L’azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, che mantengono autonomia di presupposti anche ai fini della prescrizione. L’azione dei creditori si prescrive dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile, come l’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, e non dalla redazione dei bilanci quando da essi l’insufficienza non emergesse; per l’azione sociale opera invece la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore resta in carica.
La transazione o la rinuncia all’azione sociale di responsabilità stipulata dalla società con i propri amministratori senza l’approvazione dell’assemblea prevista dall’art. 2393, ultimo comma, c.c. è inefficace nei confronti della società e non preclude l’azione della procedura.
La scelta degli amministratori di privilegiare altri creditori omettendo il pagamento di imposte e contributi costituisce mala gestio, e il danno risarcibile comprende le sanzioni e gli interessi maturati anche dopo la cessazione dalla carica, in quanto conseguenza causale dell’illecito.
I compensi degli amministratori di s.p.a. devono essere determinati con deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 2364, primo comma, n. 3, e 2389 c.c., che sola può prevederne la reversibilità a favore della controllante; in mancanza, i pagamenti eseguiti alla controllante in forza di un accordo stipulato dagli stessi amministratori in conflitto di interessi sono indebiti e costituiscono illecito degli amministratori.
Il socio di società di persone direttamente danneggiato da un atto doloso o colposo dell’amministratore può avvalersi, in via analogica, dell’azione individuale prevista dall’art. 2395 c.c., che coesiste con l’azione sociale di responsabilità ex art. 2260 c.c. e ha natura extracontrattuale; si applica pertanto la prescrizione quinquennale dell’art. 2947 c.c., mentre non è pertinente l’art. 2949 c.c., riferito alle azioni a tutela del patrimonio sociale e alle società iscritte nel registro delle imprese.
La prescrizione dell’azione individuale del socio decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’inerzia dell’amministratore si è tradotta in un obiettivo pregiudizio per il socio, come gli esborsi da lui sostenuti per sopperirvi, e non dalla successiva omessa presentazione del rendiconto, che è funzionale all’informazione della società e può fondare un danno diretto del socio solo in quanto ne impedisca la percezione degli utili.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un’interposizione reale di persona e, in assenza di forma convenzionale, può essere provata anche per presunzioni. Quando due fiducianti abbiano incaricato lo stesso fiduciario di acquistare la totalità delle quote, spetta a ciascuno di essi, come fatto costitutivo della domanda di ritrasferimento, provare la misura della quota di propria spettanza prevista dal pactum fiduciae, senza che possano invocarsi le presunzioni di parità dettate per la comunione o per i rapporti interni tra condebitori solidali.
Il mandato fiduciario si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c., e il compenso della fiduciaria che abbia tempestivamente allegato e provato l’attività svolta per l’acquisto, l’intestazione e la gestione delle quote può essere liquidato in via equitativa, anche quando essa sia legata ai fiducianti da rapporti professionali o familiari.
L’atto concluso in conflitto di interessi è di regola annullabile su istanza della parte interessata, e non nullo, e la violazione del dovere di diligenza da parte del fiduciante che abbia curato come professionista la reintestazione delle quote a proprio favore non determina la nullità dell’atto, ma potrebbe fondare soltanto una pretesa risarcitoria.
La mancanza di giusta causa della revoca dell’amministratore di s.p.a., deliberata dall’assemblea ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, c.c., non integra un vizio della deliberazione, che opera come recesso ex lege esercitabile ad nutum, ma costituisce soltanto il presupposto del diritto dell’amministratore al risarcimento del danno.
Integra giusta causa di revoca dell’amministratore la sistematica condotta di distogliere il personale della società dalle mansioni assegnate per destinarlo a commissioni legate alle proprie esigenze private, perché esorbita dai poteri conferiti, disperde risorse sociali e compromette il rapporto fiduciario con la società e con i soci; la tolleranza di tale condotta da parte del precedente presidente non ne esclude né ne sminuisce la gravità, ed è sufficiente a fondare la giusta causa anche uno solo degli addebiti enunciati nella delibera di revoca.
Non integra di per sé responsabilità dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. l’acquisto di un complesso industriale strategico per il conseguimento dell’oggetto sociale a un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato accertato in giudizio, perché la scelta rientra nella discrezionalità imprenditoriale, insindacabile salvo irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese; la società attrice deve provare, oltre all’inadempimento, un danno concreto al patrimonio sociale causalmente connesso alla condotta, che non si identifica nella mera differenza tra prezzo pagato e valore di mercato quando dopo l’acquisto il fatturato sia cresciuto e la partecipazione sia stata ceduta a un prezzo elevato.
Ai fini della responsabilità dell’amministratore per conflitto di interessi è necessario il positivo accertamento, in concreto, di un effettivo pregiudizio per la società.
L’omissione da parte dell’amministratore di adempimenti tecnici che la società avrebbe comunque dovuto eseguire non costituisce di per sé un danno, che può consistere soltanto negli eventuali maggiori costi derivanti dal ritardo, come sanzioni e interessi, da provare in concreto.
L’art. 2320, terzo comma, c.c. impone all’accomandatario soltanto di comunicare annualmente ai soci accomandanti il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, e non di sottoporli alla loro approvazione, espressione che il legislatore utilizza invece nell’art. 2321 c.c.; l’accomandante che non condivida il rendiconto ricevuto può impedirne il consolidamento soltanto impugnandolo, sicché il rifiuto dell’accomandatario di sottoporgli il bilancio per l’approvazione non integra una condotta rilevante ai fini della revoca della facoltà di amministrare.
Quando il fascicolo di parte ritirato nel corso del giudizio non risulti ridepositato, né la cancelleria né il giudice hanno l’onere di ricercarlo o di rimettere la causa in istruttoria per consentirne la ricostruzione, e la causa va decisa sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti.
La cessione di quote di società ha per oggetto immediato la partecipazione sociale e solo mediato la quota del patrimonio che essa rappresenta, sicché le carenze o i vizi sopravvenuti possono giustificare il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo solo se il promittente cedente abbia prestato specifiche garanzie. Un evento straordinario come la pandemia non rende inesigibile la stipula del definitivo, né integra l’impossibilità sopravvenuta prevista dall’art. 1463 c.c., salvo la prova specifica che per tale fatto la società versasse in una situazione tale da inibire le proiezioni future formulabili al momento dell’accordo, e non soltanto in una contingente contrazione del fatturato.
Il progetto imprenditoriale che il promissario acquirente intendeva realizzare attraverso la società non entra nella causa concreta del contratto, e non può fondarne lo scioglimento, quando non sia stato esplicitato alla controparte ma sia rimasto confinato nella sua sfera interna.
La parte non inadempiente che, dopo aver chiesto l’accertamento della legittimità del recesso con ritenzione della caparra confirmatoria, domandi la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla caparra, chiedendo di dichiararne legittima la ritenzione, non muta la domanda, che resta una domanda di accertamento dell’avvenuto recesso.
Quando il rigetto della domanda risarcitoria contro la società di revisione si fondi sul difetto di nesso causale e di danno, senza un accertamento inequivoco della violazione delle regole di condotta, cui la motivazione si riferisca soltanto in termini ipotetici, non si forma giudicato interno sull’inadempimento del revisore, che non ha l’onere di proporre appello incidentale.
La presunzione di nesso causale tra l’informazione decettiva del bilancio certificato senza rilievi e la scelta dell’azionista di non disinvestire può essere superata dalla prova, anche indiziaria, che egli non avrebbe comunque venduto, desumibile dal mancato disinvestimento anche dopo il crollo del valore delle azioni, unito agli elementi di allarme presenti nella relazione del collegio sindacale e nei prospetti informativi; tale prova non attiene alla propensione al rischio dell’investitore, ma al suo comportamento successivo.
Il danno da perdita della chance di vendere le azioni a un prezzo conveniente prima del loro tracollo non è risarcibile quando manchi la prova di una reale possibilità di smobilizzo, e perché la tempestiva diffusione di informazioni veritiere al mercato avrebbe soltanto anticipato il crollo delle quotazioni, sicché l’azionista avrebbe potuto evitare la perdita solo sfruttando una conoscenza privilegiata a danno degli altri investitori, forma di tutela che non può essere invocata.
Quando il rigetto della domanda risarcitoria contro la società di revisione si fondi sul difetto di nesso causale e di danno, senza un accertamento inequivoco della violazione delle regole di condotta, cui la motivazione si riferisca soltanto in termini ipotetici, non si forma giudicato interno sull’inadempimento del revisore, che non ha l’onere di proporre appello incidentale.
La presunzione di nesso causale tra l’informazione decettiva del bilancio certificato senza rilievi e la scelta dell’azionista di non disinvestire può essere superata dalla prova, anche indiziaria, che egli non avrebbe comunque venduto, desumibile dal mancato disinvestimento anche dopo il crollo del valore delle azioni, unito agli elementi di allarme presenti nella relazione del collegio sindacale e nei prospetti informativi; tale prova non attiene alla propensione al rischio dell’investitore, ma al suo comportamento successivo.
Il danno da perdita della chance di vendere le azioni a un prezzo conveniente prima del loro tracollo non è risarcibile quando manchi la prova di una reale possibilità di smobilizzo, e perché la tempestiva diffusione di informazioni veritiere al mercato avrebbe soltanto anticipato il crollo delle quotazioni, sicché l’azionista avrebbe potuto evitare la perdita solo sfruttando una conoscenza privilegiata a danno degli altri investitori, forma di tutela che non può essere invocata.
L’amministratore di diritto di s.r.l. chiamato a rispondere di illeciti amministrativi e fiscali derivanti dalla gestione dell’amministratore di fatto può agire nei suoi confronti con l’azione individuale di responsabilità prevista dall’art. 2476, settimo comma, c.c., di natura extracontrattuale, allegando e provando le condotte in violazione dei doveri connessi alla carica, i pregiudizi direttamente subiti nel proprio patrimonio e il nesso causale; sussiste l’interesse all’accertamento della qualità di amministratore di fatto quando essa sia contestata dalla controparte.
L’omessa vigilanza dell’amministratore di diritto sull’operato dell’amministratore di fatto, in quanto anteriore al verificarsi del danno, può integrare un concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., con diminuzione del risarcimento, ma non esclude il nesso causale né il diritto al risarcimento, perché il secondo comma della stessa norma riguarda soltanto i comportamenti del danneggiato successivi all’illecito; il concorso è comunque escluso per il danno derivante dall’emissione di assegni recanti la firma falsificata dell’amministratore di diritto.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell’ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e va attribuito a taluno, indipendentemente dal titolo della responsabilità.
La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle quote intestate fiduciariamente non rientra nella clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, perché riguarda un rapporto negoziale estraneo al contratto sociale, mentre solo un’eventuale lite tra i soci sulla violazione della prelazione ricadrebbe nella competenza arbitrale.
Quando lo statuto preveda come conseguenza dell’inosservanza dei vincoli al trasferimento delle quote soltanto la mancata legittimazione dell’acquirente all’esercizio dei diritti sociali e l’inopponibilità alla società, tale inosservanza non incide sulla validità del trasferimento e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è utilmente emessa. La clausola che esclude dalla prelazione l’intestazione a società fiduciaria e la reintestazione agli effettivi proprietari si applica, in ragione della sua funzione di impedire l’ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, anche alla retrocessione delle quote dal fiduciario non istituzionale al fiduciante già socio.
Il fiduciario intestatario delle quote non può pretendere dai fiducianti, ai sensi dell’art. 1720 c.c., il rimborso pro quota delle rinunce al credito per finanziamenti infruttiferi da lui effettuate come socio in sede di approvazione dei bilanci, e i finanziamenti erogati alla società nel corso del rapporto si presumono frutto della sua esclusiva scelta di socio, salvo che egli provi di aver ricevuto istruzioni in tal senso dai fiducianti, perché l’attività del fiduciario deve svolgersi entro i limiti del pactum fiduciae.
L’art. 2374 c.c. è applicabile anche alla s.r.l., perché non è norma eccezionale ed è imprescindibile l’esigenza di assicurare la partecipazione informata dei soci e l’espressione di un voto consapevole, alla quale non suppliscono i poteri di consultazione riconosciuti dall’art. 2476, secondo comma, c.c., che operano sul piano del controllo successivo della gestione. La richiesta di rinvio dell’assemblea proveniente dai soci che rappresentano un terzo del capitale, se non manifestamente pretestuosa, integra un diritto potestativo, e il presidente è tenuto a concederla senza poterla vanificare ponendola ai voti; il diritto va esercitato secondo buona fede e il suo esercizio del tutto pretestuoso può integrare abuso. È preferibile che la richiesta sia motivata, così da consentire al presidente di valutarne la ragionevolezza; la pretestuosità ricorre, per esempio, quando la richiesta segua immediatamente un’altra sugli stessi argomenti in assenza di documenti o circostanze nuove.
Il controllo del notaio e del giudice sull’iscrizione della delibera ai sensi dell’art. 2436 c.c. resta sul piano formale, ma si estende alla verifica della non manifesta pretestuosità della richiesta di rinvio disattesa, e nel reclamo non occorre il contraddittorio con il notaio. Va quindi respinto il reclamo contro il diniego di iscrizione delle delibere adottate dopo il rifiuto del rinvio chiesto dai soci di minoranza, quando il presidente abbia dato conto dell’informazione solo sui bilanci e non sulla proposta di aumento del capitale, punto più rilevante all’ordine del giorno; la possibilità statutaria di decisioni scritte, che riguarda solo le modalità procedimentali, non elimina il deficit informativo.