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Disponibilità patrimoniale sociale e ruolo dei soci in relazione all’accertamento ex art. 2409 c.c.
La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli...

La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli amministratori per l’inerzia gestoria, ove, a fronte della pacifica cessazione dell’attività d’impresa e della perdita della forza lavoro, essi abbiano omesso di accertare e dichiarare la causa di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. Tale omissione integra violazione dei doveri gestori e di conservazione dell’integrità patrimoniale, avendo determinato – o concorso a determinare – una situazione di stallo pregiudizievole per la società, per i soci e per i creditori, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale e aggravamento dell’esposizione debitoria.

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c., con cui il tribunale accerta gravi irregolarità gestorie e nomina un amministratore giudiziario, non comporta l’estromissione dei soci né preclude il loro necessario coinvolgimento nella successiva fase di liquidazione volontaria. Rientra, infatti, tra i compiti dell’amministratore giudiziario – una volta redatto il bilancio e compiuti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a rimuovere le irregolarità accertate – quello di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la nomina di nuovi amministratori ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la messa in liquidazione della società o l’accesso a una procedura concorsuale.

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Amministrazione di fatto: rapporti con il giudicato penale e indici sintomatici
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile solo...

Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile solo quando contenga un accertamento effettivo e specifico circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale efficacia non ricorre qualora l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., vale a dire quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Ne consegue che l’assoluzione dell’amministratore dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e per distrazione, nonché di bancarotta semplice, resa ex art. 530, comma 2, c.p.p., non preclude in sede civile l’accertamento della sua qualità di amministratore di fatto della società fallita.

In tema di amministrazione di fatto, possono costituire indici sintomatici dell’esercizio di poteri gestori da parte di un soggetto, alla luce di una loro lettura congiunta e unitaria, l’aver operato in nome e per conto della società nell’ambito dell’attività commerciale, partecipando alla contrattazione con clienti e fornitori e alla promozione dei prodotti verso terzi, anche con l'attribuzione al soggetto della qualifica di titolare dell'impresa; l’aver rappresentato la società nei rapporti con la pubblica autorità, in occasione di accessi finalizzati a sequestri di beni aziendali, assumendo un ruolo attivo anche nella produzione o esibizione di documenti; il fatto che, per la maggior parte del periodo considerato, il soggetto non fosse alle dipendenze della società; lo svolgimento da parte dello stesso soggetto di attività di assunzione e gestione del personale mediante impartizione di ordini e direttive, determinazione dei compensi, assegnazione delle mansioni e controllo delle lavorazioni.

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Approvazione del bilancio di esercizio: interesse a impugnare e diritto all’informativa del socio
In materia di società di capitali, l’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla...

In materia di società di capitali, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico, considerato il diritto del socio di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società.

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Revoca dell’amministratore di società di capitali: giusta causa, obbligo di preavviso e limiti del risarcimento
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione...

Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.

L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.

Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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Offerta al pubblico di titoli e responsabilità della società di revisione per omesso giudizio negativo
L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur...

L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur premurandosi di disciplinare le ipotesi relative all’interruzione, alla sospensione ed alla rinuncia alla prescrizione, dimostrando così di affrontare compiutamente il tema della differenziazione delle vicende relative alla prescrizione e che abbiano a riguardare i creditori e i debitori in solido, non prevede alcun meccanismo di estensione in favore del coobbligato che non abbia sollevato l’eccezione, non suscettibile di rilievo d’ufficio.

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