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Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato
La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la...

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

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Azione di annullamento per errore del contratto avente ad oggetto quote sociali di S.r.l.
Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società...

Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l'effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l'azione di annullamento].

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Responsabilità degli amministratori di S.r.l. nei confronti dei creditori sociali (questioni processuali sulla prova)
Deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non preveda una norma di chiusura...

Deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non preveda una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche prove atipiche che offrano elementi probatori sufficienti e coerenti rispetto alle altre risultanze del processo. Il giudice civile può, quindi, legittimamente formare il proprio convincimento avvalendosi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.

Gli amministratori di una società sono destinatari di precisi obblighi di vigilanza sulla gestione della società e a tal fine sono sempre tenuti ad agire in modo informato, in particolar modo se vi sono evidenti segnali dell’altrui illecita gestione. Non è esente da tale obbligo nemmeno l’amministratore che di fatto risulta estraneo alla gestione della società, il quale risponde, anche penalmente, degli illeciti atti di gestione posti in essere da terzi, per non aver osservato i doveri di vigilanza e controllo attribuitigli per effetto della semplice accettazione della carica.

La disposizione di cui all'art. 1227, co. 2, c.c. esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’utilizzo della sola ordinaria diligenza, che non ricomprende, pertanto, attività gravose, eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o sacrifici. L’onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato grava sul debitore danneggiante, che deve dimostrare che la controparte non abbia utilizzato l’ordinaria diligenza al fine di evitare i danni oggetto della richiesta di risarcimento.

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In tema di responsabilità degli amministratori di fatto di S.r.l.
La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in...

La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in modo continuativo delle attività di gestione inerenti alla qualifica: tali attività non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono un esercizio a carattere sistematico che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale.

 

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Azione di responsabilità: costituzione in mora e giudizio d’appello
Ai fini della valida costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti...

Ai fini della valida costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei membri degli organi sociali, non è necessaria l’individuazione degli specifici addebiti né la distinzione tra le posizioni dei diversi amministratori e sindaci, ma è sufficiente, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.

La parte appellante che intenda censurare l’interpretazione fornita dal primo giudice ai documenti prodotti dalla parte vittoriosa, laddove quest’ultima non si sia costituita in appello e tali documenti non siano stati perciò acquisiti nel relativo giudizio mediante la produzione del fascicolo di parte, ha l’onere di produrli, estraendone copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.; in caso contrario, il giudice di secondo grado non può esaminarli e, di conseguenza, gli è preclusa la verifica della fondatezza dei motivi d’appello connessi alla valutazione di quei documenti.

Risulta viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado che abbia condannato un amministratore al risarcimento dell’intero danno, in solido con gli altri membri degli organi sociali convenuti, senza al contempo limitarne la responsabilità all’importo indicato dall’attore stesso nell’atto di citazione, quale ammontare del danno imputabile a quell’amministratore.

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Responsabilità limitata del socio per i debiti della società cancellata: natura del credito e delimitazione dell’onere della prov
La cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese implica che l’obbligazione sociale non si estingua ma si trasferisca ai...

La cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese implica che l’obbligazione sociale non si estingua ma si trasferisca ai soci (i quali ne rispondono nei limiti di cui all’art. 2495, 3° comma, c.c.).

 

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Sull’inammissibilità dell’impugnazione di lodo arbitrale irrituale
Nell’arbitrato irrituale la violazione da parte del collegio arbitrale delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, intercorrente con le parti,...

Nell'arbitrato irrituale la violazione da parte del collegio arbitrale delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, intercorrente con le parti, costituita dall'omesso esame di una doglianza avanzata da una delle parti non determina alcuna invalidità del lodo, ma semmai il sorgere di un obbligo risarcitorio a carico del collegio arbitrale in favore della parte danneggiata.

 

Nell'impugnativa di lodo reso all'esito di arbitrato irrituale è rilevante solo l'errore di fatto essenziale, che abbia inficiato la volontà degli arbitri per effetto di una falsa rappresentazione e di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, che si verifica allorquando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposti altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Di contro, deve escludersi ogni impugnativa per errori di diritto, ovvero per errori di giudizio anche con riferimento alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, ovvero in ordine all’idoneità della decisione adottata a comporre la controversia, trattandosi di censure inidonee a giustificare l’annullamento del contratto, e dunque del lodo.

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Doveri e responsabilità del liquidatore di s.r.l.
Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti...

Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. 

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Responsabilità del liquidatore per mala gestio ed eccezione di inadempimento
E’ responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare...

E' responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, avendo pagato debiti inesistenti e non avendo pagato, invece, debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum, ex art. 2741 c.c., anteponendo interessi personali a quelli societari.

25L’eccezione di inadempimento – configurabile tra amministratore e società – può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell'amministratore quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società.

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Integrale compensazione delle spese di lite in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva
E’ corretto disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita...

E' corretto disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita della legittimazione attiva dell’attrice quanto alla domanda ex art. 2394 c.c. Tale valutazione, infatti, è da ritenersi coerente con il disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. - come modificato dal D.L. n. 132/2014 - e con la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano - oltre alle ipotesi normativamente previste di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti - “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nel caso in esame consistenti proprio nella sopravvenuta perdita della legittimazione attiva della parte attrice.

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Nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione
Il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente...

Il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. Come già osservato dalla giurisprudenza, infatti, il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione (così Cass. 12321/18).

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Efficacia probatoria della richiesta di pagamento avanzata dal socio-liquidatore verso la società
Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti...

Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti di questa, la sua rinuncia non può venire inficiata da una successiva richiesta di pagamento da lui trasmessa, in qualità di socio, alla società e poi prodotta in giudizio. Ciò in quanto la richiesta di pagamento sarebbe priva di ogni valenza probatoria, provenendo – ed essendo peraltro ricevuta- dalla medesima parte che pretende di farne valere gli effetti. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con la predetta motivazione, ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto fondata, sulla base della succitata richiesta di pagamento, la pretesa del socio ad ottenere dalla società il credito a cui aveva previamente rinunciato].

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