il debito della cessionaria per le rate con il credito della medesima per i pagamenti di debiti aziendali di pertinenza della cedente; (iii) considerando che l'estraneità della cessione all'oggetto sociale della cessionaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di particolari rapporti tra cedente e cessionaria, potendo la scelta imprenditoriale derivare da ragioni diverse, quale il tentativo di entrare in un nuovo settore di mercato.

Leggi tutto
Alienazione dei beni sociali, recesso del socio e qualificazione dei versamenti dei soci
L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non...

L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non comporti un depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si verifica quando, pur venendo meno uno dei cespiti immobiliari, il corrispettivo della vendita sia stato impiegato, peraltro in parte, per ridurre l’esposizione debitoria.

Il recesso del socio costituisce un negozio unilaterale recettizio e produce effetti dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene nella sfera cognitiva della società, determinando la perdita, da tale momento, della legittimazione del socio all’esercizio dei diritti sociali e la contestuale insorgenza, in suo favore, del diritto di credito alla liquidazione della quota. Tale credito sorge indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente che sia attuale e non meramente eventuale.

La qualificazione dell’erogazione di somme effettuate dai soci a favore della società, in termini di apporto di capitale di rischio ovvero capitale di prestito, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio che ne invoca la restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, grava sul socio che domanda la restituzione provare che il trasferimento delle risorse finanziare a favore della società ha causa credendi.

Leggi tutto
Sequestro conservativo: riduzione dell’importo e valutazione sommaria del credito
In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase...

In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il credito azionato risulti solo parzialmente fondato, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e delle contestazioni svolte. A tal fine, il giudice procede a una delibazione prima facie delle poste creditorie, rideterminando l’ammontare del credito cautelato sulla base degli elementi ritenuti allo stato sufficientemente provati, senza che ciò precluda la successiva verifica nel giudizio di merito.

Leggi tutto
Presupposti per il sequestro conservativo ex art 671 c.p.c.
In sede di sequestro conservativo richiesto dalla curatela nei confronti dell’amministratore della società fallita, grava sulla curatela l’onere di provare,...

In sede di sequestro conservativo richiesto dalla curatela nei confronti dell’amministratore della società fallita, grava sulla curatela l’onere di provare, sia pure in termini di sommaria delibazione, la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e l’esistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta dell’organo gestorio; incombe invece sull’amministratore l’onere di provare il corretto adempimento dei doveri inerenti alla carica.

Costituiscono indici idonei a fondare il fumus boni iuris dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela l’omesso pagamento dei debiti tributari, limitatamente a sanzioni e interessi maturati, il mancato recupero dei crediti sociali e gli ingiustificati prelevamenti di somme dalle casse sociali non supportati da documentazione contabile o da prova del loro impiego.

In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, quali la rilevante entità del credito azionato e l’inadeguatezza del patrimonio del debitore a garantire la futura esecuzione.

Leggi tutto
Sequesto conservativo: interpretazione del requisito del periculum in mora
Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito....

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Tale requisito è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio 

Leggi tutto
logo