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Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in sede di opposizione
Il giudice istruttore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può emettere il provvedimento con il quale concede la provvisoria...

Il giudice istruttore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può emettere il provvedimento con il quale concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. anche all’esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., trattandosi di un provvedimento che può essere emesso sia in prima udienza, sia essere differito all’udienza successiva, nel caso in cui sia necessario garantire il rispetto delle ragioni del contraddittorio e delle esigenze di difesa dell’opponente.

L’ordinanza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. è espressamente definita come “non impugnabile” e deve pertanto escludersi la possibilità di una sua autonoma impugnazione in appello nella pendenza del giudizio di primo grado. Non vale ad affermare il contrario l’allegazione di parte secondo la quale il provvedimento sarebbe comunque impugnabile per il fatto che lo stesso avrebbe il contenuto decisorio di una sentenza, in ragione del fatto che il giudice, per mezzo di esso, si sarebbe già pronunciato nel merito della controversia prendendo posizione sulle difese dell’appellante. La circostanza che il giudice istruttore, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, abbia correttamente valutato, da un lato, il merito della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e, dall’altro, il carattere non ostativo delle ragioni di opposizione fatte valere dall’opponente, non implica in alcun modo che l’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione possa assumere un carattere decisorio e definitivo, tale da consentire la sua impugnazione in appello, in contrasto con la regola della sua non impugnabilità fissata dall’art. 648 c.p.c. L’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. deve qualificarsi, infatti, come un provvedimento non definitivo e non decisorio, che sul piano degli effetti resta un’ordinanza interinale destinata ad esaurirsi con la sentenza sull’opposizione. Detta ordinanza non è, in definitiva, impugnabile con l’appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione.

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Assenza di apposita clausola di sell-off: l’uso del marchio fuori dal periodo di durata della licenza è ammissibile solo per un periodo congruo al fine di bilanciare gli interessi delle parti
Il venire meno del titolo contrattuale che autorizza l’utilizzo dei segni distintivi fa venire meno il consenso all’utilizzazione dei detti...

Il venire meno del titolo contrattuale che autorizza l’utilizzo dei segni distintivi fa venire meno il consenso all’utilizzazione dei detti segni distintivi. Purtuttavia, successivamente alla scadenza del contratto di licenza, si può pattuire un termine per la lecita commercializzazione delle scorte o, in caso di mancata previsione, può giustificarsi -in base al canone di buona fede, che sempre deve presiedere i rapporti contrattuali- un circoscritto termine finalizzato allo smaltimento delle scorte. Nel contemperamento degli opposti interessi del titolare del segno e dell’ex licenziatario, in mancanza di un’espressa previsione, il periodo temporale di commercializzazione, successivo alla scadenza del contratto di licenza, deve essere limitato secondo criteri di equità, tenendo conto, da un lato, della natura di diritto assoluto della privativa e, dall’altro, della legittima aspettativa dell’ex licenziatario in buona fede allo smaltimento di giacenze prodotte nel periodo di vigenza del contratto. Tale periodo va circoscritto, tenendo presente gli elementi e le peculiarità del caso di specie e, in particolare, valutando la durata dei rapporti contrattuali e le quantità di prodotti oggetto della produzione. In base agli usi, quando non sia prevista dalle parti una espressa clausola di sell off, si ritiene congruo, per il lecito smaltimento di giacenze, un arco temporale individuabile tra i tre e i sei mesi. La liceità dell’uso del segno è circoscritta alla finalità dello smaltimento delle giacenze e, quindi, non può scriminare condotte volte a promuovere nuovi prodotti, come la promozione e la pubblicizzazione di nuovi modelli, attraverso nuovi cataloghi relativi ad anni successivi alla cessazione della licenza. Tale condotta consentirebbe surrettiziamente l’uso dei segni distintivi altrui, in palese violazione dei diritti assoluti di privativa, per un periodo di tempo indefinito e di gran lunga superiore a quelli riconducibili alla legittima aspettativa dell’ex licenziatario.[Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto incongruo un periodo di due anni successivi alla cessazione del contratto di licenza, ai fini del lecito smaltimento delle giacenze. Esso è infatti eccessivo rispetto agli usi, nonché valutando in concreto la durata biennale del contratto di licenza, addirittura uguagliato, se non superato, dal periodo successivo di utilizzazione non autorizzato dei segni distintivi].

 

 

 

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Sulla riformulazione delle rivendicazioni brevettuali nel corso del giudizio di nullità brevettuale
Nell’ambito di un giudizio di nullità brevettuale il titolare del brevetto ha la facoltà ed il diritto potestativo ai sensi...

Nell’ambito di un giudizio di nullità brevettuale il titolare del brevetto ha la facoltà ed il diritto potestativo ai sensi dell’art. 79 c. 3 c.p.i. di sottoporre al Giudice un’istanza - esercitabile in ogni fase e grado del giudizio - di riformulazione delle rivendicazioni oggetto di brevetto, purché la richiesta avvenga: i. sul piano sostanziale entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto iniziale e non individui una estensione ulteriore rispetto a quella oggetto del brevetto; ii. sul piano processuale nei limiti dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, nonché nel rispetto della clausola generale di buona fede (anche processuale) e con il limite dell’abuso del diritto.
L’esercizio del diritto di riformulazione delle rivendicazioni brevettuali non costituisce una mutatio libelli ma una disposizione del diritto sostanziale purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto: lo ius poenitendi sostanziale non può essere esercitato in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui e iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate.

