Ai sensi del codice civile la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, comma 2, cod. civ.) e, in particolare, i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (art. 2426 n. 8 cod. civ.); norma sostanzialmente identica a quest'ultima è l'art. 20, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che disciplina la contabilità delle banche e degli altri istituti finanziari. In base all'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; infine, l'art. 106 TUIR detta le regole per le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti. Nell'ottica della corretta redazione del bilancio e della legittima deducibilità delle due differenti poste, l'esatto discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazioni dei crediti" è segnato dalla definitività del venire meno della voce: si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva. L'integrale svalutazione del credito non determina lo stralcio della posta dal bilancio (ossia la sua cancellazione, come avviene, invece, per le perdite sui crediti), poiché, in tale caso, il credito non è venuto meno né dal punto di vista giuridico - in quanto la pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti del debitore inadempiente - né dal punto di vista economico. Il credito conserva un proprio valore, non è definitivamente perso, è suscettibile di «ripresa di valore», per rivalutazione e per incasso, e può ancora essere soddisfatto tramite una procedura di recupero coattivo.
I crediti “incagliati” sono quelli vantati nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà economica e privi di liquidità; quelli “in sofferenza”, invece, sono vantati verso soggetti insolventi o ‘protestati’, e hanno ancora un valore di realizzo atteso (per quanto inferiore al valore nominale). In entrambi i casi siamo al di fuori sia dell’ipotesi della perdita di crediti (art. 101, comma 5, t.u.i.r.), in difetto del requisito della certezza della definitività della perdita, sia dell’ipotesi della svalutazione (art. 106 t.u.i.r.), poiché per i crediti “incagliati” è lo stesso istituto di credito a ritenere gli stessi esigibili (sussistendo solo una temporanea difficoltà del cliente/debitore), mentre per quelli “in sofferenza” difetta la condizione per la svalutazione integrale dei crediti, ovvero l’esistenza del rischio d'inesigibilità "ragionevolmente prevedibile" (ma non ancora definitiva) degli stessi (avendo ancora un valore di realizzo, anche se inferiore a quello nominale).
In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione, ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r. nella formulazione vigente ratione temporis, dei crediti ‘incagliati’, ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, mentre la svalutazione dei crediti ‘in sofferenza’, vantati verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertata giudizialmente), è possibile per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, di inesigibilità degli stessi.
Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.
Non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.
Deve ritenersi ammissibile un intervento adesivo dipendente, ove sussista un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. L’intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato), e tale interesse che muove il terzo va ravvisato - quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto – nella misura in cui la decisione resa inter partes verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite.
Alla luce dei principi di cui all’art. 1147 c.c., è in buona fede il possessore che ha acquistato la materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non dipenda da colpa grave. In materia di possesso la buona fede si presume, ancorché si tratti di una presunzione iuris tantum, e conseguentemente grava su chi contesti la buona fede del possessore l’onere di provarne la mancanza; inoltre, non occorre che la buona fede perduri per tutto il tempo del possesso, essendo sufficiente che vi sia al momento dell’acquisto.
I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. In caso di rivendica delle azioni non può dunque trovare applicazione l'art. 1148 c.c.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori riveste carattere solidale nei confronti di questi ultimi.
In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).
In materia di assicurazione della responsabilità civile, si distinguono le cd. “spese di soccombenza” - ossia quelle che l’assicurato è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, rientranti nell’obbligazione principale prevista dal primo comma dell'art. 1917 c.c. - e le cd. “spese di resistenza”, ossia quelle sostenute per resistere alla pretesa azionata, rientranti nell’obbligazione accessoria prevista dal terzo comma del medesimo articolo. L’assicurato ha dunque diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore sia delle prime - entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito –, sia delle seconde – in tal caso anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., poiché, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (1914 c.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore.
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.
L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società di persone, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo. Dunque, se nel semestre successivo al recesso, il socio receduto non si sia già visto liquidare la sua quota, l’intervenuto scioglimento della società attrae il suo diritto in quello – più ampio e generale – di liquidazione della propria quota alla luce dei principi applicabili alla fattispecie dello scioglimento della società.
In tema di valutazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione conseguente allo scioglimento della società, l’avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valore dell’azienda solo qualora si accerti che i beni aziendali, singoli o associati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effetto dell’interruzione della continuità dell’attività di impresa conseguente all’ingresso dell’impresa societaria nella fase di liquidazione, laddove, in caso contrario, l’avviamento medesimo va conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell’art. 2487 cod. civ.
Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. Ove non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l’amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera nomina alla carica di amministratore non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova; invero, il compenso dell’amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell’azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.
In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio.
Nel ricorso per Cassazione l'indicazione delle specifiche disposizioni che si intendono erroneamente applicate non è richiesta ove l’impugnazione consenta di individuare il principio di diritto che si assume violato.
Se è vero che il personaggio cinematografico in quanto tale è tutelabile giuridicamente, il suo plagio è da escludere allorquando ricorra una insufficiente caratterizzazione di esso rispetto a modelli di genere e, risultando il personaggio medesimo rappresentato da un unico attore, si abbia ragione di credere, anche a causa dei rinvii della pellicola a elementi caratterizzanti la figura di quell’interprete — e non a quella della creazione di fantasia — che il reale oggetto dell’attività di sfruttamento denunciata concerna proprio l’artista.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Nessun evento interruttivo si verifica pertanto in caso di omessa dichiarazione o notificazione, non potendo l'organo giudicante acquisire aliunde l'informazione circa l'avvenuta cancellazione della società.
Devono essere assoggettate alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. anche le garanzie fideiussorie dei soci prestate a favore della società poiché la nozione di finanziamento dei soci a favore della società non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma.
La postergazione disposta dall'art. 2467 cod. civ. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento da parte del socio di s.r.l., sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, concretizzata dalla norma nell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento. Da tanto discende, sul piano operativo, che il giudice, cui sia chiesto di verificare l’assolvimento dell’onere della prova in tema di applicazione della postergazione ex art 2467 cod. civ., deve procedere al riscontro dell’esistenza in atti di elementi probatori idonei a far ritenere dimostrati i presupposti legali per l’applicazione dell’istituto della postergazione.