La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.
In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.
È inammissibile la prova testimoniale del pactum fiduciae che si ponga in contrasto con il contenuto di un atto scritto soggetto a forma vincolata, non essendo la qualificazione fiduciaria idonea ad eludere il divieto di cui all’art. 2722 c.c. in materia di patti aggiunti o contrari al documento.
Tale preclusione opera, in particolare, con riferimento alle deliberazioni di aumento di capitale con contestuale rinuncia al diritto di opzione di un socio, la cui incidenza sulla struttura della compagine sociale e sull’assetto organizzativo della società esige stabilità e certezza incompatibili con l’allegazione di accordi fiduciari difformi.
L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti sociali, poiché, qualora egli consenta di essere di fatto sostituito nell’esercizio delle proprie funzioni, assume consapevolmente i rischi relativi a detta scelta.
Esclusa l’esistenza di qualsivoglia forma di simulazione in relazione all’assunzione della qualità di amministratore, la veste formale acquisita impone all’amministratore di diritto l’osservanza dei doveri imposti dalla legge ed in ogni caso un obbligo di controllo delle attività di gestione compiute dall’amministratore di fatto.
La figura dell’amministratore di fatto ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. Tuttavia, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni anche d’ordine da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di diritto, ove sia comprovata una gestione paritetica. L’amministratore di diritto essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di fatto è responsabile, sia penalmente che civilmente, per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, c. 2, c.p.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo stesso “svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali” è determinata nell'individuare gli elementi costitutivi della condotta che giustificano l'esclusione, e si tratta di valutazione svolta ex ante nello statuto non sindacabile in sede giudiziale.
Compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo.
Ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa per attività concorrenziale, non è richiesto l’accertamento di un nocumento effettivo per la società, atteso che quella che viene in rilievo è in sé la condotta lesiva tenuta dal socio rispetto agli interessi della società alla luce sia del principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia dell’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. [Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività concorrenziale nel medesimo settore ed ambito spaziale, a mezzo di una società di cui il socio possedeva la quasi totalità delle quote, integrasse profili di gravità tali da giustificare la deliberata esclusione.]
La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli amministratori per l’inerzia gestoria, ove, a fronte della pacifica cessazione dell’attività d’impresa e della perdita della forza lavoro, essi abbiano omesso di accertare e dichiarare la causa di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. Tale omissione integra violazione dei doveri gestori e di conservazione dell’integrità patrimoniale, avendo determinato – o concorso a determinare – una situazione di stallo pregiudizievole per la società, per i soci e per i creditori, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale e aggravamento dell’esposizione debitoria.
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c., con cui il tribunale accerta gravi irregolarità gestorie e nomina un amministratore giudiziario, non comporta l’estromissione dei soci né preclude il loro necessario coinvolgimento nella successiva fase di liquidazione volontaria. Rientra, infatti, tra i compiti dell’amministratore giudiziario – una volta redatto il bilancio e compiuti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a rimuovere le irregolarità accertate – quello di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la nomina di nuovi amministratori ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la messa in liquidazione della società o l’accesso a una procedura concorsuale.
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile solo quando contenga un accertamento effettivo e specifico circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale efficacia non ricorre qualora l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., vale a dire quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Ne consegue che l’assoluzione dell’amministratore dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e per distrazione, nonché di bancarotta semplice, resa ex art. 530, comma 2, c.p.p., non preclude in sede civile l’accertamento della sua qualità di amministratore di fatto della società fallita.
In tema di amministrazione di fatto, possono costituire indici sintomatici dell’esercizio di poteri gestori da parte di un soggetto, alla luce di una loro lettura congiunta e unitaria, l’aver operato in nome e per conto della società nell’ambito dell’attività commerciale, partecipando alla contrattazione con clienti e fornitori e alla promozione dei prodotti verso terzi, anche con l'attribuzione al soggetto della qualifica di titolare dell'impresa; l’aver rappresentato la società nei rapporti con la pubblica autorità, in occasione di accessi finalizzati a sequestri di beni aziendali, assumendo un ruolo attivo anche nella produzione o esibizione di documenti; il fatto che, per la maggior parte del periodo considerato, il soggetto non fosse alle dipendenze della società; lo svolgimento da parte dello stesso soggetto di attività di assunzione e gestione del personale mediante impartizione di ordini e direttive, determinazione dei compensi, assegnazione delle mansioni e controllo delle lavorazioni.
In materia di società di capitali, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico, considerato il diritto del socio di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società.
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).
Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.
La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.
L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.
Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.
L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur premurandosi di disciplinare le ipotesi relative all’interruzione, alla sospensione ed alla rinuncia alla prescrizione, dimostrando così di affrontare compiutamente il tema della differenziazione delle vicende relative alla prescrizione e che abbiano a riguardare i creditori e i debitori in solido, non prevede alcun meccanismo di estensione in favore del coobbligato che non abbia sollevato l’eccezione, non suscettibile di rilievo d’ufficio.