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Finanziamento all’impresa insolvente e concorso in bancarotta semplice: nullità del contratto e irripetibilità ex art. 2035 c.c. La pronuncia della Cassazione
Il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa già in stato di insolvenza, nella consapevolezza da parte del finanziatore dell’incapacità della...

Il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa già in stato di insolvenza, nella consapevolezza da parte del finanziatore dell’incapacità della finanziata di far fronte alle proprie obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti, che aggravi il dissesto e ne ritardi l’emersione, è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. per violazione di norma imperativa, poiché la sua stipulazione integra ex se la fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., della quale il finanziatore è chiamato a rispondere a titolo di concorso (reato-contratto); l’area delle norme imperative la cui violazione determina la nullità comprende infatti anche quelle che vietano la stipulazione stessa del contratto, come le norme penali che ne incriminano la conclusione.

Ai fini della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; è pertanto contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento incrementandone l’esposizione debitoria, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Il contratto nullo per contrarietà a norma imperativa può essere al contempo soggetto alla sanzione dell’irripetibilità ex art. 2035 c.c., e la retentio opera a vantaggio della massa dei creditori attraverso l’esclusione del credito dal passivo.

Il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé illecito né nullo per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito comune, apprestando l’ordinamento rimedi speciali di inefficacia; la nullità consegue soltanto quando il contratto sia stipulato anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale che ne vieta la conclusione. La ristrutturazione, mediante un finanziamento assistito da garanzia pubblica, di una pregressa esposizione chirografaria verso la stessa banca, in presenza di indici di insolvenza desumibili dall’ultimo bilancio e in difetto dei requisiti di legge per l’accesso alla garanzia, costituisce indice della consapevolezza del finanziatore e dell’assenza di un’effettiva verifica del merito creditizio.

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Collegamento societario esterno e rapporti di parentela tra soci: nessuna presunzione di gruppo ex art. 2497-sexies c.c. La pronuncia della Cassazione
In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo...

In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l’accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

L’influenza notevole che caratterizza il collegamento societario consiste nella possibilità di una società di incidere sul processo decisionale dell’assemblea di un’altra in relazione alle strategie complessive di gestione dell’impresa e si distingue dall’influenza dominante propria del controllo per la minore intensità, stabilità o continuità; può esplicarsi di diritto, per il possesso di una partecipazione significativa (collegamento interno, presunto quando la partecipante disponga di almeno un quinto dei voti o desumibile dall’assetto statutario), oppure di fatto, in ragione di rapporti contrattuali o di altro tipo – disponibilità di informazioni tecniche essenziali, scambio di personale specializzato, rapporti familiari tra soggetti che rivestono cariche sociali – che determinino una soggezione economica o tecnologica di una società all’altra (collegamento esterno), situazione di fatto da accertare di volta in volta. Il collegamento è relazione unilaterale tra società influenzata e società influente, operante a livello assembleare, e non comporta la presunzione di direzione e coordinamento, poiché l’art. 2497-sexies c.c. rinvia soltanto alla relazione di controllo.

L’attività di direzione e coordinamento, che costituisce l’essenza del gruppo societario, consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, anche informali, rivolti agli amministratori delle società sottoposte e idonei a incidere sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale e commerciale, nonché nel complesso delle iniziative imposte agli amministratori per realizzare le sinergie tra le società del gruppo; è una situazione di fatto che opera a livello gestorio e può prescindere dal controllo o dal collegamento, che operano a livello assembleare e ne costituiscono normalmente le precondizioni. Sul piano fiscale, il collegamento societario esterno non giustifica l’esclusione dall’imponibile delle movimentazioni finanziarie tra le società, che l’art. 118, comma 4, t.u.i.r. riserva alle società in rapporto di controllo che abbiano optato per la tassazione di gruppo.

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Trust regolato dalla legge di Jersey: liquidazione anticipata della quota del beneficiario solo con il consenso di tutti. La pronuncia della Cassazione
Il beneficiario di un trust regolato dalla legge di Jersey non ha un diritto incondizionato a ottenere dal trustee, prima...

