Ricerca Sentenze
Segreti commerciali: misure di secretazione ragionevolmente adeguate e retroversione degli utili del concorrente
La conservazione delle informazioni tecniche e commerciali su server aziendali ai quali i dipendenti accedono con credenziali personali, che abilitano...

La conservazione delle informazioni tecniche e commerciali su server aziendali ai quali i dipendenti accedono con credenziali personali, che abilitano l’ingresso ad aree di specifica competenza, e l’adozione di accordi di riservatezza con i fornitori costituiscono misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete. Ai fini della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. non assume rilievo il fatto che si tratti di un sistema di protezione standard, posto che tali articoli non richiedono l’adozione delle migliori tecnologie di segretazione disponibili, ma soltanto l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.

L’uso di credenziali personali è da considerare misura adeguata, dal momento che consente di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e anche i dipendenti non assegnati al settore; rende il dipendente perfettamente edotto della riservatezza dei dati e del divieto implicito di diffusione degli stessi; consente di individuare nominativamente le persone che accedono ai dati e il momento degli accessi. Misure più sofisticate non sono richieste quando i dati non presentino un carattere di riservatezza eccezionale, e la circostanza che la protezione non sia sufficiente contro i comportamenti dolosi non ne esclude l’adeguatezza.

L’uso delle informazioni segrete richiede il consenso del titolare, e non quello di una sua filiale estera che abbia commissionato il prodotto; in mancanza di prova dell’esistenza anteriore di disegni diversi, depositati solo in corso di causa, si presume che tutta la produzione del concorrente fino a quel momento sia avvenuta con l’uso del know-how sottratto. Non spetta il risarcimento del valore delle informazioni, che non sono uscite dal patrimonio del titolare, né il lucro cessante senza prova dello sviamento di clientela, né il prezzo del consenso quando non sia ragionevole presumere che il concorrente avrebbe chiesto per anni la licenza di un know-how che poteva sviluppare in pochi giorni o settimane; per la stessa limitatezza dell’uso sono sproporzionati il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza.

La retroversione degli utili, che non ha natura risarcitoria ma funzione in parte compensatoria e in parte dissuasiva, si prescrive in dieci anni ed è dovuta dalla sola società che ha realizzato gli utili, e non dagli ex dipendenti, pur concorrenti nella sottrazione e nell’uso delle informazioni. Va commisurata al contributo che il know-how ha dato ai prodotti del concorrente, come i miscelatori industriali della società costituita da due ex dipendenti, applicando all’utile, stimato nel 20% del fatturato, la percentuale di apporto distinta tra i prodotti per i quali l’uso è stato significativo e quelli per i quali è stato marginale.

Il manuale tecnico dei prodotti non gode della tutela autorale in difetto di prova, e di adeguata allegazione, del suo carattere creativo, e la sua riproduzione parziale non integra concorrenza sleale quando non sia idonea a danneggiare l’azienda del titolare, come per il manuale destinato a una filiale dello stesso gruppo. Va cancellata ai sensi dell’art. 89 c.p.c. l’espressione sconveniente che attribuisca alla controparte un comportamento menzognero con un gergo inutilmente dispregiativo.

Leggi tutto
Rivendica del brevetto da parte dell’inventore: prova dell’accordo di licenza o fiduciario e spese del terzo chiamato
Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione...

Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione di decadenza per il decorso del biennio dalla concessione la domanda va esaminata nel merito. La cessione o la licenza del brevetto non richiedono la forma scritta e possono essere provate con testimoni e presunzioni, nei limiti degli artt. 2721 ss. c.c.; tuttavia, quando l’accordo allegato dall’attore si articoli in più pattuizioni specifiche, come la titolarità della privativa in capo all’inventore, lo sfruttamento economico alla società senza potere di disposizione, la ripartizione delle spese di brevettazione e la successiva valutazione dell’invenzione, ciascuna di esse deve essere partitamente dimostrata. Non basta una generica dichiarazione, di contenuto valutativo, attribuita al legale rappresentante della società e rivolta a un terzo, e depone contro la ricostruzione dell’attore l’aver agito solo anni dopo aver appreso l’intestazione del brevetto alla società, amministrata dal figlio, e soltanto dopo la sua cessione a terzi.

