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Sequestro conservativo e responsabilità dei sindaci
La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura...

La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.

Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.

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Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali e la concessione del sequestro conservativo
Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere...

Il presupposto per l'applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In tale prospettiva, in fase cautelare, ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., dovrà essere analizzata la sussistenza del fumus boni iuris paventato in termini risarcitori ed inteso quale riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto il solo profilo oggettivo.

Il pagamento del compenso di un amministratore quando la società si trovi in situazione di deficit irreversibile effettuato prima del pagamento di altri debiti aventi posizione poziore quali, primo tra tutti, quello di Agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza ed assistenza, è un pagamento preferenziale effettuato prima del pagamento di debiti di grado superiore che andavano soddisfatti con precedenza, così procurando un danno al patrimonio sociale ed ai suoi creditori. Costituiscono altresì condotte pregiudizievoli l'erogazione, da parte dell'amministratore, di somme a titolo di prestito personale a un dipendente senza garanzie di restituzione, ove incompatibile con le condizioni finanziarie della società, nonché l'erogazione di finanziamenti o investimenti in favore di una società controllata che versi in una situazione debitoria grave e di conclamata insolvenza, in assenza di elementi idonei a giustificare ragionevolmente l'operazione e di garanzie di restituzione.

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Sequestro conservativo e periculum in mora tra elementi oggettivi e soggettivi
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da...

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).

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Responsabilità della controllante e degli amministratori tra direzione e coordinamento e mala gestio
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata,...

L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.

Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.

Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.

Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.

Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.

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Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

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Inadempimento al contratto di opzione su quote sociali e tutela cautelare
L’esercizio dell’opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell’obbligazione...

L'esercizio dell'opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell'obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al pagamento del corrispettivo. Tale credito è altamente probabile, e quindi assistito da fumus boni iuris, pur in difetto di accordo sul risultato derivante dall'applicazione del criterio contrattuale di determinazione del prezzo, ove la misura delle quote e i criteri di calcolo del corrispettivo risultino pattiziamente predeterminati.

Ove sia convenuto che il diritto di opzione put sia esercitato congiuntamente da tutti i titolari di quote di minoranza ed abbia ad oggetto il trasferimento della medesima percentuale della rispettiva quota, il credito dei venditori al pagamento del prezzo ha natura solidale.

È ammissibile l’azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti di un contratto non concluso, anche laddove il contratto da eseguire coattivamente sia un contratto di opzione. In particolare, è possibile assimilare – quando il contratto lo consente - il patto di opzione, quando essa sia stata esercitata, ad un contratto preliminare con la conseguente possibilità da parte del Giudice di pronunciare sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in ragione dell’inadempimento della parte che aveva l’obbligo di stipularlo.

La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. strumentale all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. tutela l'esigenza di salvaguardare l’utilità della futura decisione di merito nell’ottica, non tanto di anticipare gli effetti del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto di anticipare gli effetti degli obblighi ad esso connessi. Si potrà ricorrere alla tutela d’urgenza non per costituire il rapporto negoziale, quanto piuttosto al fine di ottenere l’esecuzione anticipata delle obbligazioni ad esso connesse. Affinché il Giudice possa pronunciare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario che il contratto da eseguire sia completo, cioè tutti gli elementi essenziali che lo connotano siano determinati. L'incompletezza contrattuale non può infatti essere rimediata in sede cautelare e cioè in via solo provvisoria e per effetto di una cognizione giudiziale solo sommaria.

Il sequestro conservativo, avendo a presupposto il fumus boni iuris quale non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, può essere concesso a tutela anche di crediti condizionali o futuri, purché determinabili e non meramente eventuali, non incidendo la determinabilità del quantum sull'ammissibilità della tutela conservativa del diritto.

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Responsabilità dell’amministratore di fatto e abusivo esercizio attività di direzione e coordinamento
L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad...

L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad assicurare il ripristino della corretta amministrazione, resta responsabile per la propria omissione

Costituisce elemento sintomatico della presenza di un amministratore di fatto l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o in qualunque settore gestionale dell’attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo o contrattuale. Questi concorre con l’amministratore di diritto a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l’azione di responsabilità cui l’odierno sequestro conservativo risulta strumentale.

L’attribuzione al socio lavoratore – nel caso di specie anche amministratore di fatto della società – di compensi spropositati costituisce atto gestorio illecito in quanto irragionevole ed ingiustificabile, dovendosi ritenere che un tale scelta gestoria sia manifestazione concreta della soggezione dell’Amministratore al primo. Del danno conseguente è chiamato a risponderne in solido l’amministratore di diritto nonché il terzo socio lavoratore che riceve la somma: il primo in quanto organo gestorio che ha consentito l’erogazione della retribuzione non dovuta e il secondo in quanto soggetto che, anche prescindendo dalla sua potenziale qualifica di amministratore di fatto, ha percepito la somma illegittima ed è dunque tenuto alla restituzione. Invero, si configura in tal caso il concorso del terzo nell’illecito dell’amministratore e sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a prescindere dalla qualifica di amministratore di fatto. In proposito, la ricezione del pagamento è un atto che ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla erogazione ed il socio lavoratore non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo.