Il beneficiario di un trust regolato dalla legge di Jersey non ha un diritto incondizionato a ottenere dal trustee, prima della scadenza del termine di durata fissato nell’atto istitutivo, la liquidazione anticipata della propria quota del fondo in trust, ove l’atto istitutivo preveda un termine di durata, non riconosca al singolo beneficiario tale facoltà e contempli soltanto il potere del trustee di disporre anticipazioni; la circostanza che siano già state erogate anticipazioni non è incompatibile con il carattere condizionato del diritto. Ai sensi dell’art. 43 (3) del Jersey Trust Law 1984, nel testo vigente all’epoca dell’istituzione, la cessazione del trust in deroga all’atto istitutivo, con distribuzione dei beni, può essere richiesta soltanto da tutti i beneficiari, esistenti e accertati, di comune accordo: la disposizione, facendo coincidere la distribuzione con la cessazione del trust, esclude lo scioglimento soltanto parziale nel dissenso di uno dei beneficiari. Nel contrasto tra le norme derogabili della legge regolatrice e l’atto istitutivo prevale quest’ultimo, salvo che sia individuata una norma inderogabile confliggente.

I pareri legali e i documenti prodotti dalla parte al solo fine di illustrare il contenuto della legge straniera applicabile costituiscono mere allegazioni difensive giuridiche, prive di contenuto probatorio, e non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., che attiene all’ingresso di nuove prove in appello; la loro mancata ammissione non è tuttavia decisiva quando le medesime allegazioni siano state svolte nell’atto di appello ed esaminate dal giudice del gravame.

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Compenso dei sindaci non fissato da statuto o assemblea: esclusa la determinazione negoziale, si applica l’art. 2233 c.c. La pronuncia della Cassazione
Il compenso dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo...

Il compenso dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio, ai sensi dell’art. 2402 c.c., norma di natura imperativa e inderogabile; in difetto di determinazione statutaria o assembleare il compenso non può essere fissato in via negoziale mediante accordo tra i sindaci e l’organo amministrativo, ma deve essere determinato dal giudice secondo i criteri dell’art. 2233 c.c.

L’appostazione del compenso dei sindaci nel bilancio approvato dall’assemblea non integra la specifica delibera assembleare richiesta dall’art. 2402 c.c., poiché la delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi sono distinte e le delibere tacite o implicite contrastano con le regole di formazione della volontà sociale; sono parimenti irrilevanti la fatturazione del compenso da parte del sindaco per gli esercizi precedenti in misura corrispondente, la parità di trattamento con gli altri componenti del collegio e la mancata contestazione, da parte dello stesso sindaco nell’esercizio dei poteri di vigilanza, dell’importo iscritto in bilancio.

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Impugnazione del bilancio di s.r.l. per assoluta mancanza di informazione: non arbitrabilità e legittimazione del socio poi estromesso. La pronuncia della Cassazione
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di...

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; ne consegue che, ove il socio di s.r.l. impugni la delibera di approvazione del bilancio e la connessa delibera di ricapitalizzazione ex art. 2482-ter c.c. lamentando la mancata informazione e la mancata convocazione, la controversia è sottratta alla competenza arbitrale anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria. L’area della compromettibilità coincide con quella della disponibilità dei diritti, da commisurare al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri devono risolvere incidenter tantum, e l’inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile.

Il socio che abbia cessato di essere tale può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui era ancora socio e titolare di un diritto attuale leso dalla deliberazione stessa; la legittimazione non viene meno quando la perdita della qualità di socio sia dipesa dalla mancata adesione all’operazione di ricapitalizzazione per perdite, ove tale scelta sia stata determinata dalla mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio la cui approvazione è oggetto dell’impugnazione.

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Danno riflesso del socio per l’illecito del terzo verso la società: legittimazione risarcitoria della sola società. La pronuncia della Cassazione
Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una...

Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una banca sull’intero patrimonio sociale, oltre i beni ipotecati], un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Attengono alla sfera patrimoniale della società, e non dei soci, la perdita di valore degli immobili e del marchio di cui essa è titolare e il mancato ricavo dell’attività d’impresa, anche quando l’intero capitale sia detenuto dagli attori.

L’azione individuale del socio nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, poiché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

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Fusione societaria e compensazione ex art. 56 l. fall.: natura di atto tra vivi dell’acquisto del credito e consecuzione delle procedure. La pronuncia della Cassazione
La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la...

La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2°, l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo.

