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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di risorse sociali
L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese...

L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese personalmente quale socio nei confronti di altro socio viola i doveri di corretta amministrazione ex art. 2476 c.c. ed è tenuto al risarcimento del danno in misura pari alle distrazioni operate.

Il debito degli amministratori verso la società in conseguenza del giudizio di responsabilità è un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.

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L’illegittimo utilizzo del cognome Lamborgini e l’ipotesi dell’ambush marketing
Non è conforme alla correttezza professionale l’inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso...

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

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Revoca in via cautelare del liquidatore
La sola istituzione formale in veste di liquidatore di una società è sufficiente a riconoscere il dovere di adempiere agli...

La sola istituzione formale in veste di liquidatore di una società è sufficiente a riconoscere il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dalla posizione assunta.

La revoca in via cautelare – per giusta causa – del liquidatore avviene in ottica di anticipazione degli effetti dell’azione di merito ex art. 2487 co. 4 c.c. quando sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.  Il primo requisito può essere relativo al diritto che il liquidatore realizzi la liquidazione del patrimonio sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Il secondo requisito necessario per poter esperire un’azione in via cautelare si rileva nel rischio, attuale e concreto, di reiterazione delle condotte costituenti il fumus boni iuris e quindi il presupposto legittimante l’azione anche nel merito. Nel caso della revoca del liquidatore, si tratta del rischio di subire un pregiudizio irreparabile poiché diretto a causare o aggravare l’insolvenza della società.

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Il periculum in mora deve essere sempre allegato e provato dalla parte
Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle...

Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se  il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.

La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l'uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.

La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.

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Decorrenza del termine per l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli amministratori
La disciplina dettata dall’art. 2385 c.c. (applicabile anche alle s.r.l.), secondo il quale la cessazione degli amministratori deve essere iscritta...

La disciplina dettata dall’art. 2385 c.c. (applicabile anche alle s.r.l.), secondo il quale la cessazione degli amministratori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, deve essere intesa nel senso che il termine per l’iscrizione decorre dal momento in cui la cessazione dall’incarico è efficace, perché diversamente l’amministratore potrebbe opporre la cessazione ai terzi, pur mantenendo ancora il potere di amministrare in prorogatio.

Sempre ai sensi dell’art. 2385 c.c., la rinuncia dall’incarico ha efficacia immediata, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione mentre, in caso contrario, la rinuncia ha efficacia dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori: in applicazione di tale principio, in caso di dimissioni di un componente di un consiglio di amministrazione composto da due soli membri, resta in carica solo la metà del consiglio e non la sua maggioranza, con la conseguenza che la cessazione dall’incarico del consigliere dimissionario non potrà essere iscritta nel registro delle imprese - nelle more della designazione del nuovo consigliere - non essendo divenute efficaci le dimissioni.

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L’attualità del valore economico delle informazioni riservate
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica...

Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.

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Indici di creatività dell’opera fotografica
Costituiscono indici della creatività dell’opera fotografica la presenza di aspetti artistici, cioè di particolari che ne disvelino la sensibilità dell’autore,...

Costituiscono indici della creatività dell’opera fotografica la presenza di aspetti artistici, cioè di particolari che ne disvelino la sensibilità dell’autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione, pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti, ad esempio, sui periodici specializzati del settore.

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Individuazione dell’oggetto nella cessione di ramo d’azienda
L’attività di noleggio è attività economicamente e giuridicamente distinta da quella di produzione e di vendita e, se non è...

L’attività di noleggio è attività economicamente e giuridicamente distinta da quella di produzione e di vendita e, se non è menzionata nella descrizione del compendio aziendale, non vi è ragione perché dovrebbe esservi ricompresa. Non se ne può peraltro desumere l’inclusione dal riferimento a “tutte le posizioni soggettive … nessuna esclusa”, perché le posizioni soggettive trasferite sono quelle relative “all’attività svolta dal ramo aziendale” e quindi tutte e sole quelle relative alla produzione [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda dell’attrice fondata sull’assunto che i contratti di noleggio di simulatori di guida sportiva fossero ricompresi nella cessione del ramo d’azienda inerente l’attività di produzione di simulatori di guida sportiva e l’attività di service ed assistenza post-vendita]

È vero che ciò che non è espressamente escluso segue l’azienda trasferita ma solo se la concerne; l’azienda trasferita è quella che viene dedotta in contratto, non ciò che di fatto il cedente possiede; nulla impedisce che il cedente trasferisca una parte dei suoi beni, sufficienti a costituire un compendio aziendale, e che ne trattenga un’altra parte, sufficiente o insufficiente che sia a svolgere attività d’impresa.

Quando, all’udienza di precisazione delle conclusioni, una parte chiede la discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell’art. 275 c.p.c., l’istanza deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, non potendo detta istanza essere semplicemente inserita nella memoria di replica. Le due modalità di riproposizione della richiesta non sono equivalenti, posto che la memoria di replica non viene esaminata al momento del suo deposito ma successivamente, quando la causa viene portata in camera di consiglio, con la conseguenza che l’accoglimento dell’istanza contenuta nella memoria di replica comporterebbe una dilatazione del procedimento, che la presentazione al presidente invece evita.

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Il patto parasociale quale contratto a favore di terzo
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la...

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

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Condizioni dell’azione di responsabilità e sua prescrizione, amministratore di fatto, business judgment rule e debito risarcitorio
L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui...

