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Natura non contenziosa della nomina dell’esperto per la stima della quota del socio receduto
Il procedimento previsto dall’art. 2473 c.c. è volto soltanto alla nomina di uno stimatore in presenza di un contrasto tra...

Il procedimento previsto dall’art. 2473 c.c. è volto soltanto alla nomina di uno stimatore in presenza di un contrasto tra socio receduto e società sul valore della quota da liquidare e, per la sua natura non contenziosa, non ammette che vi siano sollevate eccezioni di prescrizione, di decadenza o di abuso del diritto, che la società deve far valere in un diverso giudizio, quale l’azione di accertamento negativo del credito. È conseguentemente inammissibile il reclamo con cui la società censuri il rigetto di tali eccezioni da parte del giudice che ha nominato l’esperto.

Al procedimento di nomina dell’esperto per la stima della quota del socio receduto da una s.r.l. [successivamente trasformata in s.p.a.] si applica l’art. 2473 c.c., in ragione del tipo societario esistente all’epoca del recesso, e la valutazione dell’esperto va effettuata secondo la clausola statutaria vigente in quel momento.

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Insufficienza dell’amministrazione di fatto a giustificare le misure di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
Le misure previste dall’art. 2409 c.c. presuppongono almeno il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano...

Le misure previste dall’art. 2409 c.c. presuppongono almeno il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, sicché la sola difformità tra la reale struttura amministrativa, organizzativa o contabile della società e quella apparente, come avviene quando la società sia di fatto amministrata solo o anche da un soggetto diverso da quello formalmente investito dei relativi poteri, è di per sé insufficiente a giustificarne l’adozione.

La prova dell’amministrazione di fatto [dedotta a sostegno della denuncia ex art. 2409 c.c.] richiede elementi attuali dai quali risulti che il soggetto compie atti di gestione rientranti nella competenza propria dell’amministratore; sono inidonei a fornirla i compensi riconducibili a incarichi cessati, articoli di stampa o interviste risalenti, generiche qualificazioni giornalistiche e l’esercizio dei poteri spettanti al soggetto quale responsabile di un settore della società o amministratore della società che la controlla.

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Quota di maggioranza in eredità giacente e impossibilità di funzionamento dell’assemblea di s.r.l.
La quota di maggioranza appartenente al socio defunto [di s.r.l.], la cui eredità non sia stata accettata dai chiamati, costituisce...

La quota di maggioranza appartenente al socio defunto [di s.r.l.], la cui eredità non sia stata accettata dai chiamati, costituisce eredità giacente cui va nominato un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., sicché la temporanea mancanza di un soggetto legittimato a esercitare i diritti inerenti alla quota è inidonea a integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Una volta nominato il curatore, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società possono essere deliberati senza necessità dell’intervento giudiziale previsto dall’art. 2487 c.c., e la nomina, di competenza del giudice ordinario, è inidonea a determinare la sospensione del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore.

L’accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea prevista dall’art. 2484 c.c. compete all’assemblea dei soci, e la nomina giudiziale dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. può supplire soltanto in caso di mancata convocazione dell’assemblea.

Il reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di nomina giudiziale del liquidatore è inammissibile quando manchi un legittimo contraddittore, quale l’amministratore o il socio di maggioranza della società, cui notificarlo.

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Spese d’ispezione ex art. 2409 c.c. definitivamente a carico dei soci richiedenti
Le spese dell’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409, comma 2, c.c. restano in via definitiva a carico dei soci che...

Le spese dell’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409, comma 2, c.c. restano in via definitiva a carico dei soci che hanno proposto il ricorso; la disposizione esclude l’applicazione del principio di soccombenza alle spese d’ispezione e non può essere intesa come meramente anticipatoria.

L’ispezione giudiziale è estranea al modello di una fase solo istruttoria destinata a concludersi con un provvedimento che ripartisca le spese secondo la soccombenza, come per la consulenza tecnica d’ufficio, perché il procedimento ex art. 2409 c.c. tutela l’interesse della società a una sana e corretta gestione, si configura come procedimento di volontaria giurisdizione e si conclude con provvedimenti privi di decisorietà, inidonei ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. La cauzione alla quale può essere subordinata l’ispezione ha la sola funzione di garantire il pagamento di eventuali danni e spese cagionati alla società o degli oneri economici dell’ispezione, e da essa non può desumersi la natura cautelare o anticipatoria dell’onere posto a carico del richiedente.

