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Socio fideiussore escusso: danno indiretto e difetto di legittimazione all’azione individuale contro l’amministratore
Il socio che abbia garantito con fideiussione un debito della società [di s.r.l. poi fallita] e sia stato escusso agisce...

Il socio che abbia garantito con fideiussione un debito della società [di s.r.l. poi fallita] e sia stato escusso agisce quale creditore sociale titolare del diritto di regresso; il pregiudizio consistente nell’impossibilità di recuperare in regresso quanto pagato, perché la cattiva gestione ha privato la società delle risorse necessarie, costituisce danno indiretto, mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale. L’azione di responsabilità volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, anche al fine di soddisfare i crediti di regresso dei fideiussori, spetta in via esclusiva al curatore del fallimento, e tale titolarità esclusiva esclude la legittimazione del fideiussore.

Anche ove ricondotta all’art. 2476, comma 7, c.c., l’azione del socio o del terzo contro l’amministratore ha natura extracontrattuale, e il danneggiato deve provare la colpa o il dolo, il nesso causale tra condotta e danno e l’entità del danno. Il fideiussore che imputi l’inadempimento del debito garantito a una scelta arbitraria dell’amministratore deve dimostrare che la società disponeva della provvista necessaria al pagamento o, quanto meno, la manifesta convenienza, nell’interesse della società, dei soci e dei creditori, di anteporre quel pagamento all’estinzione delle altre obbligazioni sociali.

Il socio o il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’azione individuale di natura aquiliana contro l’amministratore soltanto per i danni subiti nella propria sfera individuale che siano conseguenza immediata e diretta della condotta denunciata; il pregiudizio che costituisca mero riflesso del danno arrecato alla società o al ceto creditorio è invece tutelato dall’azione dei creditori sociali, esercitata in caso di fallimento dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.

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Omessa vigilanza del sindaco sulle frodi IVA dell’amministratore e prova del danno risarcibile
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il sindaco per omessa vigilanza sulle operazioni con cui l’amministratore ha emesso fatture...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il sindaco per omessa vigilanza sulle operazioni con cui l’amministratore ha emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire indebite detrazioni e compensazioni d’imposta, il danno-conseguenza, in difetto di specifici elementi probatori, resta distinto dal passivo fallimentare ed è limitato all’IVA illecitamente detratta e compensata, all’IRES evasa e alle relative sanzioni. Spetta alla curatela provarne l’an e il quantum con riferimento al periodo di carica del sindaco, in particolare mediante lo stato passivo recante l’ammissione del credito erariale; gli atti di verifica e la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza costituiscono un dato di partenza insufficiente a dimostrare la definitiva pretesa dell’amministrazione finanziaria.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ha un ambito di intervento limitato e residuale e opera solo quando l’esatta quantificazione del danno sia impossibile o oltremodo gravosa; essa è quindi inutilizzabile per supplire alle carenze probatorie del danneggiato che avrebbe potuto documentare l’entità del pregiudizio [delle imposte evase e delle relative sanzioni].

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un’ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell’attore dell’inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l’adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, convenuto dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere alla pretesa anche quando la domanda risarcitoria sia rigettata, e conserva l’interesse alla relativa pronuncia anche se le spese di lite siano poste a carico dell’attore soccombente. Il diritto, nei limiti dell’art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la prova dell’esborso effettivamente sostenuto e non si estende alle spese di soccombenza nei confronti di terzi chiamati in causa né alla quota delle spese di consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato, estranee alle spese di resistenza.

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Annullabilità per abuso di maggioranza della delibera di accantonamento integrale degli utili
La delibera di accantonamento degli utili adottata a maggioranza è annullabile per abuso di potere quando sacrifichi ingiustificatamente la legittima...

La delibera di accantonamento degli utili adottata a maggioranza è annullabile per abuso di potere quando sacrifichi ingiustificatamente la legittima aspettativa del socio di minoranza alla remunerazione del suo investimento, perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a ledere la posizione degli altri soci, in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale, il cui scopo è proprio la divisione degli utili.

