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Azione individuale dell’accomandante per omesso rendiconto e onere di provare il danno diretto
Nella società in accomandita semplice il diritto del socio agli utili presuppone l’approvazione del rendiconto, sicché il socio accomandante può...

Nella società in accomandita semplice il diritto del socio agli utili presuppone l’approvazione del rendiconto, sicché il socio accomandante può agire individualmente ai sensi dell’art. 2395 c.c. contro l’accomandatario per il danno direttamente subito a causa della mancata o tardiva redazione del rendiconto, ma, trattandosi di responsabilità aquiliana riconducibile all’art. 2043 c.c., ha l’onere di provarne gli elementi costitutivi e in particolare il danno quale conseguenza immediata dell’omissione [s.a.s. familiare titolare di una trattoria in cui l’accomandataria non aveva redatto i rendiconti dal 2012 al 2020 e due accomandanti chiedevano circa 12.000 e 13.700 euro per utili 2017-2019 non distribuiti, a fronte della prova di prelievi giornalieri dalla cassa di 50 e 70 euro annotati su un’agenda e, dall’ottobre 2019, di bonifici mensili di 1.500 euro].

Il danno lamentato dal socio accomandante per la mancata redazione dei rendiconti e la mancata distribuzione degli utili è escluso quando l’accomandatario prova, anche mediante testimonianze, annotazioni sull’agenda di cassa, messaggi scambiati tra i soci e dichiarazioni rese in interrogatorio formale, che gli utili del periodo sono stati distribuiti a titolo di anticipo, secondo una prassi condivisa tra i soci, per importi non inferiori a quelli pretesi, e la tardiva predisposizione del conto economico non produce alcun pregiudizio da mancato sorgere del credito agli utili se anche per quell’esercizio la distribuzione risulta dimostrata.

Le somme percepite dal socio accomandante che collabora alla conduzione dell’impresa sociale vanno imputate, in mancanza della prova di un rapporto di lavoro subordinato con la società, a distribuzione di utili e non a retribuzione, perché la prestazione lavorativa dell’accomandante si inquadra nell’art. 2320, comma 2, c.c., tanto più quando la diversa qualificazione comporterebbe una riduzione degli utili d’impresa e quindi della stessa pretesa risarcitoria fondata sulla loro mancata distribuzione.

Gli screenshot di conversazioni tramite applicazioni di messaggistica istantanea sono riproduzioni che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità, e il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e consistere nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, sicché non vale come tale la generica contestazione del valore probatorio della messaggistica.

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Fideiussione a prima richiesta, la diffida stragiudiziale di pagamento impedisce la decadenza semestrale del creditore
Nella fideiussione a prima richiesta, anche quando la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia nulla perché conforme a un’intesa...

Nella fideiussione a prima richiesta, anche quando la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia nulla perché conforme a un’intesa restrittiva della concorrenza e la norma torni applicabile, l’onere del creditore di proporre le proprie istanze entro sei mesi è soddisfatto dalla richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore e al fideiussore, senza necessità di un’azione giudiziale, perché un adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio non sarebbe più a prima richiesta, sicché la diffida inviata insieme alla revoca degli affidamenti impedisce la decadenza e rende irrilevante stabilire se la garanzia sia una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia [garanzia di 20.000 euro rilasciata nel 2011 dall’amministratore della società correntista, con obbligo di pagare a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, a garanzia del saldo passivo di conto corrente azionato in via monitoria per circa 21.500 euro dalla cessionaria in blocco del credito].

Il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni solo quando il debito garantito sia ripartito in scadenze periodiche, sicché, per il saldo debitore di un’apertura di credito in conto corrente, in mancanza di prova di tale ripartizione, il termine non può farsi decorrere dalle singole scadenze ma dalla scadenza dell’intero rapporto.

L’appello soddisfa il requisito di specificità dei motivi previsto dall’art. 342 c.p.c. quando individua il capo della sentenza impugnato, indica gli errori di giudizio attribuiti al primo giudice e li riferisce alla ratio decidendi, come accade quando il garante censura la qualificazione della garanzia come contratto autonomo, dalla quale il primo giudice ha fatto discendere l’assorbimento delle questioni sulla nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e sulla decadenza del creditore, e chiede la riforma di quel capo.