L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal giudice e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

La legittimazione del liquidatore giudiziale sussiste laddove il credito fatto valere rientri nel perimetro del piano concordatario.

Il termine quinquennale previsto nell’art. 2393, co. 4 c.c. va qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. Più precisamente, la disposizione va considerata quale sintesi, in relazione all’azione sociale di responsabilità, dei principi affermati in termini generali dagli artt. 2935, 2941, n. 7 e 2949 c.c. Da ciò le seguenti conseguenze: a) il termine ha natura prescrizionale e durata quinquennale; b) lo stesso può essere validamente interrotto con il compimento di atti a tal fine idonei ex art. 2943 c.c., secondo le regole generali della prescrizione; c) l’art. 2393, co. 4 non deroga all’art. 2935 c.c., ma ribadisce quanto affermato dall’art. 2941, n.7 in termini generali. Ciò significa che il dies a quo in caso di azione sociale dovrà computarsi dalla data del fatto dannoso, e con la sospensione prevista dall’art. 2941, n.7 c.c., in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra l’ente ed il suo organo gestorio.

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza.

L’estensione della disciplina prevista per gli amministratori ai sindaci non opera in modo completo, non trovando applicazione la causa di sospensione della prescrizione sancita dagli artt. 2941, n.7 e 2393, co. 4 c.c. Per tale motivo, il dies a quo dell’azione sociale di responsabilità va individuato secondo le regole ordinarie, e quindi a partire da quando il danno è divenuto percepibile dalla società. Occorre distinguere tra i danni manifestatisi prima del 2010 rispetto a quelli successivi, applicando ai primi la disciplina dell’art. 2409-sexies c.c. ed ai secondi il dettato dell’art. 15 del D. lgs. 39/2010.

La nettezza dell’atto introduttivo – sanzionata con la nullità dello stesso, nel caso in cui non sia rispettata – ha una funzione essenzialmente garantistica; di consentire, cioè, ai convenuti, una piena difesa, rispetto a fatti chiaramente indicati.

In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Essere sottoposti a sanzioni tributarie è un danno per la società; esporre la società a sanzioni tributarie è senza dubbio una condotta colposa degli amministratori.

La scelta tra più modalità di finanziamento, tra loro eterogenee, da parte dell’impresa rientra all’interno della discrezionalità riconosciuta agli amministratori. In linea con i principi generali che ne regolano la responsabilità, solo qualora tale scelta appaia del tutto illogica e inutilmente costosa per la società, è possibile ravvisare la responsabilità degli amministratori per inadempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della società.

Nonostante la modifica dell’art. 2381 c.c. avvenuta nel 2003 abbia effettivamente ristretto gli obblighi gravanti sugli amministratori privi di deleghe la cui violazione è fonte di responsabilità, è rimasto fermo il principio per cui questi sono tenuti ad “agire in modo informato”. Tale principio si declina tanto in un dovere di attivarsi, qualora emergano i cd. segnali di allarme o anomalia nell’ordinaria gestione societaria, quanto di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Il debito risarcitorio cui è tenuto l’amministratore per violazione dei propri doveri sociali dà, infatti, luogo ad un debito di valore, funzionale alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. E ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima indica unicamente l’entità del danno patrimoniale subito dal danneggiato.

Le transazioni su singole quote di obbligazione solidale esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 1304 c.c. (a differenza della transazione sull’intero debito) ed alle stesse non è possibile aderire per esimersi da responsabilità. Occorrerebbe poi accertare se l’importo della singola transazione sia superiore o inferiore all’astratta quota di debito gravante sul singolo debitore solidale. Nel caso in cui la transazione sia conclusa per un importo inferiore rispetto alla quota ideale di debito, infatti, andrà comunque detratta quest’ultima dal debito residuo e non la somma effettivamente percepita dal creditore tramite le transazioni.

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Le scritture contabili reciproche fra imprenditori e la ratio dell’art. 2467 c.c.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non...

Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.

Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.

In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.

L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.

La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.

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Responsabilità degli amministratori e dei sindaci: obblighi di verifica delle perizie di stima in sede di bilancio. Efficacia delle dimissioni non iscritte nel registro delle imprese e imputazione del danno da fideiussioni
Gli amministratori hanno l’obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio,...

Gli amministratori hanno l'obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio, (anche) i risultati delle perizie di valore asseverate allegate ai verbali di assemblea, al fine di garantire il rispetto dei principi di verità e correttezza. Tale obbligo discende dalla diligenza qualificata richiesta agli amministratori, ex art. 1176, co. 2, c.c., di svolgere il proprio incarico in ragione della peculiare prestazione loro affidata, con la conseguenza che l’assenza di rilievi critici da parte del presidente del collegio sindacale in sede assembleare non esonera gli amministratori dal dovere di procedere a valutare in autonomia le risultanze della perizia. Anche gli amministratori non delegati sono, infatti, tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. Parimenti, i sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori, anche con specifico riferimento alla verifica dei risultati delle perizie di stima.

Le dimissioni dalla carica di amministratore, in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385, co. 3, c.c., non sono opponibili ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2193, co. 1, c.c.

La responsabilità per il danno conseguente al mancato pagamento delle garanzie grava unicamente sugli amministratori che rivestivano la carica alla data di stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella degli amministratori che avevano cessato l’incarico in epoca antecedente.

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