È ingiustificata e abusiva la motivazione dell’accantonamento fondata sull’esigenza di conservare liquidità per ottenere condizioni favorevoli dai fornitori e di autofinanziare un programma di investimenti, quando la liquidità di cassa sia già ampiamente sovrabbondante rispetto al volume degli acquisti e il programma di investimenti sia privo di concretezza. L’esigenza di autofinanziare investimenti industriali può giustificare l’accantonamento se illustrata con un piano che descriva gli investimenti, i costi corredati dai preventivi e il fabbisogno finanziario; in mancanza, la motivazione è carente sotto il profilo della corretta informazione e contraria ai doveri di lealtà e correttezza dei soci. La genericità del programma e la sua adozione a ridosso dell’assemblea sono indici dell’intento fraudolento del socio di maggioranza.

Il consenso del collegio sindacale all’accantonamento degli utili è irrilevante ai fini della valutazione dell’abuso, perché l’organo di controllo opera in un’ottica diversa e non può logicamente dissentire da una scelta che produce una maggiore capitalizzazione della società. L’incremento del valore della quota derivante dall’accantonamento non esclude la lesione del socio di minoranza, perché all’aspettativa di remunerazione del capitale investito è collegato il diritto del socio di decidere autonomamente il reimpiego delle somme percepite come dividendo.

Conferma l’intento abusivo del socio di maggioranza che sia anche amministratore unico la contestuale conferma a suo favore di un compenso superiore all’ammontare degli utili accantonati, perché la decisione di trattenere gli utili per incrementare la liquidità contraddice quella di mantenere inalterato il compenso, sacrificando la remunerazione del capitale e preservando quella dell’amministratore.

La delibera che determina o conferma il compenso dell’amministratore non è invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore intervenuto quale socio, se non ne risulti pregiudicato l’interesse sociale; spetta al socio impugnante provare che il compenso sia sproporzionato e irragionevole rispetto ai compiti effettivamente svolti, alle dimensioni dell’impresa e all’andamento economico-patrimoniale della società. Un compenso elevato può risultare congruo quando remuneri, oltre alla carica, lo svolgimento di mansioni dirigenziali in assenza di corrispondenti figure nell’organigramma aziendale, e manchi la prova di un significativo peggioramento delle condizioni economiche della società.

Sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera, quando il voto non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse sociale, perché volto a realizzare un interesse personale antitetico, ovvero sia il risultato di un’attività intenzionalmente fraudolenta diretta a ledere i diritti partecipativi o patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto sociale. Grava sul socio di minoranza l’onere di provare l’esercizio fraudolento o ingiustificato del potere di voto, che deve concretarsi nell’intenzionalità specificamente dannosa del voto o nella compressione degli altrui diritti in assenza di un apprezzabile interesse del votante e non può consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi.

Le ragioni della delibera devono essere enunciate nella decisione assembleare e non possono essere integrate nel corso del giudizio, essendo rimessa alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. Il sindacato giudiziale sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza si arresta alla legittimità della deliberazione, attraverso l’esame di aspetti sintomatici della violazione della buona fede, e non si estende a valutazioni di merito sull’opportunità delle scelte di gestione.

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Azione restitutoria dei rimborsi dei finanziamenti soci e competenza funzionale del tribunale fallimentare
L’art. 2467, comma 1, c.c. detta due regole distinte: la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento...

L’art. 2467, comma 1, c.c. detta due regole distinte: la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e l’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società. L’azione restitutoria, pur costituendo applicazione della regola di postergazione, opera esclusivamente in caso di fallimento e non rientra tra le azioni già presenti nel patrimonio della società fallita, sicché la legittimazione a esperirla spetta solo al curatore in rappresentanza della massa dei creditori; per essa sussiste la competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Non integra mutatio libelli, né conduce a una pronuncia ultra petita, la domanda di restituzione dei rimborsi del finanziamento soci [eseguiti in violazione della postergazione] precisata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., quando i fatti posti a suo fondamento erano già stati dedotti nell’atto di citazione e le conclusioni comprendevano la diversa somma da determinarsi in corso di causa.

L’eccezione di prescrizione è tardiva se sollevata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. anziché con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, come richiede l’art. 167, comma 2, c.p.c.

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Irrilevanza del gruppo societario di fatto nella responsabilità degli amministratori per finanziamenti infruttiferi
L’esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la...

L’esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, ispirati a una logica atomistica, imperniata sulla singola società indipendentemente dalla sua appartenenza a un gruppo. Manca un interesse imprenditoriale di gruppo idoneo a legittimare il sacrificio dell’interesse della singola società, sicché risponde l’amministratore che sia venuto meno al dovere di operare nell’interesse della società amministrata; il sindacato del giudice riguarda la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e resta estraneo al merito delle scelte gestionali.

Il gruppo societario è un insieme di società sottoposte a gestione unitaria che conservano la propria autonomia gestionale e patrimoniale; può essere verticale, fondato sul controllo, od orizzontale, derivante dal mero coordinamento, e può nascere da una partecipazione al capitale, da un contratto o, di fatto, da legami commerciali che creino una dipendenza economica. Ai fini della prova di una holding di fatto sono insufficienti l’appartenenza delle società alla medesima famiglia, l’operatività nel medesimo settore e l’esistenza di rapporti contrattuali tra le società, perché occorre dimostrare il controllo o almeno il coordinamento, individuando la società che svolge l’attività di direzione unitaria.

Costituisce scelta gestoria irrazionale e comunque contraria ai doveri di diligenza la concessione di finanziamenti infruttiferi e privi di garanzie a società legate alla finanziatrice dalla sola appartenenza al medesimo gruppo familiare, in assenza di poteri di controllo o di coordinamento e di una previa valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria delle beneficiarie e delle prospettive di restituzione; a tal fine sono irrilevanti le modalità con cui i finanziamenti sarebbero stati rimborsati.

Il patto relativo alla produzione di interessi richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 1284 c.c., sicché la natura fruttifera dei finanziamenti erogati dalla società non può essere provata per testimoni.

Viola il dovere di diligenza l’amministratore che, a fronte dell’inadempimento dell’affittuario dell’azienda sociale, ometta di promuovere la risoluzione del contratto, così da evitare l’aggravamento dell’esposizione debitoria dell’affittuario e recuperare l’azienda per ricollocarla sul mercato.

In caso di illegittima distribuzione di utili ai soci, il danno risarcibile dagli amministratori corrisponde alla differenza tra le somme distribuite e gli utili distribuibili.

L’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall. ha natura contrattuale, sicché l’attore deve dedurre le violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori e provare il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare di avere adempiuto con diligenza o che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile. A fronte di incassi registrati in contabilità cui non corrispondano versamenti sui conti sociali o movimenti in uscita con indicazione del destinatario e della causale, grava pertanto sugli amministratori la prova del diverso impiego delle somme a vantaggio della società, in difetto della quale esse si considerano distratte.

La disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali si applica anche a chi si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsiasi investitura, ancorché irregolare o implicita. Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto occorre che l’ingerenza nella gestione, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, riveli caratteri di sistematicità e completezza, eccedendo il compimento di atti eterogenei e occasionali; la relativa prova si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase o settore dell’attività sociale, come i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti.

Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti; è inidonea a manifestare tale insufficienza una perdita di esercizio di modesta entità della quale sia stata deliberata la copertura.

La sentenza penale di patteggiamento è priva, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, di efficacia di vincolo o di giudicato e lascia immutato il riparto dell’onere della prova, perché costituisce soltanto un indizio utilizzabile insieme ad altri elementi convergenti, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

Le dichiarazioni di terzi raccolte dal curatore fallimentare e allegate alla relazione ex art. 33 l.fall. costituiscono elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice; il relativo verbale fa fede, fino a prova contraria, sul tenore e sul contenuto delle dichiarazioni raccolte, che il giudice può valutare e le parti controllare.

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Facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo e presupposti della loro iscrizione nell’attivo
L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426,...

L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426, primo comma, n. 5, c.c. usa il predicato «possono essere iscritti»; tali costi possono quindi essere imputati per intero al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La lettura è confermata dal punto 49 del principio contabile nazionale OIC 24, che discorre di «legittimità di capitalizzazione», e dal principio di competenza enunciato dall’art. 2423 bis c.c.

Le immobilizzazioni immateriali che si sostanziano in oneri pluriennali, come i costi di sviluppo, possono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità secondo criteri di prudenza, oltre al consenso del collegio sindacale. La scelta di capitalizzarli, pur rispondendo a criteri di discrezionalità tecnica, resta subordinata alla verifica di tali presupposti e deve conformarsi al principio di prudenza.

Il requisito della recuperabilità dei costi di sviluppo presuppone che i ricavi attesi dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per il suo studio, dedotti gli altri costi di sviluppo e i costi di produzione e di vendita necessari alla commercializzazione del prodotto, sicché i benefici economici futuri devono poter essere ragionevolmente maggiori dei costi sostenuti. La relativa valutazione deve fondarsi su dati concreti e documentati, anche tratti da specifiche indagini di settore; è insufficiente la mera aspettativa di guadagno esposta nella nota integrativa.

L’art. 108 t.u.i.r., secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, si applica soltanto quando i costi pluriennali siano stati iscritti nell’attivo patrimoniale e non impone, pertanto, la loro capitalizzazione ai fini civilistici.

La conformità del bilancio ai principi di chiarezza, verità e correttezza si verifica mediante l’esame comparato dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; quest’ultima, ai sensi dell’art. 2427 c.c., svolge anche una funzione integrativa, e le valutazioni in essa contenute non sono suscettibili di essere integrate o modificate in sede giudiziale.

Nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione comporta l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare che lo approva; le scelte dei redattori sono pertanto sempre sindacabili, salvo che rientrino nell’ambito delle scelte insindacabili di gestione.

I principi contabili nazionali, pur non essendo fonti di diritto, hanno funzione interpretativa e integrativa delle disposizioni codicistiche in materia di bilancio.

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Autonoma determinazione del creditore e interruzione del nesso causale nell’azione ex art. 2395 c.c.
Nell’azione risarcitoria del creditore sociale verso gli amministratori [e il consulente della società debitrice] per il danno da mancata riscossione...

Nell’azione risarcitoria del creditore sociale verso gli amministratori [e il consulente della società debitrice] per il danno da mancata riscossione del credito, il nesso causale tra le condotte decettive allegate e il danno è interrotto quando il ritardo nell’agire per il recupero è frutto di un’autonoma determinazione del creditore, consapevole della grave crisi della società debitrice e quindi del rischio di insolvenza. Una perizia di parte, per il suo basso coefficiente di persuasività, è inidonea a giustificare l’inerzia del creditore e dovrebbe indurlo a un atteggiamento di maggiore prudenza.

L’azione individuale con cui il creditore sociale fa valere un danno direttamente subito nel proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 2395 c.c. ovvero degli artt. 2043 e 2476, sesto comma (ora settimo comma), c.c., resta estranea al novero delle azioni riservate in via esclusiva alla curatela fallimentare.

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c.; tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale, come si desume dall’avverbio «direttamente», che esclude la sufficienza dell’inadempimento e della cattiva amministrazione del patrimonio sociale.

Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto sono poste a carico dell’attore soccombente quando la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi dell’attore, risultate infondate, anche se questi non abbia proposto domande nei confronti del terzo, perché la domanda dell’attore è causa della costituzione del convenuto e della successiva chiamata. Il nesso causale è interrotto, e le spese restano a carico del chiamante, solo quando la chiamata sia palesemente arbitraria o temeraria.

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Responsabilità dei sindaci per omessa denuncia all’autorità di vigilanza e tardivo ricorso al Tribunale
Rispondono del danno i sindaci [di un intermediario finanziario] che, pur pienamente consapevoli di un investimento dell’amministratore avente carattere distrattivo...