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Fideiussione su schema ABI, nullità totale solo con domanda espressa e prova dell’essenzialità delle clausole
La nullità dell’intera fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI ritenute contrarie all’art. 2, comma 2, lett. a), legge...

La nullità dell’intera fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI ritenute contrarie all’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990 può essere dichiarata solo su domanda diretta ed espressa del fideiussore, che ha l’onere di allegare e provare, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., il carattere essenziale di tali clausole e l’interdipendenza del resto del contratto dalla parte nulla, mentre il giudice non può rilevare d’ufficio l’estensione della nullità parziale all’intero negozio, sicché la domanda di nullità totale va respinta quando il fideiussore si limita a proporla senza allegare né provare tali circostanze [fideiussione omnibus rilasciata nel gennaio 2007 a garanzia dei debiti di una società in nome collettivo, con credito ceduto a una società veicolo e azionato in via monitoria per circa 323.000 euro].

Non è contraddittoria la motivazione che respinge la domanda di nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI sia per la mancata produzione dello schema negoziale e del provvedimento della Banca d’Italia che lo ha ritenuto in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990, sia perché, essendo stata la garanzia rilasciata dopo il periodo coperto dall’istruttoria dell’autorità di vigilanza, sarebbe stata comunque necessaria la prova della permanenza dell’intesa o di una nuova intesa coeva alla stipulazione, trattandosi di ragioni plurime e concorrenti, ciascuna idonea a sorreggere il rigetto.

Quando il tribunale ordinario, investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, declina la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa limitatamente alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e sospende il giudizio sulle restanti domande, le ulteriori difese del fideiussore, come la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. per mancato avviso delle modifiche del finanziamento, restano devolute al giudizio sospeso e non possono essere esaminate dalla sezione specializzata, sicché la censura che ne lamenta l’omesso esame non si confronta con la ratio decidendi e va respinta.

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Illecito antitrust e recesso del concedente, il cumulo richiede danni diversi da quelli contrattuali
La responsabilità extracontrattuale del concedente per la pretesa contrarietà del recesso all’art. 101 TFUE e all’art. 2 legge 287/1990 può...

La responsabilità extracontrattuale del concedente per la pretesa contrarietà del recesso all’art. 101 TFUE e all’art. 2 legge 287/1990 può concorrere con quella contrattuale per l’illegittimo scioglimento della concessione di vendita solo se la condotta ha leso interessi sorti al di fuori del contratto, aventi consistenza di diritti assoluti, e ha prodotto danni diversi da quelli dell’inadempimento, sicché la domanda antitrust va respinta quando il mancato utile, i costi pluriennali e di ristrutturazione e i costi irrecuperabili lamentati dal concessionario sono conseguenza immediata dell’interruzione anticipata del rapporto e il concessionario, che non ha applicato i prezzi minimi di rivendita richiesti, non allega pregiudizi derivanti direttamente dalla politica distributiva anticoncorrenziale [concessione di vendita in esclusiva per l’Italia di sistemi antintrusione, a durata annuale con tacito rinnovo e minimo di acquisto di 2 milioni di dollari, interrotta dal produttore estero nel febbraio 2020 dopo il rifiuto del distributore di applicare una politica distributiva con prezzi minimi di rivendita, con domanda risarcitoria di circa 2,8 milioni di euro].

Il boicottaggio, figura di concorrenza sleale atipica riconducibile all’art. 2598, n. 3, c.c., ricorre quando l’imprenditore in posizione di dominio del mercato, da solo, con altri o inducendo altri, ostacola un concorrente per impedirgli o rendergli eccessivamente gravoso l’accesso o la permanenza sul mercato, sicché non integra boicottaggio il recesso del produttore dal rapporto con il proprio distributore quando non è provato il tentativo di estromettere o limitare quest’ultimo nel mercato di riferimento, che non coincide con quello dei soli prodotti del produttore, né un accordo con terzi distributori diretto all’esclusione, accordo che non può desumersi dal solo fatto che il recesso abbia sanzionato il rifiuto di aderire alla politica distributiva.

