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Irrilevanza per le fideiussioni specifiche della conformità allo schema ABI
In materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, l’oggetto...

In materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.

Diversamente,  essendo le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l’istituto di credito, con indicazione dell’esposizione massima garantita. In merito a queste ultime, pertanto, non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005.

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Azione diretta all’accertamento di autenticità di un’opera del pittore Lucio Fontana
Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano...

Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano del suo autore. Siffatta tutela specifica viene espressamente configurata solo in capo a quest’ultimo, cui si accorda in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (art. 20, c. 1, L. 633/1941, c.d. “Legge sul diritto d’Autore.”) nonché l’esercizio di azioni accertamento e di interdizione (artt. 156 e ss. l.d.a.) nelle ipotesi di falsa attribuzione, cui conseguono anche rilevanti risvolti penali.

In giurisprudenza sono, invero, rinvenibili diverse pronunce in cui è stata verificata, in corso di causa, l’autenticità di opere d’arte, sia mediante l’esperimento di consulenze tecniche d’ufficio, sia a seguito della valutazione complessiva di diversi elementi probatori (quali, ad esempio, expertise stragiudiziali o prove testimoniali). Tuttavia, ad eccezione di pochi esempi isolati, in tali fattispecie l’attività accertativa non risultava mai fine a sé stessa, bensì si poneva sempre come strumentale alla soddisfazione di un’ulteriore pretesa (per l’appunto diversa dal mero riconoscimento della paternità dell’opera d’arte oggetto del giudizio), nascente da un diverso rapporto giuridico esistente. Le pronunce in cui si rinvengono accertamenti incidentali di questo tipo riguardano, infatti, le ipotesi di acquisto e vendita di opere d’arte, rispetto alla quali siano successivamente intervenute valutazioni di inautenticità da parte di terzi soggetti.

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Procedimenti cd. di follow-on sul risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust
Il carattere di prova privilegiata dei provvedimenti sanzionatori dell’AGCM è stato recepito e rafforzato nella normativa interna di attuazione della...

Il carattere di prova privilegiata dei provvedimenti sanzionatori dell’AGCM è stato recepito e rafforzato nella normativa interna di attuazione della direttiva 2014/104/UE (cfr., in particolare, l’art. 7, comma primo, del d.lgs. 3/2017). Tale disciplina prevede che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.

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Opere collettive e risarcimento del danno autorale
I diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva in sé di cui agli art. 12 e segg. l.d.a. (compreso quindi il...

I diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva in sé di cui agli art. 12 e segg. l.d.a. (compreso quindi il diritto di elaborazione dell’opera originaria, di cui agli art. 18 e 4 l.d.a.) spettano, salvo patto contrario, all’editore, mentre il diritto morale d’autore sulla stessa spetta a chi ha diretto e organizzato l’opera (che può ovviamente essere anche soggetto diverso dall’editore e, ai sensi dell’art.11 l.d.a., può essere anche un ente privato che non persegue scopi di lucro) e tutti i diritti, morale e di utilizzazione economica in altra forma (cioè in forma diversa dalla riproduzione o dalla elaborazione dell’originaria opera collettiva), dei singoli contributi, raccolti nell’opera collettiva, spettano agli autori degli stessi.

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Distribuzione selettiva ed esaurimento delle facoltà spettanti al titolare del marchio
Il titolare della privativa industriale può, sussistendone legittimi motivi, opporsi all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti già immessi sul mercato. Può...

Il titolare della privativa industriale può, sussistendone legittimi motivi, opporsi all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti già immessi sul mercato. Può rientrare in questa eccezione la c.d. distribuzione selettiva, sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema. La distribuzione selettiva è considerata una modalità di vendita legittima e, quindi, consentita a condizione che sia limitata a particolari tipologie di prodotti individuati in quelli di elevato livello tecnico per i quali l’acquirente necessita di una specifica assistenza sin dal momento dell’acquisto ovvero di prodotti lusso e di prestigio del relativo marchio, al fine di tutelare gli investimenti a tal fine effettuati dal titolare; i limiti imposti alla libera concorrenza generati da tale modalità di vendita non vadano oltre il necessario e siano stabiliti in modo oggettivo, riferiti a parametri attinenti alle qualità professionali del rivenditore, coerenti con l’obiettivo di assicurare una distribuzione specializzata del prodotto ed applicati in maniera non discriminatoria a tutti gli aspiranti rivenditori. Pertanto, in presenza di un siffatto sistema e delle suddette condizioni, la “prima” immissione in commercio del prodotto, presso i distributori autorizzati, non esaurisce il diritto di privativa che il titolare ha sul marchio; per conseguenza il terzo, che acquista quel prodotto e lo rimette in vendita, viola l’esclusiva del titolare e potrà incorrere nelle sanzioni previste per il contraffattore. Il titolare del marchio può opporsi all’introduzione, in uno stato membro, di prodotti di marchio proveniente da altro Stato membro in presenza di distribuzione selettiva, sempre che (i) il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di attuare una distribuzione selezionata e (ii) sussista sempre un pregiudizio, effettivo o quanto meno potenziale, all’immagine di lusso o di prestigio per effetto della commercializzazione dello stesso che avvenga al di fuori della rete distributiva autorizzata. [Nel caso di specie l’elevato prestigio associato ai prodotti Chantecler è frutto di un’intensa attività e di ingenti investimenti sostenuti nel corso di decenni dalla maison orafa; pertanto la notorietà così raggiunta viene tutelata da Chantecler anche mediante il ricorso ad un sistema di distribuzione selettiva.]