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Inadempimento del contratto di licenza del marchio “Aeronautica Militare” per mancato avveramento della condizione risolutiva e criteri di liquidazione del danno patrimoniale
In tema di inadempimento contrattuale, il danno patrimoniale da mancato guadagno è costituito dal mancato o dal ridotto accrescimento patrimoniale,...
In tema di inadempimento contrattuale, il danno patrimoniale da mancato guadagno è costituito dal mancato o dal ridotto accrescimento patrimoniale, conseguente all’inadempimento contrattuale. Detto danno presuppone la prova, quanto meno indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, il creditore avrebbe ottenuto, se l’obbligazione fosse stata adempiuta. Occorre, di conseguenza, che dagli atti istruttori acquisiti emergano elementi certi o, quanto meno, di carattere indiziario supportati dai requisiti di concordanza, precisione e gravità ex art. 2729 c.c. per potersi pervenire ad un giudizio di ragionevole probabilità e non meramente ipotetico.

 

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L’effetto sanante dell’autorizzazione successiva del giudice delegato a integrazione dei poteri del curatore
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato a integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziali, comporta...

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato a integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziali, comporta l’annullabilità, ai sensi dell’art. 1441 c.c., degli atti che ne sono privi, annullabilità che può essere fatta valere dalla stessa curatela. L’autorizzazione tardiva a rinunciare agli atti del giudizio ha un effetto sanante rispetto alla rinuncia già compiuta. Infatti, il vizio di difetto di autorizzazione (al pari, ad esempio, di quello relativo al difetto di rappresentanza disciplinato dall’art. 182 c.p.c.) è certamente sanabile trattandosi della violazione di una norma processuale dettata nell’interesse di quella stessa parte che ha, con la tardiva pronuncia dell’atto autorizzativo, mostrato di volere rimediare alle originarie carenze dell’atto stesso.

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La concorrenza sleale tra imitazione servile e imitazione contraria alla correttezza professionale
Al pari del marchio di fatto, ove la capacità distintiva deve esprimersi in maniera inusuale e originale rispetto alla specifica...

Al pari del marchio di fatto, ove la capacità distintiva deve esprimersi in maniera inusuale e originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che dovrebbe caratterizzare, in modo da attirare per sé stessa l’attenzione del consumatore medio, anche nel caso della concorrenza sleale confusoria viene in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati, non inscindibilmente condizionati da esigenze strutturali o funzionali del prodotto stesso così da assumere nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. Non sussiste continenza tra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento.

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Scioglimento anticipato di s.r.l. per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea
In base al disposto dell’articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora...

In base al disposto dell’articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali.

Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale. Appare del tutto irrilevante che tale impossibilità si configuri come una “continua inattività” dell’assemblea a causa della mancata partecipazione di un socio alle riunioni assembleari, posto che il dissidio tra i due soci paritetici, rendendo impossibile il raggiungimento delle maggioranze necessarie, provocherebbe comunque “un’impossibilità di funzionamento” dell’assemblea, integrando una causa tipica di scioglimento dell’ente.

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Natura extracontrattuale dell’abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE ai fini della prescrizione e degli effetti restitutori
La data di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell’art. 2935 c.c. dell’azione per illecito antitrust coincide con il...

La data di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell’art. 2935 c.c. dell’azione per illecito antitrust coincide con il momento in cui il danneggiato abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato.

I comportamenti tenuti dalla società di gestione di un aeroporto, consistenti nell'applicare canoni di sub-concessione non equi ed eccessivamente onerosi, quanto alla messa a disposizione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto per lo svolgimento delle attività di handling cargo, sono idonei ad integrare esclusivamente un illecito concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE (con correlata prescrizione quinquennale) e non anche una responsabilità contrattuale, né una responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato (con correlata prescrizione decennale). Infatti, l’obbligo di comportamento antidiscriminatorio si pone a monte del contratto e impone un obbligo di tenere una determinata condotta che può collocarsi sia all’interno di un contratto in essere, che all’esterno dello stesso (ad esempio con un obbligo a contrarre). Dunque non si tratta di obblighi derivanti dal contratto, ma nascenti da norme esterne al contratto stesso. Il fatto che l’applicazione di determinate tariffe non discriminatorie incida, poi, sul contratto, non può cambiare la natura dell’illecito. Inoltre, è indubbio che l’illecito è tale in quanto è violata la normativa comunitaria che regola i comportamenti di abuso di posizione dominante, e dunque, come sopra detto, è violata una regola di comportamento che si pone al di fuori del contratto. In altri termini non è violata la norma che si sono date le parti (cioè la regola contrattuale), ma sono violate norme che si pongono a monte del contratto, e, in ipotesi, anche al di fuori di esso. Né può ritenersi che una tale valutazione possa porre dei problemi di compatibilità e di tenuta della normativa rispetto al contesto comunitario, essendoci già stata occasione di rilevare come in materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2014/104/Ue , il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio, al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall' art. 102 TFUE , dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, rispetto ad un'impresa concorrente.

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Concorrenza sleale e rischio di confusione nell’ambito di una campagna pubblicitaria. Il caso Kiko vs Wycon
Per la sussistenza del pericolo che una campagna pubblicitaria possa creare confusione tra i produttori e i loro rispettivi prodotti,...

Per la sussistenza del pericolo che una campagna pubblicitaria possa creare confusione tra i produttori e i loro rispettivi prodotti, non sono i singoli dettagli (in parte comuni e in parte differenti) delle immagini, bensì l’impressione generale, che le immagini, ed eventualmente le scritte che le accompagnano, suscitano nel pubblico dei consumatori, il quale è portato ad orientare le proprie scelte d’acquisto proprio sulla base dell’apprezzamento e della condivisione dell’immagine generale che un determinato produttore propone della sua azienda; i consumatori, infatti, normalmente, non sono certamente portati ad effettuare un’analisi particolareggiata delle immagini pubblicitarie, ma nella loro mente restano impresse e quindi ricordano piuttosto le atmosfere e i mondi che tali immagini evocano.

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