L’eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata dinanzi al giudice ordinario attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, poiché l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria. La decisione del giudice sull’eccezione di compromesso costituisce pertanto pronuncia su una questione preliminare di merito, concernente la validità o l’interpretazione della clausola compromissoria, ed è suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata.
La successiva pronuncia degli arbitri irrituali che dichiari la nullità della clausola compromissoria non è idonea a rimuovere il giudicato formatosi sulla precedente statuizione del giudice ordinario circa la validità della clausola, né può essere qualificata come manifestazione della volontà dei soci, non disponendo gli arbitri di un potere rappresentativo sul contratto sociale eccedente la controversia loro deferita.
La norma di cui all’art. 2473 c.c., prevedendo espressamente che, in caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota sia affidata a un esperto nominato dal Tribunale, esclude che il giudice possa esercitare ulteriori prerogative decisionali oltre a quelle espressamente contemplate dalla medesima disposizione, vale a dire la nomina dell’esperto e la liquidazione del relativo compenso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2473 c.c., "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale", il diritto di credito sorto in capo al socio receduto nei confronti della società deve essere iscritto nel bilancio di liquidazione.
In caso di recesso del socio la determinazione del valore della quota deve avvenire all'esito della definizione di una fase sostanzialmente negoziale, se del caso censurabile ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1349 c.c. Il valore di liquidazione della quota di partecipazione deve essere determinato tenendo in considerazione il valore di mercato della stessa, da intendersi il valore reale del patrimonio sociale al momento del recesso.
Il silenzio serbato dal liquidatore con riguardo alla richiesta di liquidazione della quota dei soci esercitanti il diritto di recesso non può essere considerato alla stregua di un sostanziale rifiuto qualora sia necessario concedere all’organo amministrativo in carica, ossia al liquidatore, il tempo necessario per procedere alle attività propedeutiche alla valorizzazione della società, nonché alla redazione del bilancio di liquidazione.
Nel caso in cui il liquidatore, completato il bilancio di liquidazione, non abbia, nelle more, indicato il valore di liquidazione della quota dei soci che hanno esercitato il recesso, silenzio dell’organo può costituire espressione di disaccordo sul valore e imporne la determinazione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.
Qualora le condizioni di cui all’art. 2473 c.c. siano intervenute nelle more del procedimento giudiziale di determinazione del valore della quota, le spese di lite devono essere compensate fra le parti.
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, trovando fondamento in un rapporto avente la sostanza di un mandato; sicché, a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale. L'operatività, in favore della società, del regime di riparto probatorio proprio della responsabilità contrattuale presuppone pur sempre la dimostrazione dell'esistenza delle somme asseritamente distratte quale componente dell'attivo sociale; in difetto di tale prova — non surrogabile dalle scritture contabili né da elementi di mera consistenza presuntiva — la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2260 c.c. non può trovare accoglimento.
Le scritture contabili della società sono prive di adeguato rilievo probatorio, ai sensi dell'art. 2709 c.c., nei confronti di colui che, alla data cui il saldo si riferisce, non rivestiva più la qualità di socio né quella di amministratore.
Non integra atto di gestione fonte di responsabilità dell'amministratore ex art. 2260 c.c. il recesso dal contratto di affitto di azienda che si risolva nella mera ricognizione di un effetto — la caducazione del rapporto negoziale — già verificatosi per effetto della pregressa morosità della società e del successivo avvalimento, ad opera del concedente, della clausola risolutiva espressa, difettando in tal caso il nesso di causalità tra la condotta gestoria e il danno lamentato.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali; il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Dalla natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità consegue che sull'attore – società o curatore fallimentare – grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e di dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. Se non rileva l'erronea individuazione del termine applicabile ovvero del momento iniziale, i fatti sintomatici dell'anteriore insorgenza dell'incapienza patrimoniale non possono tuttavia fondare l'eccezione qualora richiamati per la prima volta in grado di appello e non dedotti nella comparsa di costituzione in primo grado.
Ai fini della non imputabilità dell'inadempimento dei doveri di diligente gestione non è sufficiente che gli amministratori invochino di essersi avvalsi dell'aiuto di professionisti ovvero di avere ricevuto l'avallo postumo alla propria gestione da parte di revisori e advisor; l'obbligo di provvedere alla diligente gestione aziendale viene meno solo nel caso di esercizio del potere di delega.
Il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. non elimina i profili di responsabilità degli amministratori per le condotte tenute; il compimento di atti di mala gestio nel periodo in cui essi dovevano astenersi dal porre in essere condotte esorbitanti il dovere di diligenza e di prudente gestione costituisce un elemento ulteriore di imputabilità.
Non può ritenersi sufficiente a giustificare i prelievi dell'amministratore, a titolo di compenso per prestazioni professionali, una scritturazione contabile di comodo, omnicomprensiva, in assenza di fattura emessa dal professionista.