Non costituisce sottrazione indebita dell’avviamento ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. il fatto che il concedente, cessato il contratto di concessione di vendita a tempo determinato, tragga beneficio dall’attività promozionale svolta dal concessionario in adempimento degli obblighi contrattuali, perché tale effetto rientra nella fisiologia del rapporto, e il passaggio al concedente dei clienti del concessionario affezionatisi ai prodotti contrassegnati dal marchio del concedente è, in mancanza di prova di condotte distrattive abusive, naturale conseguenza del gioco della concorrenza.

Nel contratto di concessione di vendita a durata annuale con tacito rinnovo salvo disdetta, il concedente non può sciogliersi dal rapporto prima della scadenza se il recesso non è pattuito ai sensi dell’art. 1373 c.c. né previsto dalla legge, perché l’art. 1569 c.c. riguarda i soli contratti a tempo indeterminato e la reiterata rinnovazione tacita non trasforma il rapporto in contratto a tempo indeterminato, sicché lo scioglimento anticipato costituisce inadempimento a prescindere dalla congruità del preavviso, mentre la domanda di accertamento della contrarietà del recesso a buona fede resta assorbita, perché tale sindacato presuppone la titolarità del diritto di recesso e opera quando questo sia previsto senza termine o con termine o modalità incongrui.

L’ordine di esibizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale del concedente e dei terzi distributori, richiesto ai sensi dell’art. 210 c.p.c. o dell’art. 3 d.lgs. 3/2017 per provare lo storno di clientela, è inammissibile perché esplorativo quando il concessionario non indica quali clienti perduti sarebbero passati ai concorrenti né produce l’elenco dei clienti perduti, limitandosi a pochi esempi e a indicarne il numero, sicché l’esibizione servirebbe ad acquisire fatti non ritualmente introdotti in giudizio e sarebbe comunque irrilevante.

Il danno da scioglimento anticipato della concessione di vendita a durata annuale con tacito rinnovo è risarcibile solo fino alla scadenza in corso, perché la prosecuzione oltre tale termine è una mera aspettativa di fatto e il concessionario non può confidare nell’ammortamento negli anni successivi dei costi promozionali sostenuti, e il lucro cessante richiede la prova del margine netto, da calcolare tenendo conto anche dei costi di trasporto, magazzino e personale e non come semplice differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, sicché la liquidazione equitativa, che ha natura sussidiaria, non può supplire alla mancata prova del fatturato storico e dei costi che il concessionario poteva documentare.

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La congruità del rapporto di cambio nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione
Nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione tra più società, la cessazione anticipata di un contratto di prestazione di servizi...

Nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione tra più società, la cessazione anticipata di un contratto di prestazione di servizi i cui flussi di cassa siano stati valorizzati ai fini del concambio non determina un danno del socio da incongruità del rapporto di cambio qualora la diminuzione del valore dell’apporto della società incorporata sia adeguatamente riequilibrata mediante un indennizzo corrisposto da uno dei soci dell’incorporata alla società incorporante. Un simile indennizzo, anche se successivo alla fusione, ove determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione dei flussi attesi, può ristabilire l’effettiva equivalenza tra gli apporti e le partecipazioni attribuite all’esito dell’operazione. La copertura non integrale dell’ammanco derivante dai flussi finanziari relativi al contratto cessato non rende, di per sé, incongruo il rapporto di cambio, dovendosi valutare la rilevanza dello scostamento nel contesto dell’operazione. Ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-sexies c.c., è infatti necessaria la congruità del rapporto di cambio, e non già la sua assoluta esattezza matematica; non esiste un unico rapporto di cambio esatto, essendo ammissibile una pluralità di concambi compresi all’interno di una ragionevole banda di oscillazione sicché l’incongruità del concambio è ravvisabile solo nel caso in cui la scelta dell’organo amministrativo cada su un valore esterno all'accettabile banda di oscillazione della valutazione, con conseguente danno per i soci. Il rapporto di cambio è sindacabile solo ove manifestamente irragionevole, arbitrario, fraudolento o incompleto o affetto da vizi logici nella coerenza del rapporto di cambio rispetto alle premesse poste alla base del calcolo e della metodologia applicata.

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Segnalazione ex art. 2477 c.c. e nomina dell’organo di controllo
La generica affermazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2477 c.c., senza l’individuazione del presupposto o dei presupposti...