La previsione che pone le spese d’ispezione a carico della società quando l’ispezione è chiesta dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza, dal comitato per il controllo sulla gestione o dal pubblico ministero (art. 2409, comma 7, c.c.) conferma la definitività dell’onere gravante sui soci richiedenti, perché in tali ipotesi, per il principio di immedesimazione organica, le spese non possono che gravare sulla società.

Anche ove si ammetta l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. alle spese giudiziali del procedimento ex art. 2409 c.c., la condanna presuppone una contrapposizione di diritti soggettivi tra il socio denunciante e l’amministratore o il liquidatore, che ricorre soltanto in caso di revoca [e difetta quando il liquidatore, senza essere revocato, abbia fatto approvare bilanci regolarizzati dopo l’ispezione e si sia dimesso]. Le spese del procedimento non possono essere poste a carico della società ispezionata, che ne rappresenta l’oggetto e non il soggetto.

La sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sull’applicazione del principio di soccombenza alle spese d’ispezione esclude la mala fede o la colpa grave del socio che reclami contro la loro attribuzione, ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società rende inammissibile ogni decisione sulla domanda di nomina dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

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Non impugnabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale
Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello...

Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del Tribunale che lo abbia adottato ante causam o, una volta che il processo sia iniziato, al giudice procedente, e di farne valere l’eventuale illegittimità mediante l’impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo.

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Socio moroso di società a responsabilità limitata: diritto di partecipazione all’assemblea dei soci e computo della sua quota nel quorum costitutivo
La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di...

La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci riguarda soltanto il diritto di voto, cioè il diritto di partecipare a dette decisioni, anche quando adottate in sede assembleare, esprimendo il proprio voto, non anche il diritto di controllo sugli affari sociali, giacché il socio moroso non cessa, per ciò solo, di essere socio. Sicché deve ritenersi che – così come, più chiaramente, stabilito, mutatis mutandis, per le azioni del socio moroso di una società per azioni dall’art. 2368, co. 3, c.c. – la quota del socio moroso di una società a responsabilità limitata non può essere computata ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione delle decisioni dei soci, ma va computata nel quorum necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea nella quale tali decisioni debbano eventualmente essere adottate.

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Art. 2409 c.c.: il “fondato sospetto” di gravi irregolarità non si fonda su illazioni, contrasti personali e generiche contestazioni
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione...

In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione di fatti specifici, obiettivamente verificabili e idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività sociale e a determinare un pericolo di danno per la società, non essendo sufficienti mere illazioni, conflitti familiari, generiche contestazioni sui bilanci o dissenso rispetto all’assetto societario derivante da precedenti contratti (quali, nella distribuzione carburanti, comodato petrolifero e contratti di fornitura), che vanno eventualmente fatti valere con rimedi diversi. Il conflitto di interessi dell’amministratore e l’eventuale dipendenza economica derivante da contratti tipici di settore assumono rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c. solo se concretamente individuati, specificamente allegati e dimostrati come potenzialmente pregiudizievoli per l’interesse sociale, mentre restano irrilevanti, nel medesimo procedimento, le rivendicazioni individuali del socio lavoratore e le mere carenze organizzative non circostanziate e non correlate a un effettivo pericolo di danno per la società.

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Scrittura privata tra soci su redistribuzione di quote e futura assegnazione di volumetrie immobiliari di proprietà sociale
In tema di società a responsabilità limitata, la scrittura privata stipulata tra i soli soci, avente ad oggetto, da un...

In tema di società a responsabilità limitata, la scrittura privata stipulata tra i soli soci, avente ad oggetto, da un lato, la rideterminazione delle rispettive quote sociali e, dall’altro, la programmazione di future assegnazioni pro quota di volumetrie immobiliari facenti parte del patrimonio della società, priva di autonoma causa rispetto alla prospettata attribuzione dei beni sociali e non accompagnata dalla spendita di poteri rappresentativi dell’organo amministrativo né dal rispetto delle forme tipiche per il trasferimento delle quote e per gli atti dispositivi sui beni della società, integra una mera “minuta” o “puntuazione” interna, inidonea a produrre effetti traslativi immediati, a vincolare la società e a costituire valido titolo per una pronuncia costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c.

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Conflitto di interessi e curatore speciale della società: inammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c. contro il decreto di nomina ex art. 80 c.p.c.
Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di...

Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di interessi tra l’ente e il suo organo rappresentativo, ha natura di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di decisorietà e definitività, sicché non rientra tra i decreti reclamabili ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Esso è solo suscettibile di revoca o modifica ad opera del giudice che lo ha pronunciato o del giudice procedente, mentre le relative censure possono essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, deducendo il vizio di rappresentanza o di costituzione del contraddittorio.

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