Quando l’ammissione al concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, per mancata approvazione dei creditori o per risoluzione del concordato, e risulti a posteriori che lo stato di crisi coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento – compresa quella che consente la compensazione ex art. 56 l.fall. soltanto in caso di anteriorità del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte – va retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato, senza che rilevi l’abbandono normativo dell’automatismo della dichiarazione di fallimento. Soltanto ove la domanda di concordato non venga accolta e segua il fallimento, in mancanza di consecuzione, la compensazione tra il credito del terzo anteriore alla domanda e quello dell’insolvente sorto dopo il deposito del ricorso ma prima del fallimento è opponibile alla procedura, dovendosi fare riferimento alla dichiarazione di fallimento.

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Immagine del personaggio noto nella fiction televisiva: bilanciamento tra finalità culturali e lucro ai fini dell’art. 97 l.d.a. La pronuncia della Cassazione
Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera...

Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera di fiction televisiva, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a., imponendo al giudice di procedere a un bilanciamento in concreto tra il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all’informazione, dall’altro, nonché di verificare se l’utilizzazione dell’immagine in parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non sia distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.

Nei casi di confine in cui l’uso dell’immagine altrui combini finalità informativo-culturali e finalità commerciali in senso lato, il giudice di merito deve condurre un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, potendo risultare prevalente l’interesse culturale-informativo pur in presenza di uno scopo di lucro: l’esimente dell’art. 97 l.d.a. va applicata se prevalgono le finalità culturali e va esclusa in caso di finalità meramente pubblicitarie o lucrative, poiché ritenere irrilevanti le finalità informative ogni volta che vi sia scopo di lucro riserverebbe il diritto di informazione alle sole iniziative prive di scopo di lucro. L’esito del bilanciamento è accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità sotto il paradigma della violazione di legge, mentre è censurabile l’omissione stessa del giudizio comparativo, che si traduce nell’affermazione generale e astratta della prevalenza dello scopo commerciale per il solo fatto della sua presenza.

L’esimente degli scopi didattici o culturali di cui all’art. 97 l.d.a. può essere integrata anche da un’opera di fiction che, avendo a oggetto la vita professionale di un personaggio storico, inserisca elementi romanzati della sua vita privata per esigenze di drammatizzazione e coerenza narrativa: la fiction è espressione del diritto di elaborazione artistica, che trova fondamento negli artt. 21 e 33 Cost., e gli scopi culturali non possono essere fatti coincidere con la sola cronaca giornalistica o con la ricostruzione storico-documentaristica. La chiave dell’esimente è il rapporto di strumentalità tra l’impiego dell’immagine altrui e il soddisfacimento di esigenze culturali, cui sono votate tanto le opere informative quanto quelle di intrattenimento.

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Finanziamento in pool e revocatoria dei rimborsi: legittimazione passiva della banca capofila e prova della scientia decoctionis. La pronuncia della Cassazione
Il contratto di finanziamento bancario in pool, privo di una disciplina legale propria, può essere congegnato dalle parti nel senso...

Il contratto di finanziamento bancario in pool, privo di una disciplina legale propria, può essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della banca capofila, in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta della parte finanziata pur agendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici; in tal caso anche il pagamento delle somme a titolo di restituzione del finanziamento è imputabile alla banca capofila, che è l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria fallimentare volta al recupero di quelle somme, salvo il regresso nei rapporti interni con le altre banche del pool. L’individuazione del soggetto passivo dipende dall’interpretazione del contratto, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, non per violazione dell’art. 67 l. fall.

Ove, in forza del contratto di finanziamento in pool, l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria dei pagamenti sia la banca capofila, non è configurabile un’obbligazione solidale tra questa e le altre banche partecipanti, sicché la transazione intervenuta tra la procedura concorsuale e una banca del pool diversa dalla capofila non rileva ai sensi dell’art. 1304 c.c. e non può essere invocata per ottenere il rigetto della domanda.

Nell’accertamento della scientia decoctionis il giudice di merito non può considerare provata la conoscenza dello stato di insolvenza in ragione dell’esito di altri giudizi relativi al medesimo debitore, allo scopo di assicurare l’uniformità delle proprie decisioni: gli artt. 115 e 116 c.p.c. consentono di utilizzare come prova atipica il materiale istruttorio proveniente da un diverso processo, non di ritenere provato un fatto perché un diverso processo ha avuto un determinato esito. La conoscenza dell’insolvenza da parte di altre banche del pool può essere utilizzata come fatto noto per risalire in via presuntiva alla conoscenza della capofila, purché con specifica motivazione e senza incorrere nel vizio di praesumptio de praesumpto; non costituiscono indizi di conoscenza l’esistenza di obblighi informativi contrattuali a carico del finanziato, in difetto di prova del loro adempimento, né l’impiego delle risorse di un prestito obbligazionario per fini diversi dalla riduzione dell’indebitamento bancario.

