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Procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter c.c. e rapporto di pregiudizialità con il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità del recesso
L’art. 2437 ter cc, primo comma, afferma il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il...

L'art. 2437 ter cc, primo comma, afferma il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso e, al quinto comma, il diritto alla determinazione del valore di quelle quote prima dell’assemblea in cui si discute del recesso. Con una norma di chiusura, l’ultimo comma del medesimo articolo stabilisce che, in caso di contestazione, è possibile ricorrere alla nomina di un esperto da parte del tribunale: si tratta di un procedimento che, in assenza di diversa indicazione, non riguarda la sola quantificazione del valore delle quote, ma anche l’inerzia della società nella determinazione del valore, ipotesi che, altrimenti, resterebbe priva di regolamentazione. Nessuna disposizione preclude il diritto del socio recedente di attivare il procedimento per la pendenza del procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso.

Il decreto di nomina, emesso all’esito del procedimento ex ultimo comma del citato art. 2437 ter cc, è un atto di volontaria giurisdizione, privo del carattere della decisorietà e della definitività: da un lato, infatti, la stima operata dall'esperto non ha valore decisorio tra le parti ed è sindacabile dal giudice ove sia manifestamente erronea od iniqua (art. 1349 cod. civ., richiamato dall'art. 2437, sesto comma, cod. civ.), dall'altro, il decreto può essere revocato o modificato in presenza di nuove circostanze e non assume forza di giudicato. il decreto in questione si risolve in una misura che, ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce sugli stessi a definizione di un conflitto fra parti contrapposte e non ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato

Nessun rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc sussiste tra il procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter quinto comma c.c. e il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso, proprio per la diversa natura e per la diversa funzione che essi svolgono. Del resto, non sussiste alcuna espressa previsione normativa che subordina l’un procedimento all’altro. Né può dirsi che la decisione impugnata di nomina dell’esperto contrasti con un generale principio di economia processuale, atteso che detta decisione, fondata su una delibazione sommaria circa la probabile legittimità del recesso, appare, piuttosto, ispirata al contenimento dei tempi di realizzazione del diritto alla liquidazione del valore delle azioni, in modo che, in caso di esito positivo del contenzioso, tale valore sia già determinato.

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Il conflitto di interessi tra soggetti che sono parti del medisimo giudizio
Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di...

Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. Qualora dovesse sorgere tra due o più parti costituite a mezzo dello stesso procuratore un conflitto di interessi, siffatta situazione, ove eccepita e non immediatamente sanata, comporta la nullità solo di quei motivi che contengono censure il cui accoglimento procurerebbe un vantaggio per una delle parti medesime a danno dell'altra, e non già dell’intero atto.

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

La denuncia-querela che ha determinato l’avvio del procedimento penale, non può che assumere valore di mera asserzione nel giudizio civile, recando essa una narrazione dei fatti, per come descritti sussumibili in talune fattispecie di reato, da parte del denunciante.

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Il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c.
Per i fini di cui all’art. 2358 c.c., un finanziamento è qualificabile come operazione di assistenza finanziaria nella misura in...

Per i fini di cui all'art. 2358 c.c., un finanziamento è qualificabile come operazione di assistenza finanziaria nella misura in cui risulta correlato, anche sulla base di elementi indiziari, al contemporaneo acquisto di azioni della banca. Il divieto di fare prestiti per l'acquisto di azioni proprie è di carattere assoluto e va inteso in senso ampio per cui è sufficiente che il nesso tra il prestito e l'acquisto di azioni proprie sia strumentale al raggiungimento dello scopo vietato, senza necessità di un vero e proprio mutuo di scopo o di un collegamento contrattuale esplicitamente dichiarato dalle parti. E' al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale.

L'art. 2358 risulta applicabile anche alle società cooperative e alle banche popolari in quanto la ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società. Come tale, ai sensi dell'art. 2519 c.c., l'art. 2358 c.c. - norma imperativa di grado elevato - risulta applicabile anche alle cooperative in quanto la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono le loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.

Nell'ipotesi di deposito di atti in formato diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità occorre fare applicazione del principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., in base al quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

La violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra-petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o del tutto diverso da quello domandato.

L'art. 83 TUB implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nell'iniziativa processuale svolta nei confronti della banca convenuta, coincidenza che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discute di diritti della banca di cui l'attore chiede l'accertamento dell'inesistenza posto; in tal caso, infatti, la situazione dedotta in giudizio non è "contro la banca" ma è una posizione di vantaggio della banca contestata dall'attore in prevenzione. Rispondendo all'esigenza di assicurare la par condicio creditorum, l'art. 83, comma 3 TUB deve intendersi pertanto riferito a tutte quelle azioni destinate ad incidere sullo stato passivo per la posizione creditoria fatta valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione delle azioni di accertamento negativo che non determinano alcuna incidenza sullo stesso.

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La mancata contestazione del valore delle partecipazioni da parte del socio recedente
Prevedendo il legislatore l’onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all’atto di recesso da...

Prevedendo il legislatore l'onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all'atto di recesso da formalizzare entro il termine di cui all'art. 2437-bis c.c. e potendo il recesso essere esercitato da più soci, non vi è alcuna norma che legittimi la tesi secondo cui sarebbe bastevole anche la dichiarazione di contestazione operata da uno solo di essi affinché anche ai soci recedenti e non contestanti si estenda la diversa stima operata a seguito della contestazione; anche detta stima, infatti, colloca la fattispecie in un ambito eminentemente negoziale alla luce del richiamo operato all'art. 1349 c.c. Pertanto, il socio recedente non contestante la stima con dichiarazione contestuale al recesso accetta la determinazione dell'oggetto della prestazione così come proposta dalla società debitrice, rimanendo ad essa vincolato, vincolo che invece si determina per i soci recedenti e contestanti in ragione della determinazione fatta dal terzo arbitratore (tesi c.d. del doppio binario).

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La rinuncia all’incarico da parte di un sindaco unico nominato dal Tribunale ex art. 2477, comma 5 c.c.
L’accettazione dell’incarico da parte di un sindaco unico nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 2477, comma 5 c.c. è in...

L'accettazione dell'incarico da parte di un sindaco unico nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2477, comma 5 c.c. è in linea di massima obbligata, potendo essere legittimamente rifiutata solo in presenza di incompatibilità o di gravi ragioni di convenienza idonee a compromettere l'indipendenza dell'organo sindacale. Infatti, sulla base di una valutazione dell'art. 2477, comma 5 c.c. in una prospettiva teleologica, mentre il professionista nominato dall'assemblea può liberamente decidere di non accettare l'incarico, potendo, quindi determinarsi in tal senso anche a propria insindacabile discrezione, non può fare parimenti il sindaco/revisore designato dal Tribunale, pena l'insanabile contraddizione con la ragione giustificatrice della novellata previsione normativa che è quella di dotare, in via necessitata, le s.r.l. presentanti le caratteristiche indicate nel secondo comma dell'art. 2477 c.c. di un organo di controllo o di revisione.

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Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria l’idoneità della notizia diffusa a determinare discredito per il concorrente
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze...

La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta.

Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

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Efficacia ex tunc della limitazione del brevetto e responsabilità risarcitoria per contraffazione
A livello di brevetto europeo, secondo l’art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione...

A livello di brevetto europeo, secondo l'art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione retroagiscono sino al momento della pubblicazione della domanda di brevetto per cui il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di limitazione, “determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione”.

Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto, il momento iniziale dell'attività di contraffazione non deve essere individuato nella data in cui il titolare del brevetto ha presentato istanza di limitazione ai sensi dell'art. 79 c.p.i., se l'esperto del ramo, dalla lettura del testo originario del brevetto, poteva essere in grado di apprezzare la tutela apprestata dal brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso.

Ne consegue che gli effetti delle limitazioni operano ex tunc fin dalla proposizione della domanda originaria e, al contempo, anche la responsabilità risarcitoria per contraffazione del brevetto deve essere accertata con decorrenza dalla proposizione della domanda originaria.

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Prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado conoscere l’insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei loro crediti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione relativa di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando, quindi, all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale

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Accordo simulatorio della qualifica di socio accomandante ed esercizio del recesso in una s.a.s. con soci occulti
Un’eventuale accordo simulatorio volto ad occultare ai terzi la partecipazione sociale di un socio accomandante, conferendo al medesimo la qualifica...

Un'eventuale accordo simulatorio volto ad occultare ai terzi la partecipazione sociale di un socio accomandante, conferendo al medesimo la qualifica di socio occulto, non può  giudicarsi illegittimo/nullo per violazione di norme imperative, in particolare per la violazione dell'art. 2316 c.c., secondo cui l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti, dal momento che è pacificamente ammessa la possibilità che alle società in accomandita partecipino anche soci occulti.

L'individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, è rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della medesima simulazione sicchè a nulla rileva la mancata prova del movente di un accordo simulatorio.

Una società di persone, in caso di indicazione di un termine che supera la normale vita dell'uomo, deve ritenersi contratta a tempo indeterminato.

Il recesso, essendo atto unilaterale e recettizio, per perfezionarsi e produrre effetto deve essere formalmente comunicato a tutti i soci, compresa, nel caso di specie, la socia occulta.

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Prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali e dei terzi
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2476...

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., ai creditori, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte degli stessi creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; la prescrizione decorre, cioè, dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto [nel caso di specie, dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo].

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Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria la divulgazione della notizia a più persone
Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio,...

Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un'effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l'illecito nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.

 

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La limitazione brevettuale consiste in una rinuncia parziale all’ambito di protezione riconosciuto al brevetto già concesso
Ai sensi dell’art. 79 c.p.i. il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono essere uniti la...

Ai sensi dell'art. 79 c.p.i. il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono essere uniti la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. La limitazione consiste in una rinuncia parziale all’ambito di protezione riconosciuto al brevetto già concesso. Essa può essere amministrativa o giudiziale e può essere proposta, nell’una e nell’altra ipotesi, pendente un giudizio di nullità del brevetto. Tale limitazione tuttavia deve essere intesa come operante sia che la domanda sia svolta in via principale, che in via di eccezione, rilevando, secondo il dettato della norma, che l’oggetto del giudizio verta anche sulla validità del brevetto limitato, non assumendo rilevanza se con effetti erga omnes o ai soli fini del giudizio proposto.

Riguardo alla limitazione in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla procedura di limitazione avanti all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate attraverso la menzionata procedura.

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