In merito alla liquidazione del danno, non può riconoscersi alcun danno liquidabile equitativamente qualora la parte ricorrente non abbia offerto alcun elemento di riferimento per la relativa quantificazione, dovendosi ricordare che l’art. 1226 c.c. è finalizzato a superare difficoltà di quantificazione di un danno, ma non può comportare l’eliminazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce, ai sensi dell’art. 2967 c.c.

In merito all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, può riscontarsi un’abusiva attività di direzione e coordinamento, fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c., nel caso in cui un soggetto realizzi una diversione dell’oggetto sociale proprio di una società al fine di avvantaggiare un gruppo societario, eventualmente a base familiare, anche occulto.

In linea generale, la configurabilità di una holding di fatto poggia sull’utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un’altra attuato attraverso un’attività di direzione e coordinamento della seconda, abusivamente esercitato da parte di una holding occulta, all’interno di una configurazione verticale o piramidale. In altri termini, nella holding si ravvisano gli estremi di un’attività di fatto di direzione e coordinamento, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali destinatari. È possibile dunque riscontrare una conformazione verticale dei rapporti interni tra i soggetti facenti parte del gruppo, la cui attività è soggetta all’influenza dominante della capogruppo. Indici della ritenuta esistenza della holding di fatto sono dati dalla commistione tra cariche sociali e rapporti familiari, circostanza idonea ad agevolare, in linea generale, la distrazione o strumentalizzazione dei beni, anche immateriali, rientranti nel patrimonio della società.

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Responsabilità gestoria, criteri per la determinazione e liquidazione del danno ex art. 2486 cc
Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino...

Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino una componente preponderante dell’attivo e la loro valorizzazione risulti anomala e non giustificata, con conseguente inattendibilità delle scritture e della rappresentazione di bilancio.

Ai fini della quantificazione del pregiudizio da responsabilità gestoria, quando le scritture contabili presentino irregolarità tali da impedire l’accertamento dei “netti patrimoniali”, il danno può essere determinato secondo il criterio legale della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, in applicazione dell’art. 2486, comma 3, c.c. come introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

In tema di sequestro conservativo, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando siano documentalmente riscontrate omissioni gestorie idonee a incidere sull’attendibilità della rappresentazione contabile e tali omissioni risultino corroborate da dichiarazioni confessorie stragiudiziali circa la non corrispondenza delle risultanze contabili alla situazione reale.

Il periculum in mora, in sede cautelare, può desumersi da elementi oggettivi di incapienza o progressiva aggressione del patrimonio del resistente (e.g. azioni esecutive, gravami, insufficienza dei beni a garanzia), unitamente a condotte processuali indicative di disinteresse alla tutela della pretesa di parte attrice.

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Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prova del depauperamento patrimoniale
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli...

Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.

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Effetti del patto fiduciario nei rapporti interni ed esterni
In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario,...

In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.

La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).

A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.

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Competenza arbitrale e presupposti del sequestro conservativo
Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818...

Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818 c.p.c. Tuttavia, la cognizione cautelare degli arbitri può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento. Ciò risponde all’esigenza di assicurare la tutela del diritto costituzionale di difesa in tutte le fasi della controversia e di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale.

Il periculum in mora, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c., si ravvisa quando vi sia un reale pericolo di dispersione della garanzia del credito. Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. In relazione al primo aspetto, l’insufficienza patrimoniale non legittima, in sé, l’adozione del sequestro conservativo, dal momento che è necessario che ricorra un concreto timore di un avvenimento o di un mutamento che riguardi la composizione del patrimonio stesso. Quanto invece al profilo soggettivo, lo stesso può essere evinto da un comportamento del debitore, posto in essere prima del processo o durante lo stesso, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata.

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Illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, aggravamento del dissesto e quantificazione dal danno
In caso di sequestro conservativo, quanto al periculum in mora, la valutazione della fondatezza del timore del creditore di perdere...

In caso di sequestro conservativo, quanto al periculum in mora, la valutazione della fondatezza del timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale che assiste il proprio credito può essere effettuata sia con riferimento ad elementi oggettivi riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore in proporzione all’entità del credito per cui la tutela è richiesta, sia con riferimento ad elementi soggettivi inerenti il suo comportamento, che sia tale da rendere verosimile l’eventualità del depauperamento del suo patrimonio e da esprimere la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.

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