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Natura del conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento della delibera assembleare
Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e...

Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.

Affinché un conflitto di interesse sia rilevante ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare occorre che il conflitto, oltre che contestuale alla deliberazione, sia anche concreto, ovvero occorre dare dimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamente inciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto da impedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà quale componente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte le ipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (diretto e indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la libera espressione del voto.

La falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o dai documenti di causa non è deducibile con il ricorso per cassazione, essendo tutelato dall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c.). Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può essere dedotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti.

 

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Poteri dei liquidatori di continuazione dell’attività d’impresa e liquidazione giudiziale di società sciolta
Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai...

Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti ai medesimi alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c., deve ritenersi che i liquidatori - in difetto appunto di una diversa determinazione dei soci - sono investiti a norma dell'art. 2489 c.c. del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compresi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento. A partire da questo momento, in difetto di un’espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione (in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l’attività d’impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l’apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d’ufficio (art. 2379, commi 1° e 2°, c.c.), la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza della società in questione, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Nelle società che sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica: ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.

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Scioglimento della società, responsabilità degli amministratori e impugnazione di lodo
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores...

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento degli amministratori riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tale adempimento la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Prima di tale momento non si producono gli effetti dello scioglimento anche qualora si verifichi un evento dissolutivo. Gli effetti della causa di scioglimento vengono, pertanto, espressamente "postergati", dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, ai fini di certezza giuridica, con l’ulteriore corollario che mentre nei rapporti tra società ed amministratori - i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (dunque, conservativa) fin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata, nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il Registro delle Imprese.

Il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, “non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza”, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, quindi, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.

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Ammissibilità secondo la Cassazione dell’azione di merito di revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c.
L’azione cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. deve ritenersi ammissibile anche al di fuori della strumentalità rispetto ad un’azione di...

L'azione cautelare di revoca dell'amministratore di s.r.l. deve ritenersi ammissibile anche al di fuori della strumentalità rispetto ad un'azione di responsabilità connotata non soltanto da presupposti ulteriori, ma anche da finalità tutt’affatto distinte. Deve infatti ritenersi che, nell’attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, il legislatore abbia inteso riconoscergli anche la facoltà ― implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione ― di introdurre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ― per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ― pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ossia per insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto sussista, non fanno invece stato nel giudizio civile.

Il sindacato esercitabile dalla corte d’appello, in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, ove sia denunciata la violazione della disciplina della liquidazione equitativa dettata dall’art. 1226 c.c. è esattamente lo stesso sindacato che spetta alla Corte di cassazione ove la medesima censura sia rivolta contro la statuizione in proposito adottata, all’esito del giudizio ordinario, dal giudice di appello. L'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa non è pertanto suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e così pure dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo, se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.

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Scissione e responsabilità solidale delle società coinvolte nell’operazione
In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui,...

In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.

In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.

E' onere di ciascuna delle società partecipanti alla scissione dimostrare in giudizio l'ammontare del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui.

Non può essere considerata una domanda nuova l'estensione delle domande alle società neo costituite per effetto della scissione nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c.

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Giudizio di verificazione sul compenso del sindaco ed eccezione di inadempimento
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per l’adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l’onere di provare), l’inadempimento del sindaco istante.

I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

 

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Irretroattività del nuovo art. 2407 c.c. sui limiti risarcitori della responsabilità dei sindaci. La pronuncia della Cassazione
La disposizione dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025,...

La disposizione dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 2407 c.c. (vecchio testo) per avere omesso di fissare un limite quantitativo all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto illecito (come il componente del collegio sindacale di una società) di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito l’incarico) o di un terzo.

In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, l’obbligo di vigilanza ex art. 2407 c.c. non si esaurisce in un controllo meramente formale, ma impone un’attività attiva e diligente di verifica dell’operato degli amministratori, comprensiva dell’obbligo di richiedere informazioni, sollecitare chiarimenti e attivare gli strumenti reattivi previsti dall’ordinamento (convocazione dell’assemblea, denuncia ex art. 2409 c.c., promozione dell’azione di responsabilità), sicché integra responsabilità concorrente con quella degli amministratori l’inerzia a fronte di operazioni macroscopicamente pregiudizievoli per la società.

I sindaci rispondono in solido con gli amministratori per i danni cagionati al patrimonio sociale quando, pur non avendo posto in essere direttamente l’atto di mala gestio, abbiano omesso di vigilare o di attivarsi per impedirne la realizzazione o limitarne gli effetti, essendo sufficiente la prova che l’esercizio diligente dei poteri di controllo avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio.

Qualora i fatti posti a fondamento dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci integrino estremi di reato, trova applicazione l’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente operatività del termine prescrizionale decennale decorrente dalla consumazione dell’illecito, che, nei reati fallimentari di natura distrattiva, coincide con la dichiarazione di fallimento. L’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde verificare se lo stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori, spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

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