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Sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza. Il caso Mario Valentino vs Valentino Spa
Ai fini della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la valutazione giudiziale è essenzialmente circoscritta al...

Ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la valutazione giudiziale è essenzialmente circoscritta al riscontro della sussistenza di un “grave e irreparabile danno” in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Secondo l'interpretazione consolidata della norma, si qualifica come ‘grave’ il danno che ecceda il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata. Il requisito dell’irreparabilità sussiste quando il pregiudizio sia insuscettibile di restitutio in integrum allorché il provvedimento impugnato venga cassato. [Nel caso di specie, il pregiudizio che deriverebbe dalla modificazione, protrattasi da lunghissimo arco di tempo, dell’uso di marchi notori, vietando l’uso congiunto di marchi rientranti nella titolarità della ricorrente in relazione ai beni riconducibili alla classe 18, può ritenersi irreversibile, implicando la necessità di rimodulare su scala mondiale le collezioni di borse, venendo ad incidere sulla percezione del pubblico di riferimento e sui rapporti in essere con i licenziatari.]

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Trasmissione dei diritti di utilizzazione provata per iscritto e non attraverso fatti concludenti
In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base...

In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base della concessione del diritto d’autore, il comportamento tollerante successivo del titolare diritto, che si è concretizzato nella non opposizione allo sfruttamento economico della sua opera, non può essere interpretato come una cessione definitiva del diritto a titolo gratuito, ma può tutt’al più considerarsi come una licenza tacita cui lo stesso il titolare del diritto può porre fine in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso. Una tale conclusione trova conferma nell’art. 110 L. 633/1941, che prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata con atto scritto e non per fatti concludenti.

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Modalità di accertamento della responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori
L’accertamento giudiziale della responsabilità degli amministratori di una società di capitali è soggetto ad alcuni limiti, usualmente indicati con l’espressione business...

L'accertamento giudiziale della responsabilità degli amministratori di una società di capitali è soggetto ad alcuni limiti, usualmente indicati con l'espressione business judgment rule (cfr., da ultimo, Cass., 15 luglio 2021, n. 20252).

In particolare, qualora l'operato degli amministratori non contrasti con specifiche norme di legge o di statuto, risultando invece solo genericamente pregiudizievole per la società, si richiede, ai fini dell'accertamento di una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori, che le decisioni assunte siano, già in una prospettiva ex ante, riconoscibili come errate da una persona dotata del grado di diligenza parametrato alla natura dell'incarico e alle competenze specifiche di ciascun amministratore.

Il che si traduce nella possibilità di configurare una responsabilità a carico degli amministratori esclusivamente rispetto a quelle condotte che, nel momento in cui sono state poste in essere, possano apparire avventate o imprudenti, vuoi perché contrarie a canoni di ragionevolezza, vuoi perché assunte in difetto delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste in relazione alla scelta da compiersi (nella specie la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto foriero di responsabilità il comportamento dell'amministratore che, versando un sostanzioso acconto per un contratto, non aveva preteso l'inserimento di clausole specifiche a tutela della società)

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Clausola simul stabunt simul cadent e revoca dell’amministratore
Non c’è abusivo esercizio della clausola simul stabunt simul cadent (nel caso di specie con la previsione che, al venire...

Non c'è abusivo esercizio della clausola simul stabunt simul cadent (nel caso di specie con la previsione che, al venire meno della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, decade l’intero consiglio di amministrazione) nel caso di revoca dell'amministratore se le dimissioni dei consiglieri sono sorrette da valide ragioni e non strumentali alla revoca.

Anche ove dovesse ritenersi fondata la responsabilità di uno dei consiglieri per la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (nel caso di specie non provata), con riguardo alla quantificazione del danno, il risarcimento del danno potrebbe essere parametrato, al più, al compenso dovuto per il periodo di preavviso. Non può invece  considerarsi come componente automatica, nel conteggio del compenso annuale, anche la porzione variabile del corrispettivo.

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Orologi “Alviero Martini”: mancato rinnovo del contratto di licenza, responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno parametrato alle royalties
In caso di mancato rinnovo del contratto di licenza, preceduto da trattative per la sua rinegoziazione, non è invocabile, da...

In caso di mancato rinnovo del contratto di licenza, preceduto da trattative per la sua rinegoziazione, non è invocabile, da parte dell’ex licenziatario, la responsabilità precontrattuale del concedente; tale fattispecie sussiste  infatti solo nel caso in cui l’affidamento sulla positiva conclusione del contratto sia ingenerato da una condotta contraria a correttezza e buona fede e non dalla mancata corrispondenza delle manifestate diverse condizioni contrattuali. Laddove l’ex licenziatario abbia commercializzato le giacenze dei prodotti nel periodo successivo alla vigenza del contratto a cavallo del sell off, senza il pagamento dei canoni di licenza, e non abbia rendicontato tali giacenze né abbia dimostrato la distruzione dei prodotti successivamente al periodo contrattuale di smaltimento, il parametro di riferimento per la liquidazione dei danni - che resta comunque equitativa - va commisurato alla percentuale delle royalties convenute dalle parti.