La domanda subordinata fondata sull’intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto alla società, con pactum fiduciae di ritrasferimento, richiede la prova del contenuto dell’accordo sottostante all’interposizione reale e va rigettata quando tale prova manchi del tutto e la ricostruzione sia incompatibile con quella proposta in via principale; lo stesso vale per la pretesa di comproprietà della privativa fondata su un’asserita società di fatto con la titolare. Il conferimento del brevetto in società non deve necessariamente avvenire al momento della costituzione, sicché è plausibile la ricostruzione secondo cui l’inventore, socio di fatto della società attraverso la partecipazione e la carica del figlio, vi abbia conferito la titolarità dell’invenzione, rimanendone il designato inventore.

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, cessionario del brevetto, sono poste a carico dell’attore soccombente che ne abbia chiesto la chiamata, ancorché questi non abbia proposto domande nei suoi confronti; non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando l’infondatezza della domanda sia emersa solo all’esito dell’istruttoria orale e documentale.

Leggi tutto
Sequestro conservativo del creditore sociale contro l’amministratore di s.r.l.: sottrazione di marchi e quantificazione del danno
Il sequestro conservativo sui beni personali dell’amministratore di s.r.l., richiesto dal creditore sociale a tutela dell’azione ex art. 2476, comma...

Il sequestro conservativo sui beni personali dell’amministratore di s.r.l., richiesto dal creditore sociale a tutela dell’azione ex art. 2476, comma 6, c.c., presuppone la verosimile esistenza del credito verso la società, che può risultare anche da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarlo e la verosimile violazione, anche solo colposa, degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale gravanti sull’amministratore.

Integra la violazione di tali obblighi la fuoriuscita non giustificata di asset aziendali di valore, come marchi, segni distintivi, domini internet e account di posta elettronica, e il loro successivo utilizzo da parte di altra società riconducibile all’amministratore o ai suoi familiari, senza che occorra accertare l’esistenza di una vera e propria cessione occulta di azienda ex art. 2555 c.c.; sono irrilevanti in sede cautelare le allegazioni del resistente su condotte scorrette imputabili al creditore. Il periculum in mora può desumersi dall’esiguità e dalla difficile liquidabilità dei beni dell’amministratore, nonché dalla verosimile commissione di condotte distrattive.

Ai fini della quantificazione della misura, la responsabilità dell’amministratore verso i creditori ha natura risarcitoria e non solidale per l’intero debito sociale, sicché non gli è addebitabile l’incapienza della società indipendente dalla sua condotta: l’importo del sequestro va determinato equitativamente in relazione al danno verosimilmente riconducibile alla condotta, riducendo la domanda che ecceda l’importo del credito e dei suoi accessori, e il quantum sarà accertato nel merito mediante giudizio controfattuale.

Leggi tutto
Sequestro conservativo della liquidazione giudiziale contro gli ex amministratori: carica “di favore” e limite della domanda
In sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso dalla liquidazione giudiziale nei confronti degli ex amministratori di una società,...

In sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso dalla liquidazione giudiziale nei confronti degli ex amministratori di una società, il requisito del fumus boni iuris si ritiene sussistente qualora l'azione di responsabilità si fondi su elementi contabili e documentali non controvertibili, quali esborsi privi di giustificazione causale verso società terze e ammanchi di cassa risultanti dalle scritture contabili. A fronte di tali prove, grava sugli amministratori convenuti un onere probatorio rigoroso, non essendo sufficienti a contrastare la pretesa creditoria mere allegazioni difensive, sfornite di riscontro documentale e scarsamente verosimili, come la qualificazione della società beneficiaria dei bonifici quale «braccio operativo» della fallita, smentita dalla revoca del contributo pubblico trasferito, dall’assenza di contratti e di tracce dell’attività e dal silenzio della beneficiaria, che avrebbe avuto interesse a esibirli; la prosecuzione dei bonifici da parte dell’amministratore subentrato conferma il carattere preordinato della condotta. La qualifica di amministratore meramente “formale” o “di favore” è giuridicamente irrilevante, poiché chi assume la carica risponde per legge della gestione, specialmente in presenza di ingiustificati spostamenti patrimoniali. Il periculum in mora può essere desunto sia dalla condotta gestoria non rigorosa, che non offre garanzie per il futuro, sia dalla oggettiva insufficienza della garanzia patrimoniale degli amministratori a soddisfare il credito risarcitorio del ceto creditorio.