Rispondono del danno i sindaci [di un intermediario finanziario] che, pur pienamente consapevoli di un investimento dell’amministratore avente carattere distrattivo e della sua rischiosità a fronte dell’incapacità patrimoniale della società, omettano di denunciare le gravi irregolarità alla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 52 e 110 TUB e propongano il ricorso ex art. 2409 c.c. con notevole ritardo rispetto alla conoscenza o conoscibilità del carattere pregiudizievole dell’operazione. L’inerzia nella denuncia e il ritardo nel ricorso al Tribunale pregiudicano infatti la possibilità di intervenire, anche in via cautelare, per escludere o limitare i danni, tenuto conto dei poteri autoritativi riconosciuti ai commissari nominati dalla Banca d’Italia.

La piena consapevolezza, da parte dei sindaci, dell’operazione pregiudizievole e della sua rischiosità rende irrilevanti, ai fini dell’esclusione della loro responsabilità, il successivo sequestro della documentazione contabile e la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte di autorità che abbiano svolto accertamenti di diversa natura.

Assume carattere obiettivamente distrattivo, secondo una valutazione da compiere necessariamente ex ante, la decisione dell’amministratore [di un intermediario finanziario] di investire l’intera liquidità sociale, già destinata a soddisfare le richieste di escussione delle garanzie prestate, in obbligazioni subordinate emesse da una società di recente costituzione e con capitale sociale limitato, in mancanza di qualsivoglia valutazione preventiva sul merito e sulla sicurezza dell’investimento.

Il caricamento nel software di gestione del processo civile telematico del provvedimento di designazione del collegio è un adempimento di carattere amministrativo, che in quanto tale non incide sulla validità della sentenza. È pertanto infondata l’eccezione di nullità della sentenza fondata sulla designazione del collegio in data successiva alla camera di consiglio, quando non sia stata contestata, con querela di falso, l’attestazione che la decisione è stata assunta dal collegio indicato in epigrafe nella data riportata. L’eventuale violazione delle tabelle organizzative sulla formazione dei collegi integra una mera irregolarità, che non incide sulla validità della decisione.

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di appello con cui si censuri una violazione processuale che non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. Convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivo di impugnazione, l’impugnante deve indicare specificamente, a pena d’inammissibilità, quale pregiudizio l’invocato vizio processuale abbia arrecato alle proprie attività difensive.

Il dovere di controllo posto a carico dei sindaci eccede la mera verifica formale e si estende a tutta l’attività sociale, in funzione di tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali. Compito essenziale del collegio sindacale è verificare, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c., il rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Il controllo di legalità affidato ai sindaci investe quindi il contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali restino entro i limiti della buona amministrazione.

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Socio di s.r.l. moroso dopo l’azzeramento del capitale e difetto di legittimazione all’azione di responsabilità
Qualora il capitale di s.r.l. sia stato azzerato per perdite e ricostituito, il socio che non esegua il conferimento relativo...

Qualora il capitale di s.r.l. sia stato azzerato per perdite e ricostituito, il socio che non esegua il conferimento relativo alla propria sottoscrizione [dichiarata inefficace dagli amministratori ai sensi dell’art. 2466 c.c.] perde la qualità di socio, non residuando in capo a lui alcuna partecipazione, e difetta quindi di legittimazione all’azione di responsabilità contro gli amministratori prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. Diversa è la posizione del socio già titolare, in virtù di una sottoscrizione anteriore, di una partecipazione interamente liberata prima dell’aumento rimasto inadempiuto, il quale conserva tale partecipazione, perché la riduzione colpisce soltanto la parte sottoscritta in aumento.

In applicazione del principio di prudenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., può essere iscritto in bilancio soltanto il credito qualificabile come di certo realizzo. Difetta del requisito della certezza il credito il cui titolo sia contestato nell’an in sede giurisdizionale e non sia ancora accertato con sentenza passata in giudicato [come il credito riconosciuto da una sentenza di primo grado ancora impugnabile e poi impugnata dal debitore]; la delibera di approvazione del bilancio che non lo iscriva è pertanto valida.