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Importazione parallela e commercializzazione di dispositivi medici previo riconfezionamento senza l’autorizzazione del titolare
Secondo la giurisprudenza comunitaria, il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, contraddistinti dal suo marchio, dopo la...

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il titolare del marchio può opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, contraddistinti dal suo marchio, dopo la prima immissione in commercio, previo riconfezionamento degli stessi, quando non sussista un'esigenza, meritevole di tutela, di procedere a tale riconfezionamento.

[Nel caso di specie, la circostanza che alcuni esemplari dei prodotti contestati, cioè dei prodotti acquistati all'estero, riconfezionati e importati in Italia, siano stati commercializzati al dettaglio in Milano, pur in assenza di un rapporto diretto tra il rivenditore al dettaglio e le società importatrici e distributrici, consente di attribuire la competenza all'Autorità Giudiziaria di Milano anche nei confronti delle società importatrici e distributrici, non essendovi dubbio che anche la mera commercializzazione del prodotto, in asserita violazione dei diritti sul marchio registrato, costituisca un segmento della condotta lesiva del diritto del titolare del marchio di cui alla norma sopra citata.]

 

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Abuso di posizione dominante nel mercato della gestione delle NNG (numerazioni non geografiche)
Gli effetti dell’abuso di una posizione dominante in un determinato mercato in danno dei concorrenti possono verificarsi non solamente nel...

Gli effetti dell'abuso di una posizione dominante in un determinato mercato in danno dei concorrenti possono verificarsi non solamente nel medesimo mercato, in cui il soggetto detiene la posizione dominante, ma anche in un mercato c.d. "a valle", in cui il soggetto non detiene posizione dominante, quando però tale mercato dipende per la sua esistenza da quello "a monte", in cui il soggetto detiene invece una posizione dominante.

[Nel caso in esame, il mercato di gestione delle NNG (numerazioni non geografiche), avente cioè ad oggetto la fornitura, a mezzo del servizio telefonico, al cliente finale dei c.d. servizi a valore aggiunto (VAS), per il modo in cui era strutturato, dipendeva strettamente dal mercato "a monte" della raccolta delle chiamate dirette alle NNG da parte dei gestori della rete telefonica, atteso che il corrispettivo destinato a remunerare i Centri Servizi, fornitori di VAS, era fatturato e riscosso presso gli utenti non già dai gestori delle NNG (cioè gli operatori chiamati), bensì dai gestori della rete telefonica (cioè gli operatori chiamanti); pertanto è evidente che un comportamento abusivo di un soggetto dominante nel mercato "a monte" ben poteva determinare effetti dannosi per i soggetti che operavano nel mercato "a valle", tenuto conto, tra l'altro, che, nel caso in esame, il soggetto che si sostiene essere stato in posizione dominante nel mercato "a monte" era altresì presente nel mercato "a valle", dove operava in concorrenza con le appellanti.]

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Illecita pubblicazione di fotografia altrui a fini commerciali e risarcimento del danno
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui ai fini commerciali, in violazione dell’articolo 10 c.c. e degli articoli 96 e 97 della Legge...

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui ai fini commerciali, in violazione dell’articolo 10 c.c. e degli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941, obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e del danno non patrimoniale, dovendo il diritto all’immagine essere ricondotto nel novero dei diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione.

L’opera fotografica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n. 7 l.d.a., godendo della piena protezione accordata dalla Legge stessa, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività. Ove, invece, la fotografia sia destinata a diffondere un messaggio attraverso l’indubbia capacità espressiva che il mezzo fotografico possiede, a promuovere un prodotto ovvero a contribuire a creare un ambiente o un’atmosfera, la stessa può farsi rientrare nell’ambito applicativo del primo comma dell’art. 87 l.d.a. in tema di 'fotografie semplici' e di diritti connessi al diritto d’autore.

L’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in 're ipsa' ma, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

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Il danno (e la relativa prova) nel caso di sottrazione di informazioni riservate
Il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è in ‘re ipsa’, ma deve essere provato secondo...

Il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è in ‘re ipsa’, ma deve essere provato secondo i principi generali. La prova del relativo danno, ai sensi dell’articolo 125 c.p.i., può essere fornita dimostrando, alternativamente, l’esborso (il danno emergente) e la diminuzione attuale e/o potenziale del proprio fatturato (il lucro cessante) e la riferibilità di tali fatti all’illecito altrui, oppure l’utile dell’autore dell’illecito, da riversare al soggetto titolare del diritto leso in presenza di una domanda di retroversione degli utili ex art. 125, terzo comma, c.p.i. In tema di risarcimento del danno emergente, le spese per l’accertamento dell’illecito sono voci di danno risarcibili in caso di violazione di diritti di proprietà industriale.

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