La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci riguarda soltanto il diritto di voto, cioè il diritto di partecipare a dette decisioni, anche quando adottate in sede assembleare, esprimendo il proprio voto, non anche il diritto di controllo sugli affari sociali, giacché il socio moroso non cessa, per ciò solo, di essere socio. Sicché deve ritenersi che – così come, più chiaramente, stabilito, mutatis mutandis, per le azioni del socio moroso di una società per azioni dall’art. 2368, co. 3, c.c. – la quota del socio moroso di una società a responsabilità limitata non può essere computata ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione delle decisioni dei soci, ma va computata nel quorum necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea nella quale tali decisioni debbano eventualmente essere adottate.