Nell’affitto di quote di s.r.l. iscritto nel registro delle imprese, e quindi opponibile alla società, che attribuisca al conduttore l’esercizio del diritto di voto [salvo che sulle modifiche dello statuto e del capitale], la convocazione all’assemblea chiamata a deliberare su materie per le quali il voto spetta al conduttore va inviata a quest’ultimo, perché la convocazione è funzionale alla consapevole partecipazione alla discussione e all’esercizio del voto. La mancata convocazione del socio locatore non invalida pertanto la delibera [di approvazione del bilancio o di adozione dei provvedimenti ex art. 2482 bis c.c.]. Il locatore conserva la qualità di socio e dispone soltanto in via temporanea di parte dei diritti connessi alla partecipazione, sicché il contratto non comporta deroghe allo statuto.

La clausola statutaria di gradimento che non prescriva alcuna forma per il consenso alla cessione delle quote consente che il gradimento sia prestato anche oralmente, e il gradimento dei soci che sono parti del contratto di cessione è insito nella loro partecipazione all’atto. Il socio cedente, la cui cessione sia iscritta nel registro delle imprese e assistita dal gradimento, non deve essere convocato alle assemblee successive. La clausola di gradimento, volta a garantire la stabilità della compagine sociale impedendo l’ingresso di soggetti estranei, può essere interpretata come non riferibile alla cessione delle quote in favore di altri soci.

Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di risarcimento ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di reciproca soccombenza e non integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consentono la compensazione delle spese di lite.

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Obbligo del cessionario di quote di liberare il cedente dalle fideiussioni prestate per la società
La clausola del contratto di cessione di quote di s.r.l. con la quale il cessionario si obbliga a far ottenere...

La clausola del contratto di cessione di quote di s.r.l. con la quale il cessionario si obbliga a far ottenere al socio cedente, entro un termine determinato, la liberazione dalle fideiussioni da questi prestate in favore della società verso istituti di credito, impegnandosi altresì a non effettuare operazioni di addebito sui conti correnti sociali fino al rilascio della liberatoria, è riconducibile alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. o, al più, a un’ipotesi di accollo interno, piuttosto che a un patto di manleva.

Il contratto [di cessione delle quote a un prezzo di gran lunga inferiore al valore nominale, in considerazione della situazione patrimoniale della società, a fronte della liberazione del cedente da ogni obbligazione verso la società e verso le banche garantite] ha causa mista, di cessione delle quote e di contestuale assunzione dell’obbligo già gravante sul socio uscente verso terzi creditori specificamente individuati, e persegue interessi meritevoli di tutela. Il richiamo all’attuale situazione patrimoniale della società e il divieto di nuovi addebiti sui conti fino alla liberatoria consentono di individuare il debito accollato in quello esistente alla data della cessione verso i medesimi istituti di credito, sicché l’obbligazione è determinabile.

Il promittente che non provi di essersi diligentemente attivato presso la banca per ottenere la liberazione del socio uscente dalle garanzie prestate è inadempiente e risponde del danno derivato al garante dall’escussione della fideiussione, liquidabile nella somma da questi versata alla banca in via transattiva al solo fine di liberare la propria posizione.

Il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l’atto di gravame, considerato nel suo complesso, consente di individuare l’oggetto della domanda e gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, e contrappone alle argomentazioni della sentenza impugnata puntuali censure, prospettando un ragionato progetto alternativo di decisione; la riforma del 2012 ha lasciato all’appello il carattere di gravame, senza trasformarlo in un’impugnazione a critica vincolata.

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Omesso versamento di tributi e contributi: responsabilità dei soci amministratori limitata a interessi e sanzioni
L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la...

L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la responsabilità dei soci amministratori [di società di persone poi fallita] per l’aggravio dell’esposizione debitoria della società, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile, che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.

