In caso di contestazione della corrispondenza di contenuto tra la copia di un atto o una scrittura privata prodotta in giudizio dal mittente e il documento effettivamente ricevuto dal destinatario, in ossequio al canone costituzionale di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, l’onere di provare la diversità del documento effettivamente inviato o ricevuto da quello che la controparte afferma di aver, rispettivamente, ricevuto o inviato grava sul mittente e non sul destinatario, allorché dal mancato assolvimento dell’onere della prova derivi, a carico di quest’ultimo, una decadenza sostanziale o processuale da, o estinzione di, una propria pregressa situazione di vantaggio o del correlativo potere di azionarla o difenderla in giudizio (nel caso di specie, l’attrice, socia di s.a.s., si opponeva alla delibera di esclusione con azione notificata in data successiva al 30° giorno dalla ricezione da parte della società di un plico contenente, secondo le allegazioni dei convenuti, la comunicazione dell’avvenuta esclusione, sostenendo di non essere incorsa nella decadenza prevista dall’art. 2287 c.c. perché il plico ricevuto non avrebbe in realtà contenuto detta comunicazione).
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