Il pagamento di debiti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di ammissione al concordato, ma corrisposti dopo la domanda medesima, va qualificato come atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167 l.fall., in palese contrasto con il principio della par condicio creditorum e difforme dai canoni di soddisfacimento concordatario; tali pagamenti, riferiti a debiti pregressi, avrebbero dovuto essere autorizzati dal giudice delegato e, in mancanza, devono considerarsi preferenziali, essendo irrilevanti sia la loro natura di crediti privilegiati sia l'esigenza di garantire la continuità aziendale. Il danno da pagamento preferenziale è costituito dalle somme ricevute dal creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale.
Integra grave inadempienza degli amministratori, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., la scelta gestoria di omettere sistematicamente il pagamento dei tributi, delle imposte e dei contributi al fine di sostenere i costi aziendali costituiti dalla retribuzione degli amministratori stessi, trattandosi di prassi illegittima da qualificarsi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico. Il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate, ma è pari all'importo delle sanzioni, spese esecutive ed aggi che non sarebbero stati applicati se l'amministratore avesse ottemperato tempestivamente all'obbligo di versamento, e va rapportato all'effettivo apporto causale della condotta.
La condotta consistente nel non aver ripartito le svalutazioni dei crediti nei vari esercizi, pur contraria alla legge, non può essere fonte di responsabilità risarcitoria se non nella misura in cui sia dimostrato che essa abbia comportato un depauperamento del patrimonio sociale.
L’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio.
In caso di udienza in trattazione scritta, l'omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
In caso di rinvio d'udienza in trattazione scritta per mancata comparizione delle parti, il rinnovato mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Il contrasto tra i soci rilevante ai fini dello scioglimento ex art. 2484 c.c. è quello che conduce a una paralisi assoluta e oggettiva dell’organo sociale, tale da precludere l’adozione di delibere necessarie ed essenziali per il funzionamento della società: l’impossibilità di funzionamento deve avere il carattere della definitività e irreversibilità.
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. si riferisce a situazioni di fatto diverse fra loro: l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ovvero la sua inattività.
Con riguardo all’impossibilità di funzionamento, la condizione si configura ove si manifesti l’incapacità di deliberare in ragione dell’esistenza di forti e insanabili contrasti tra i soci, tali da impedire all’organo assembleare di formare una maggioranza idonea ad assumere le decisioni essenziali e necessarie per la vita della società; detta condizione si verifica con maggiori probabilità nelle società paritetiche, dove serve l’unanime approvazione.
Le deliberazioni essenziali e necessarie per la vita societaria devono essere di esclusiva prerogativa dell’assemblea ordinaria dei soci: si fa riferimento alle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, di nomina di un nuovo amministratore, ovvero di sostituzione dell’amministratore dimissionario; invece non rileva il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario per porre volontariamente la società in liquidazione, dal momento che tale ipotesi non indica l’impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, significando al contrario una precisa volontà di non aderire alla proposta di scioglimento della società stessa.
Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall'art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all'estinzione della società, nei confronti dei soci che ne richiedono la consultazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l'onere di provare la persistente disponibilità in capo al liquidatore della documentazione richiesta grava sui soci richiedenti. Ciò si ricava dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esige che l’istante dimostri la prova dell’altrui possesso del documento.
La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non può essere caducata ma l’amministratore ha diritto unicamente al risarcimento del danno.
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.
In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.
È inammissibile la prova testimoniale del pactum fiduciae che si ponga in contrasto con il contenuto di un atto scritto soggetto a forma vincolata, non essendo la qualificazione fiduciaria idonea ad eludere il divieto di cui all’art. 2722 c.c. in materia di patti aggiunti o contrari al documento.
Tale preclusione opera, in particolare, con riferimento alle deliberazioni di aumento di capitale con contestuale rinuncia al diritto di opzione di un socio, la cui incidenza sulla struttura della compagine sociale e sull’assetto organizzativo della società esige stabilità e certezza incompatibili con l’allegazione di accordi fiduciari difformi.
L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti sociali, poiché, qualora egli consenta di essere di fatto sostituito nell’esercizio delle proprie funzioni, assume consapevolmente i rischi relativi a detta scelta.
Esclusa l’esistenza di qualsivoglia forma di simulazione in relazione all’assunzione della qualità di amministratore, la veste formale acquisita impone all’amministratore di diritto l’osservanza dei doveri imposti dalla legge ed in ogni caso un obbligo di controllo delle attività di gestione compiute dall’amministratore di fatto.
La figura dell’amministratore di fatto ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. Tuttavia, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni anche d’ordine da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di diritto, ove sia comprovata una gestione paritetica. L’amministratore di diritto essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di fatto è responsabile, sia penalmente che civilmente, per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, c. 2, c.p.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.