Il danno conseguente all’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali è limitato agli interessi e alle sanzioni, con esclusione delle imposte e dei contributi non versati; non vi rientra l’aggio di riscossione ex art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 ammesso al passivo, che ha natura retributiva in quanto compenso per l’attività esattoriale. Non sono imputabili al socio amministratore gli interessi relativi a periodi d’imposta successivi al suo recesso o all’acquisto della qualità di socio accomandante.

Il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare non è di regola, nella sua interezza, conseguenza della prosecuzione della gestione in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale, perché comprende sia le perdite già verificatesi prima del manifestarsi della crisi sia le passività che l’impresa in crisi accumula anche nella fase di liquidazione; il danno risarcibile non coincide quindi con il patrimonio netto negativo a una certa data. In mancanza di allegazione di specifiche condotte di mala gestio, il danno da prosecuzione dell’attività va escluso quando risulti che la continuazione, lungi dall’aggravare il patrimonio netto, ne ha impedito un’ulteriore svalutazione rispetto all’ipotesi di cessazione.

La domanda risarcitoria commisurata al patrimonio netto negativo della società a una data determinata non comprende i danni derivanti da fatti successivi a tale data, come prelievi di somme o spese sostenute in seguito, che richiedono una specifica domanda anche se allegati nell’atto introduttivo.

In caso di fallimento del debitore, i crediti previdenziali iscritti a ruolo sono soggetti all’accertamento del passivo ex artt. 92 ss. l. fall. e la domanda di ammissione può fondarsi sul mero estratto di ruolo, da integrare con i documenti giustificativi in caso di contestazione del curatore, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento; all’estratto di ruolo equivale l’avviso di addebito dell’INPS, che ha efficacia di titolo esecutivo. L’estratto di ruolo, fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese azionate, costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito, anche nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro gli amministratori.

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Fatture da emettere per canoni pluriennali tra i crediti verso clienti e chiarezza del bilancio
Rispetta i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta il bilancio che iscrive tra i crediti verso clienti,...

Rispetta i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta il bilancio che iscrive tra i crediti verso clienti, anziché nei conti d’ordine, le fatture da emettere per canoni pluriennali a scadere, spettanti in base al contratto per lavori già eseguiti anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, quando la stessa somma è iscritta tra i risconti passivi come ricavo di competenza degli esercizi futuri e la nota integrativa illustra la natura del credito. In tal caso non vi è divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, e dal bilancio e dai suoi allegati è possibile desumere tutte le informazioni richieste per la posta.

Le fatture da emettere rappresentano crediti commerciali da iscrivere, secondo il principio contabile OIC 15, alla voce crediti verso clienti. I conti d’ordine, invece, sono annotazioni che forniscono informazioni aggiuntive su garanzie, impegni e beni di terzi senza incidere sull’attivo, sul passivo o sul risultato economico.

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., le scadenze di pagamento successive all’esercizio possono non essere considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri secondo il criterio del costo ammortizzato di cui all’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. se, al momento della rilevazione iniziale, è oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato, e la nota integrativa lo specifica.

Il bilancio d’esercizio [di società di capitali], che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che sono norme giuridiche. La delibera di approvazione è invalida sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello di cui il bilancio dà contezza, sia quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni richieste per ciascuna posta. Il principio di chiarezza ha valenza autonoma rispetto a quelli di verità e correttezza e, essendo preordinato anche alla tutela dei terzi, va valutato per quel che il bilancio indica, a prescindere dai riscontri nella contabilità sociale.

Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio l’onere di provare il vizio grava sull’impugnante, anche in presenza di fatti negativi. Se è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste, l’impugnante deve dimostrarne la falsità o l’erroneità, e l’onere non si sposta sulla società per la difficoltà di interpretare i documenti da essa consegnati; se è contestata la violazione del principio di chiarezza, basta la produzione del bilancio e della documentazione allegata dalla quale emerga l’inosservanza.

Il recesso del socio impugnante intervenuto in corso di causa non fa venir meno il suo interesse all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio in assenza di prova dell’avvenuta liquidazione della quota.

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