All’amministrazione straordinaria non si applicano i termini di prescrizione e decadenza dell’azione revocatoria introdotti dall’art. 69-bis l. fall., sia per le procedure instaurate anteriormente al 16 luglio 2006 sia, comunque, in ragione della specialità della disciplina dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella generale del fallimento; trova applicazione, in via analogica, la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c., il cui termine decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, che l’art. 49 d.lgs. n. 270/1999 pone quale condizione per l’esercizio dell’azione da parte del commissario straordinario; il riferimento alla dichiarazione dello stato di insolvenza contenuto nel comma 2 del medesimo art. 49 riguarda soltanto il computo a ritroso del periodo sospetto.

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Recesso dalla cooperativa e inerzia degli amministratori: natura decadenziale del termine ex art. 2532 c.c. La pronuncia della Cassazione
In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i...

In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deve intervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve attribuirsi natura decadenziale.

Gli amministratori della società cooperativa, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, non devono soltanto esaminarla ma anche provvedere su di essa, e sono tenuti a comunicare immediatamente al socio il provvedimento tanto nel caso in cui ravvisino l’inesistenza dei presupposti quanto in quello in cui ritengano legittimo il recesso, poiché è dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento che il recesso produce effetto sul rapporto sociale. Il loro potere è di apprezzamento vincolato all’esistenza dei presupposti di legge e di statuto, non discrezionale, e l’intervento del consiglio non configura un’accettazione contrattuale ma la condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale del socio; a fronte di una dichiarazione priva dell’indicazione della causa di recesso, gli amministratori possono limitarsi, nel termine, a prendere atto dell’incompletezza e a comunicarne l’inefficacia.

L’inerzia del consiglio di amministrazione sulla dichiarazione di recesso del socio cooperatore non può essere superata onerando il socio di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far accertare i presupposti del recesso: una simile soluzione aggraverebbe la posizione del socio, in contrasto con il principio, desumibile dall’art. 2437, ultimo comma, c.c. e applicabile anche alle cooperative, secondo cui l’esercizio del recesso non può essere escluso o reso più gravoso, e con la regola per cui il potere di verificare la corrispondenza dei fatti dedotti alle ipotesi di recesso spetta in via esclusiva agli amministratori, con intervento del giudice ammesso soltanto in seconda battuta sulla legittimità del diniego.

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Limiti soggettivi del rapporto di servizio e difetto di giurisdizione contabile sugli amministratori di società partecipata non in house
Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale,...

Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, esso, in ragione dell’autonoma personalità giuridica della società, è di regola configurabile in capo a quest’ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della stessa; non vi è pertanto spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, atteso che i danni derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, risolvendosi in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico.

La mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile: al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali, quelle cioè attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica, il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, poiché la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione. Ove la società partecipata non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.

L’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società, e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante, da quello che incide in via diretta e immediata sul valore della partecipazione dell’ente pubblico: mentre per il primo l’azione di responsabilità contabile è consentita soltanto qualora si sia in presenza di una società in house, per il secondo la giurisdizione prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla pubblica amministrazione.

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Responsabilità solidale delle imprese raggruppate in ATI per le obbligazioni assunte dalla società consortile di esecuzione
In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria,...

In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipe dell’ATI è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l’esecuzione dell’appalto, in applicazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Non rileva in senso contrario la circostanza che la società consortile sia dotata di personalità giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di imprese ne è privo.

Le parti contraenti con la stazione appaltante, o con il general contractor, si identificano con le imprese che hanno dato vita all’associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell’ATI, mentre la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate: la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. L’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all’ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori, è infatti quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate, allo scopo di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori valga a schermare tali forme di responsabilità, pregiudicando la specifica tutela offerta a favore sia dell’Amministrazione sia dei subappaltatori e dei fornitori.

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