L’art. 199, comma 2, l.fall., analogamente all’art. 38 l.fall. per il curatore, subordina la proposizione dell’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore alla cessazione dall’incarico del soggetto contro cui l’azione è diretta. L’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore può essere dunque proposta da altro commissario liquidatore nominato in sostituzione di quello cessato, anche se si tratti di un soggetto che, al pari dei commissari revocati, abbia rivestito, nel periodo oggetto di contestazione, la carica di componente del collegio dei liquidatori.
L’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato, prevista dall’art. 199, comma 2°, l.fall., al pari di quella, prevista dall’art. 38, comma 2°, l.fall., contro il curatore revocato, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale.