E' corretto disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita della legittimazione attiva dell’attrice quanto alla domanda ex art. 2394 c.c. Tale valutazione, infatti, è da ritenersi coerente con il disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. - come modificato dal D.L. n. 132/2014 - e con la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano - oltre alle ipotesi normativamente previste di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti - “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nel caso in esame consistenti proprio nella sopravvenuta perdita della legittimazione attiva della parte attrice.
Il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione (così Cass. 12321/18).
È responsabile per mala gestio il liquidatore che non adempie al dovere di conservare il patrimonio sociale per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, pagando crediti inesistenti e omettendo di pagare debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c., e anteponendo interessi personali a quelli della società. Il pagamento eseguito dal liquidatore [a una società di cui è socio unico], quando la liquidità sociale è insufficiente a soddisfare tutti i creditori, integra di per sé la responsabilità per violazione della par condicio creditorum.
Ai fini della responsabilità del liquidatore per l’omesso pagamento di debiti tributari rileva la riferibilità degli oneri fiscali all’arco temporale in cui egli rivestiva la carica, mentre è irrilevante che le cartelle esattoriali siano state notificate dopo la sua revoca. Il danno risarcibile è costituito dai soli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, in quanto conseguenze causalmente riconducibili alla condotta omissiva.
L’eccezione di inadempimento, configurabile tra amministratore e società, può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell’amministratore [o del liquidatore] quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società. In caso di accoglimento parziale dell’eccezione, il compenso è ridotto tenendo conto della gravità degli inadempimenti, della parte del periodo di carica cui essi si riferiscono e degli effetti positivi dell’attività svolta in favore della società.
Qualora la società ottenga dal cessionario del credito [inesistente] pagato dal liquidatore la restituzione della somma, viene meno, in tale misura, il danno risarcibile dal liquidatore, perché la società non può conseguire due volte la medesima somma.
La richiesta di pagamento inviata dal socio alla società e da lui stesso ricevuta quale liquidatore è priva di valenza probatoria [dell’esistenza e della data di insorgenza del credito], perché proviene dalla medesima parte che la produce in giudizio e che l’ha ricevuta; essa, inoltre, se priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., attesta al più la data della richiesta e non quella in cui il credito è sorto. La dichiarazione del socio di non avere crediti verso la società [resa in occasione della donazione delle quote] vale come rinuncia al credito da finanziamento che risulti dalla contabilità sociale in data anteriore.
Le azioni di responsabilità esperibili dalla curatela nei confronti dell’organo amministrativo soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale che decorre, per l’azione sociale di responsabilità, dal momento di cessazione della carica dei componenti l’organo amministrativo e, per l’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali ex art. 2394 c.c., dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti da intendersi quale condizione “di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore”.
Ai fini della determinazione del danno nelle ipotesi in cui l’aggravamento delle perdite derivi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa - da intendersi come un insieme di operazioni tra di esse correlate - il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori deve essere commisurato all’aggravamento del deficit patrimoniale, calcolato secondo il c.d. criterio della “perdita incrementale netta”, ossia con riferimento al valore del deficit alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività di impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione, così superando l’impossibilità di fornire una prova specifica dell’ammontare dei danni direttamente conseguenti a ciascuna singola condotta e la necessità di procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi.
Il criterio c.d. della “differenza dei netti patrimoniali” è da ritenere pienamente utilizzabile, per la sua ragionevolezza, anche anteriormente al riconoscimento normativo operato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. n.14/2019, con l’aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 2486 c.c.
L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.
Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.
Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.
L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità originaria che poteva investire le rivendicazioni poi modificate.
La parte che ha posto in produzione e commercializzato un prodotto ritenuto in contraffazione di un brevetto poi limitato non può invocare una buona fede assoluta in ragione del fatto che la modifica non può implicare un’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. Tuttavia, nel caso di pronunce giudiziali intervenute con andamento alternante rispetto al brevetto poi limitato, è esclusa in radice la configurabilità della resistenza temeraria
La condanna generica al risarcimento non è impedita dalla mancata illustrazione dei concreti pregiudizi in capo alla parte e della loro quantificazione una volta che siano accertati la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto contraffatto, essendo certo, senza necessità di alcuna prova specifica, che l’attività contraffattoria abbia generato un danno economicamente valutabile.
In mancanza di attualità della contraffazione, per intervenuta sospensione della commercializzazione del prodotto, e della tutela, per naturale scadenza della validità della privativa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 130 CPI, pubblicazione che assolve ad una funzione informativa dei consumatori, evitando che possano cadere in errore, e ad una funzione riparatoria, in via preventiva, impedendo ulteriori effetti dannosi dell’illecito nel futuro. Né sussistono i presupposti per la pubblicazione ai sensi dell’art. 166 l. 633/41, misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione, laddove tale violazione sia stata temporalmente circoscritta e limitata.
Qualora in forza di una transazione la società riceva meno di quanto avrebbe potuto pretendere a titolo di restituzione, l’amministratore che sia responsabile del cattivo esito dell’operazione oggetto della transazione (avendo, nella specie, stipulato un contratto in conflitto d'interessi) risponde a titolo di danno della differenza tra la somma che avrebbe dovuto essere restituita e la somma determinata in sede di transazione.
In particolare, se la responsabilità dell’amministratore deriva dall’aver agito in conflitto di interessi, per essere stato amministratore unico di una società e membro dell’organo amministrativo dell’altra nel momento in cui le due società compivano l’operazione oggetto della transazione, allora non potrà dichiarare di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione nei confronti della società che ha ricevuto meno di quanto avrebbe potuto ricevere a titolo di restituzione. Infatti, mentre la società che ha effettuato il pagamento transattivo ha adempiuto un’obbligazione di carattere restitutorio, quella gravante sull’amministratore è un’obbligazione risarcitoria. Non c’è, dunque, alcuna solidarietà rilevante ai fini di cui all’art. 1304 c.c. tra la società che paga a titolo transattivo e l’amministratore che ha effettuato l’operazione alla base della transazione. Invece l’obbligazione gravante sull’amministratore sorge proprio a seguito della transazione e il danno si estrinseca nella differenza tra l’ammontare che avrebbe dovuto essere restituito e la somma concordata tra le parti che hanno sottoscritto la transazione.
Non può essere chiesta la risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sospensivamente condizionato, qualora il mancato avveramento della condizione derivi da un comportamento della parte nel cui interesse la condizione era stata posta. In tal caso trova infatti applicazione il dettato dell’art. 1359 c.c.
Il comportamento della parte (società di capitali) che provoca il mancato avveramento della clausola può consistere nel deficit tecnico-organizzativo della società, la cui sussistenza ha impedito l’ottenimento di finanziamenti bancari che costituivano presupposto per l’avveramento della condizione.
La condizione sospensiva “mista” prevista in favore di un soggetto non può estrinsecarsi in un improprio ius poenitendi a favore di questi, determinando una sostanziale violazione dei summenzionati principi di buona fede
La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti), non rappresenta ex se un negozio simulato teso a eludere gli obblighi contrattuali della conferente verso i clienti ceduti. In particolare la circostanza che assieme ai contratti con i clienti siano stati ceduti anche avviamento, know how, immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide, diritti di proprietà intellettuale e lavoratori esclude la natura simulata del negozio. Un’ulteriore conferma è data dall’effettiva operatività della newco, dalla sua patrimonializzazione e dalla presenza sul mercato dei suoi prodotti.
Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. i terzi che vogliano contestare la natura simulata di un’operazione devono dimostrare di essere stati pregiudicati dalla stessa. Ebbene, le controparti commerciali cedute alla newco non possono lamentare l’inefficacia dell’operazione sostenendone la natura simulata allorché la newco eserciti facoltà contrattuali che erano sin dall’origine presenti negli accordi trasferiti. Infatti in tal caso il pregiudizio denunciato non deriva dall’operazione che si assume simulata, ma da clausole contrattuali applicabili a prescindere dal mutamento soggettivo del rapporto.
In presenza di un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto la costruzione di unità immobiliari, la cui durata sia prevista sino "alla vendita di tutte le unità", il conferimento in una società del ramo di azienda comprensivo delle unità immobiliari invendute, costituisce vendita, trattandosi di trasferimento delle unità immobiliari a terzi.
Il rifiuto del consorzio di dotarsi di un regolamento interno (statutariamente previsto) non costituisce modifica dell'oggetto sociale e quindi non dà diritto di recesso alla società partecipante al consorzio stesso, posto che il fatto che il coordinamento delle attività commerciali afferenti al rapporto tra il consorzio e i singoli soci debba essere attuato secondo le modalità previste nell'apposito regolamento non costituisce una caratteristica imprescindibile dell'oggetto sociale.
La vendita sottocosto di prodotti a marchio della licenziante oltre il termine di sell off previsto nel contratto di licenza - termine di legittima prosecuzione della vendita da parte del licenziatario - costituisce contraffazione del marchio e atto di concorrenza sleale.
L'onere della prova in ordine alla imputabilità a terzi della vendita dei beni oltre il termine di sell off è a carico della licenziataria.