La generica affermazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2477 c.c., senza l’individuazione del presupposto o dei presupposti fra i tre previsti dalla norma citata, non può ritenersi sufficiente a fondare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e a giustificare l’adozione del provvedimento del tribunale in caso di inerzia dell’assemblea; di conseguenza, il decreto emesso in totale assenza di motivazione, nemmeno desumibile per relationem, è nullo.

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Definitività dell’accordo di quantificazione del compenso dello sviluppatore immobiliare e contestazioni successive dei conteggi
La scrittura con cui le parti, a operazione immobiliare conclusa e con conoscenza dei relativi risultati economici, quantificano il compenso...

La scrittura con cui le parti, a operazione immobiliare conclusa e con conoscenza dei relativi risultati economici, quantificano il compenso dello sviluppatore in applicazione della formula di partecipazione agli utili già pattuita costituisce un accordo definitivo e vincolante quando il suo tenore letterale, privo di riserve e accompagnato da clausole di integralità e di modificabilità solo per iscritto, è confermato dal comportamento delle parti, quale l’emissione senza riserve della fattura per l’importo concordato e il relativo pagamento, perché in presenza di una lettera chiara non è ammissibile un’interpretazione che ne contraddica il significato [addendum di un contratto di sviluppo immobiliare, stipulato dopo la vendita degli immobili, con cui era stata quantificata la quota di profitto dello sviluppatore, poi fatturata e pagata, della quale lo sviluppatore chiedeva l’accertamento del carattere non definitivo e la rideterminazione in aumento].

Le contestazioni sui conteggi sollevate dalla parte dopo aver consensualmente pattuito l’ammontare del proprio compenso non sono indice, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c., di una comune volontà di non ritenere definitivo l’accordo, perché possono al più esprimere una volontà novativa, che richiede il consenso dell’altra parte, oppure un vizio del consenso per errore, che legittima l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 1428 c.c. e non un’azione di accertamento del carattere non definitivo dell’accordo.

La domanda di rendiconto e di verifica delle voci di calcolo del compenso, diretta alla condanna al pagamento delle eventuali differenze, presuppone il carattere non definitivo della quantificazione ed è preclusa quando le parti hanno determinato il compenso con un accordo vincolante.

Chi deduce il carattere simulato di una clausola, quale il meccanismo di adeguamento di un compenso, deve provare l’accordo simulatorio, e a tal fine non basta allegare che il meccanismo sia stato congegnato in modo da rendere sostanzialmente irrealizzabile l’adeguamento, in mancanza di una controdichiarazione scritta che attesti la diversa volontà delle parti.

La domanda con cui una parte chiede la restituzione, nei limiti della propria quota di partecipazione agli utili, della differenza tra l’importo dedotto a titolo di provvigioni di intermediazione nei conteggi pattuiti e l’esborso effettivamente sostenuto dall’altra parte costituisce un’autonoma domanda di ripetizione di indebito, collegata in fatto alla domanda riconvenzionale di rimborso della provvigione ma non subordinata al suo accoglimento, e non resta quindi assorbita dal rigetto di quest’ultima.

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice che ritiene assorbita la questione della nullità degli interessi corrisposti a un finanziatore e dedotti dalla base di calcolo del compenso, in conseguenza del rigetto della domanda di accertamento del carattere non definitivo dei conteggi dalla quale essa dipende.

Nell’interpretazione del contratto il senso letterale delle parole costituisce il punto di partenza dell’indagine sulla comune intenzione delle parti e, quando la lettera è chiara, non è ammissibile un’interpretazione diversa.

Il capo della sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale proposta in via principale passa in giudicato interno se la parte che l’ha proposta non lo impugna con appello incidentale, così prestando acquiescenza.

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte, che non sono integrate dalla mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate e richiedono la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza della propria impostazione difensiva.

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Giudizio di rinvio, questioni assorbite non riproposte in cassazione e danno da contraffazione brevettuale
Le questioni proposte con motivi di appello che il giudice del gravame non ha esaminato perché ritenute assorbite non possono...