In relazione al quantum, anche in sede cautelare va rispettato il principio della domanda, sicché il sequestro è concesso nei limiti degli importi indicati dalla curatela, che si sia limitata a imputare gli esborsi privi di giustificazione causale, qualificabili come indebito oggettivo, senza far valere in questa fase ulteriori profili di responsabilità bisognosi di istruttoria; il sequestro può essere eseguito sui soli beni e diritti suscettibili di successivo pignoramento.

Leggi tutto
Sulla qualifica di amministratore di fatto nell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In materia di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, terzo comma, c.c., ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di...

In materia di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, terzo comma, c.c., ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è necessario che siano specificamente allegati e provati elementi sintomatici di una ingerenza sistematica, continuativa e non occasionale del soggetto nella gestione e nell’organizzazione della società, mediante iniziative di natura gestoria, negoziale, commerciale ed amministrativa, talmente ampie, diffuse, incisive e penetranti da determinare, orientare e condizionare l’andamento e l’operatività stessa dell’impresa.

Leggi tutto
Uso pubblicitario dell’immagine della modella oltre la licenza: legittimazione dell’agenzia e prezzo del consenso
L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato...

L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.

Leggi tutto
Versamenti del socio e prova del mutuo in assenza di contratto scritto
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza di un rapporto di mutuo può essere desunta dal complesso degli elementi emergenti dalla concreta attuazione del rapporto – i versamenti effettuati dal socio, le restituzioni parziali operate dalla società in costanza di rapporto sociale, che non troverebbero altra spiegazione, l’appostazione nei bilanci di un debito verso soci per finanziamento infruttifero e postergato e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento della somma residua – restando irrilevante la mancanza di un contratto scritto. In difetto di tempestiva e specifica contestazione dell’esistenza del rapporto, e a fronte della mera allegazione di fatti estintivi del credito, il rapporto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché la deduzione di un fatto estintivo presuppone logicamente che il debito sia sorto.

L’asserita rinuncia implicita al credito residuo per finanziamenti, che sarebbe stata convenuta tra il socio cedente e il socio cessionario in occasione della cessione delle quote, deve essere provata da chi la invoca e non può essere desunta né dal mero decorso del tempo tra i versamenti e la richiesta di restituzione né dal deterioramento dei rapporti personali tra le parti.

Leggi tutto
Divieti di concorrenza del socio e del cedente e concorrenza sleale: cessione di quote e cessione d’azienda
Il divieto di concorrenza di fonte legale, sia esso conseguenza della cessione di azienda (art. 2557 c.c.) o dell’assunzione della...

Il divieto di concorrenza di fonte legale, sia esso conseguenza della cessione di azienda (art. 2557 c.c.) o dell’assunzione della qualità di socio di società in nome collettivo (art. 2301 c.c.), è un effetto naturale di tali negozi, volto a preservare la razionalità economica della cessione o la correttezza dei rapporti societari, e vieta un’attività altrimenti lecita; la disciplina della concorrenza sleale costituisce invece una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, imperniata sulla correttezza professionale tra imprese, che nasce dalla legge e si rivolge a tutti i consociati. Tale diversità strutturale si riverbera sugli elementi costitutivi delle domande: la violazione degli artt. 2301 e 2557 c.c. è integrata dal compimento di atti di concorrenza in sé, anche se leciti per chi non sia vincolato dal patto, mentre la violazione dell’art. 2598 c.c. richiede che gli atti siano caratterizzati da profili di scorrettezza, come l’invio al coniuge, subagente di un’agenzia assicurativa concorrente, degli elenchi dei clienti della società e l’interposizione nelle loro disdette, illecito vietato a chiunque e quindi sia prima sia dopo l’uscita dalla società.