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Segretezza delle informazioni aziendali e accertamento del c.d. reverse engineering
L’acquisizione delle informazioni mediante il c.d. “reverse engineering” non può mai rendere lecita l’acquisizione delle informazioni tecnico industriali in caso...

L’acquisizione delle informazioni mediante il c.d. “reverse engineering” non può mai rendere lecita l’acquisizione delle informazioni tecnico industriali in caso di violazione degli obblighi contrattuali o patti di riservatezza. Per escludere la tutelabilità delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è sufficiente l’astratta possibilità di risalirvi tramite l'analisi e la scomposizione del prodotto stesso, ma occorre anche che il processo di reverse engineering possa qualificarsi come “facile” per gli esperti del settore. Quando invece esso comporti tempi o costi rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato, le informazioni vanno tutelate contro l’acquisizione abusiva. La “facile accessibilità” dell’informazione è, quindi, condizione per l’operatività del reverse engineering. Infatti, se le informazioni non sono segrete nei casi di facile accessibilità agli esperti, coerentemente anche il reverse engineering può rendere lecita l’acquisizione d’ informazioni quando il processo sia di “facile accessibilità”. [ Nel caso di specie il Giudice rigetta il primo motivo d’appello poiché le informazioni segrete sono state acquisite illegittimamente e non per effetto del reverse engineering.]

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Violazione degli obblighi di riservatezza e utilizzo di informazioni riservate per imitazione illecita di prodotti dolciari
La condotta di utilizzazione delle informazioni riservate, perpetrata con la produzione delle merci mediante l’utilizzazione del know how, delle informazioni...

La condotta di utilizzazione delle informazioni riservate, perpetrata con la produzione delle merci mediante l’utilizzazione del know how, delle informazioni e del materiale destinato a rimanere segreto, integra la violazione degli obblighi contrattuali, senza che vi sia necessità della loro divulgazione e senza che debbano sussistere gli ulteriori elementi costitutivi previsti dall’art. 2598 c.c. Ciò è in linea con quanto espressamente stabilito dal legislatore nazionale e da quello europeo in tema di illecito di segreti industriali. La normativa nazionale, sia precedente che successiva all’attuazione della direttiva in tema di segreti industriali, prevede, infatti, che il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, non solo di rivelare a terzi, ma anche di acquisire o utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, e ciò impregiudicata la disciplina della concorrenza sleale.

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Integrazione del contraddittorio e pagamento delle royalties in favore del contitolare dei brevetti oggetto del contratto di licenza
La necessità del litisconsorzio sorge solo nel caso in cui sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile...

La necessità del litisconsorzio sorge solo nel caso in cui sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile che, in ragione di tale natura, comporta la necessità che la sentenza, per essere utiliter data, debba essere pronunciata nel contraddittorio di tutti i titolari del rapporto. Tuttavia, questa ipotesi non ricorre qualora la domanda concerna un rapporto obbligatorio ed il convenuto contesti di essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attorea, oppure, in via di mera eccezione, contesti la titolarità del diritto vantata dall'attore, deducendo che essa spetti ad un terzo. In tali ipotesi, la controversia non può pregiudicare il terzo al quale l'eventuale giudicato è inopponibile, sicché la chiamata del terzo non è determinata da ragioni di integrazione del contraddittorio per necessità del litisconsorzio, ma solo da eventuali ragioni di mera opportunità. Una situazione di litisconsorzio necessario potrebbe sussistere in caso di richiesta, in via riconvenzionale, di un accertamento vincolante anche nei confronti del terzo, in ordine alla titolarità effettiva ed esclusiva del diritto in capo al terzo.

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Brevetto per invenzione: l’ovvietà dell’attività inventiva
L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate,...

L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate, inducono l’esperto ad utilizzare in modo ovvio la soluzione del brevetto, non soddisfa il requisito dell’attività inventiva previsto in materia brevettuale.

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in cui si dichiara la nullità del brevetto in quanto, pur ritenendo soddisfatto il requisito della novità, si è ritenuto mancante del requisito di attività inventiva]

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Simulazione di cessione di quote societarie
La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di...

La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull’apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione di quote societarie) difetti dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore. In particolare, l’interesse a ottenere il ripristino della situazione reale è naturalmente connesso alla posizione della parte contrattuale che voglia far accertare giudizialmente detta situazione e, quindi, far accertare, con l’azione di simulazione, l’inefficacia totale o parziale del contratto e i reali rapporti con la controparte.

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