Le questioni proposte con motivi di appello che il giudice del gravame non ha esaminato perché ritenute assorbite non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio se la parte che ha impugnato la sentenza per cassazione non le ha riproposte nel giudizio di legittimità, anche con formule non sacramentali, per l’ipotesi di accoglimento del proprio ricorso, salvo che si tratti di questioni strettamente dipendenti e conseguenziali rispetto al motivo accolto, perché in difetto di riproposizione sulla relativa statuizione del giudice di primo grado si forma il giudicato [contraffazione di un brevetto per invenzione relativo a un terminale telefonico; contraffattore che, ottenuta in sede di legittimità la riduzione del lucro cessante liquidato al licenziatario, chiedeva al giudice del rinvio di ridurre gli utili da restituire stimati in primo grado, deducendo la marginalità della caratteristica brevettata nel prodotto complesso e invocando il criterio della royalty ragionevole].

Le censure di appello sulla quantificazione degli utili del contraffattore che la sentenza d’appello poi cassata ha implicitamente respinto, confermando l’importo liquidato in primo grado e ponendolo a raffronto con il lucro cessante, non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio, perché il danneggiato aveva interesse a sottoporle alla Corte di cassazione anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia e, in mancanza, su quella quantificazione si forma il giudicato.

Il danno da perdita di valore del brevetto, commisurato alla ridotta capacità della privativa di produrre redditi negli anni successivi al periodo delle vendite contraffattorie e contenuto in ragione della rapida obsolescenza della tecnologia, è risarcibile al titolare in aggiunta agli utili del contraffattore restituiti al licenziatario ai sensi dell’art. 125 c.p.i., perché tra le due voci non vi è coincidenza temporale e non si realizza quindi una duplicazione del risarcimento.

Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da contraffazione di brevetto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorrono dalla data della domanda cautelare, che va intesa come domanda strumentale alla pretesa risarcitoria poi azionata nel giudizio di merito.

Il credito risarcitorio costituisce debito di valore, sul quale sono dovuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali in funzione compensativa, calcolati sulla somma rivalutata mese per mese.

Il giudice del rinvio cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità regola le spese dell’intero processo in base al suo esito globale, e non al risultato delle singole fasi, e può quindi disporne la compensazione parziale.

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Fideiussione omnibus su schema ABI, nullità parziale e interesse concreto del fideiussore ad agire
Il fideiussore che chiede di accertare la nullità delle clausole di una fideiussione omnibus riproduttive dello schema ABI contrastante con...

Il fideiussore che chiede di accertare la nullità delle clausole di una fideiussione omnibus riproduttive dello schema ABI contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 deve allegare l’effetto utile che intende conseguire, e difetta di interesse ad agire quando il creditore non si è avvalso della deroga all’art. 1957 c.c., avendo comunque agito nel termine semestrale, e il garante non deduce di aver subito l’applicazione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza [banca che, revocati gli affidamenti e intimato il pagamento, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del garante, socio e legale rappresentante della società debitrice, pochi giorni dopo la scadenza dell’obbligazione principale; domande di nullità delle clausole conformi allo schema ABI rigettate per difetto di interesse].

L’interesse del fideiussore a ottenere la declaratoria di nullità delle singole clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI sussiste solo se tali clausole vengono concretamente in rilievo e la banca ne ha tratto o può trarne un vantaggio, perché l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale anche nelle azioni di mero accertamento.

La clausola di pagamento «a prima richiesta» non è di per sé decisiva per qualificare la garanzia personale come contratto autonomo di garanzia, perché occorre ricostruire con gli ordinari strumenti interpretativi l’effettiva volontà delle parti e lo scopo perseguito, e in mancanza di una rinuncia del garante a sollevare le eccezioni relative al rapporto garantito il contratto va qualificato come fideiussione, alla quale resta applicabile l’art. 1957 c.c.

I contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa contrastante con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 sono di regola parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, in applicazione del principio di conservazione del negozio, e grava sulla parte che invoca la nullità dell’intero contratto l’onere di provare l’interdipendenza tra la restante parte del contratto e le clausole nulle.

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Giudizio di rinvio e giudicato sulla nullità antitrust dei corrispettivi per spazi aeroportuali
Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello limitata all’applicazione del meccanismo di sostituzione automatica di cui agli...

Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello limitata all’applicazione del meccanismo di sostituzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., resta coperto da giudicato l’accertamento, non investito dalla cassazione, dell’abuso di posizione dominante e della conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. della clausola sul corrispettivo, sicché l’impresa che lo ha percepito non può ottenere la ripetizione delle somme restituite in esecuzione delle sentenze di merito, perché l’accoglimento di tale domanda le attribuirebbe il diritto di trattenere una prestazione ricevuta in attuazione di una clausola nulla [gestore aeroportuale condannato a restituire a un vettore aereo la parte dei canoni di subconcessione di uffici operativi eccedente la tariffa indicata dall’ENAC nel 2007; cassazione limitata all’inserzione automatica di tale tariffa nel contratto].

La restituzione della parte di corrispettivo versata in eccedenza rispetto al canone orientato ai costi, disposta a carico dell’impresa in posizione dominante, trova giustificazione anche come ristoro del danno da illecito anticoncorrenziale accertato con efficacia di giudicato, sicché l’impresa non può ripeterla anche quando sia esclusa l’inserzione automatica della tariffa nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.

L’illecito antitrust consistente nella violazione, da parte dell’impresa in posizione dominante, dell’obbligo di non tenere comportamenti discriminatori si colloca prima e al di fuori del contratto e si inquadra nella responsabilità extracontrattuale, e l’eccedenza dei corrispettivi versati rispetto al canone orientato ai costi costituisce il parametro al quale commisurare il risarcimento del danno.

Le tariffe indicate dall’ENAC nell’esercizio del potere di vigilanza sull’accesso agli impianti aeroportuali non hanno natura e forza di legge, sicché la loro inosservanza non genera la nullità parziale del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali né giustifica la sostituzione automatica del corrispettivo pattuito ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.

Le domande subordinate proposte in primo grado dalla parte ivi vittoriosa, che le abbia coltivate nei gradi successivi senza lasciare intendere con le proprie difese di volervi rinunciare, rientrano tra le questioni rimesse al giudice del rinvio, ancorché non sia stato proposto appello incidentale condizionato.

Il giudice del rinvio, cui la Corte di cassazione abbia rimesso anche la pronuncia sulle spese, le regola per tutti i gradi in base all’esito complessivo della lite, ponendole a carico della parte sostanzialmente soccombente anche per il giudizio di legittimità.

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Revoca della nomina giudiziale del sindaco unico e iscrizione tardiva della nomina del revisore
Va revocato in sede di reclamo il decreto con cui il tribunale, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese,...

Va revocato in sede di reclamo il decreto con cui il tribunale, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, nomina d’ufficio il sindaco unico di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c., quando la società aveva già nominato il revisore in data anteriore alla pronuncia del decreto, a nulla rilevando la tardività dell’iscrizione della nomina nel registro delle imprese, che ha funzione di sola pubblicità notizia [s.r.l. che aveva superato i parametri dimensionali negli esercizi 2022 e 2023; revisore nominato nel luglio 2025; segnalazione del conservatore del novembre 2025; nomina iscritta nel registro delle imprese pochi giorni dopo il decreto di nomina d’ufficio del 18 dicembre 2025].

L’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dell’organo di controllo o del revisore di s.r.l. rileva solo come pubblicità notizia, sicché la sua tardività è irrilevante quando si tratta di stabilire se la nomina sia anteriore al decreto con cui il tribunale vi provvede d’ufficio ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c.

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Revoca della nomina giudiziale del sindaco unico per revisore nominato prima della segnalazione
Va revocato in sede di reclamo il decreto con cui il tribunale, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese,...

Va revocato in sede di reclamo il decreto con cui il tribunale, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, nomina d’ufficio il sindaco unico di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c., quando risulta che la società aveva già nominato il revisore in data anteriore alla pronuncia del decreto [s.r.l. che aveva superato i parametri dimensionali negli esercizi 2022 e 2023; revisore nominato quattro giorni prima della segnalazione del conservatore; decreto di nomina d’ufficio dell’11 dicembre 2025; nomina iscritta nel registro delle imprese, nei termini di legge, il 19 dicembre 2025; reclamo proposto anche nei confronti del sindaco nominato d’ufficio].

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