La cessione di quote è equiparabile alla cessione di azienda ai fini dell’art. 2557 c.c. soltanto quando produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto a un altro nella conduzione della struttura aziendale, come nella cessione dell’intera partecipazione o di quella largamente maggioritaria del socio dominante; va invece esclusa quando l’operazione realizzi una forma di recesso o di smobilizzo della partecipazione, come la cessione della quota di uno dei tre soci amministratori di s.n.c. agli altri due, poiché il trasferimento concerne le sole quote e non, neppure indirettamente, il complesso aziendale. Il socio uscente risponde tuttavia ex art. 2301 c.c. degli atti di concorrenza compiuti manente societate, e il danno da sviamento va liquidato al netto del fisiologico tasso di disdette dei contratti assicurativi, senza riconoscimento di danni futuri privi di fondamento oggettivo; l’art. 2557 c.c. presuppone inoltre l’inizio di una nuova impresa, e non si applica al trasferimento della clientela verso l’attività già svolta dal coniuge.

Le azioni fondate sugli artt. 2301 e 2598 c.c. spettano alla sola società danneggiata, e i soci acquirenti non possono ottenere un secondo risarcimento, che li locupleterebbe, né ricavare dalla buona fede un obbligo di non concorrenza del cedente che il contratto di cessione delle quote non preveda. La copia di e-mail disconosciuta resta liberamente valutabile con gli altri elementi di prova, e l’eventuale illecita acquisizione non la rende inutilizzabile nel processo civile; la contestazione meramente negatoria degli elenchi dei clienti trasferiti, da parte di chi è vicino alla prova, non ha la specificità richiesta dall’art. 115 c.p.c. L’inibitoria riguarda le condotte future, mentre quelle accertate sono ristorate dal risarcimento.

Leggi tutto
Revocatoria della cessione di quote di s.r.l.: prova presuntiva della scientia damni e iscrizione della sentenza nel registro
La domanda di simulazione assoluta della cessione di quote può essere proposta in via alternativa o subordinata rispetto alla revocatoria,...

La domanda di simulazione assoluta della cessione di quote può essere proposta in via alternativa o subordinata rispetto alla revocatoria, ma va respinta quando gli indizi addotti non siano congruenti, come una convivenza limitata a pochi mesi, il deposito del marchio della società da parte del cedente dopo la cessione, spiegabile con accordi interni, o il pagamento in contanti di un prezzo modesto.

Nell’azione revocatoria ordinaria delle cessioni di quote di s.r.l. compiute dal debitore, rimasto impossidente, in favore di persona a lui legata da rapporti personali e di convivenza, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, l’evidente sproporzione tra i corrispettivi pattuiti e il valore effettivo delle quote accertato dal consulente tecnico corrobora sul piano oggettivo l’eventus damni. Unitamente alla vicinanza temporale degli atti al sorgere del credito e ai rapporti pregressi e successivi tra le parti, essa dimostra in via presuntiva la scientia damni dell’acquirente richiesta dall’art. 2901 c.c.

È iscrivibile nel registro delle imprese la sentenza che accoglie l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di una cessione di quote di s.r.l., una volta divenuta definitiva trattandosi di pronuncia costitutiva: a fronte di orientamenti di merito non univoci, che si richiamano ora al principio di tassatività ora a quello di completezza delle iscrizioni, e ferma la prevalente ammissibilità dell’iscrizione della sentenza di simulazione, che caduca l’atto tamquam non esset, la soluzione positiva si giustifica non solo in ragione del principio di completezza, ma anche in considerazione degli effetti dell’iscrizione sulle vicende circolatorie successive ex art. 2470, comma 3, c.c., estensivamente interpretato, poiché l’iscrizione, intesa quale formalità quantomeno pubblicitaria, è in grado di incidere sulla buona fede del successivo acquirente ai sensi degli artt. 2193, comma 2, e 2901, ultimo comma, c.c.; la pronuncia è inoltre preordinata a una procedura esecutiva il cui pignoramento è a sua volta iscrivibile ex art. 2471 c.c.

Leggi tutto
Persona giuridica amministratrice senza rappresentante designato e diligenza nella riscossione dei crediti sociali
In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica...

In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica non può determinare l’impossibilità di individuare un soggetto a cui imputare la responsabilità per atti di mala gestio. Diversamente opinando, le norme in tema di responsabilità degli amministratori sarebbero facilmente eludibili mediante la semplice astensione dall'indicare una persona fisica chiamata in concreto a svolgere l’attività gestoria. Conseguentemente, rappresentante della persona giuridica amministratrice è colui che, di fatto, abbia esercitato la funzione di amministratore.

Nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le formalità dell’art. 2361, comma 2, c.c., ivi inclusa la mancata designazione del rappresentante persona fisica, l’imputazione degli atti ricade sulla persona fisica che ha agito. Tale soggetto assume la qualifica di socio di fatto e di amministratore di fatto della società di persone, con conseguente assoggettamento alle responsabilità di tale carica, ivi inclusa la responsabilità di cui all’art. 2260 c.c., anche per la gestione della s.a.s. anteriore alla sua trasformazione in s.r.l.; la circostanza che i soci di società di persone rispondano illimitatamente dei debiti sociali non esclude l’azione risarcitoria per mala gestio. Tale principio opera a fortiori in caso di società in accomandita semplice, nelle quali l’attività di immistione comporta l’assunzione di responsabilità illimitata.

Non costituisce condotta diligente di riscossione di crediti sociali – e non consente pertanto l’esonero da responsabilità per mala gestio – il mero invio di una richiesta di pagamento priva di una precisa quantificazione del debito e rimasta priva di riscontro; il mancato recupero dei canoni di affitto d’azienda dovuti da una società amministrata dalla stessa persona che gestiva di fatto la concedente costituisce condotta non semplicemente negligente ma dolosa.

L’azione ai sensi dell’art. 2260 c.c. contro l’accomandatario si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica, che per l’amministratore in carica fino alla trasformazione in s.r.l. coincide con quest’ultima, e l’esautorazione dalla gestione non si prova con patti parasociali che riguardino la diversa società affittuaria. I coobbligati non possono profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. della transazione conclusa da un condebitore limitatamente alla propria quota, e il pagamento di una somma inferiore a tale quota non riduce il debito residuo nella misura pagata; nei rapporti interni, in mancanza di elementi per differenziare gli apporti, i due amministratori responsabili sono condebitori in parti uguali. Non costituisce invece danno risarcibile, nell’azione ai sensi dell’art. 2476 c.c. per il periodo successivo alla trasformazione, la sola impossibilità di verificare la sussistenza di crediti risultanti dalla contabilità.

È revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. la vendita ai figli della nuda proprietà di un immobile, con riserva di usufrutto, stipulata dall’amministratrice dopo il fallimento e gli incontri con la curatela, perché sostituisce al bene un credito al prezzo di cui non è provato il pagamento; la consapevolezza del pregiudizio dei figli, in parte conviventi, si desume dal rapporto familiare.

Leggi tutto
Responsabilità dell’amministratore unico tra perdita del capitale, obblighi conservativi e danno da dissesto
L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di...

L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di ricapitalizzazione, non accerti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e non limiti la gestione ai fini conservativi ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma faccia proseguire alla società lo svolgimento dell’attività caratteristica per più esercizi, come si desume dalle dichiarazioni IVA presentate negli anni successivi alla perdita del capitale, risponde dei danni che ne sono derivati alla società e ai creditori.

Ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., quando è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o i netti patrimoniali non possono essere determinati a causa della loro irregolarità, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura: l’assenza di bilanci depositati per gli esercizi successivi alla perdita del capitale e la mancata consegna al curatore dei libri contabili e sociali integrano il presupposto per l’applicazione di tale criterio, con accoglimento integrale della domanda quando il curatore abbia limitato la pretesa a un importo inferiore al deficit accertato. Se il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite liquidate a carico del convenuto soccombente sono versate all’Erario.

Leggi tutto
Patto di non concorrenza nella cessione di quote: interpretazione delle deroghe, penale e storno di dipendenti
La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un...

La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un settore merceologico, stabilisca un elenco di clienti per i quali “non vige alcun patto di non concorrenza” limitatamente a determinati prodotti, non può assumere altro plausibile significato se non quello di rendere accessibili detti prodotti anche al cessionario. Per ottenere un diverso risultato interpretativo, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere una clausola che prevedesse chiaramente ed esplicitamente, da un lato, il persistere del divieto di commercializzazione a carico dei cessionari e, dall’altro lato, la creazione di un’ulteriore area di commercializzazione esclusiva a favore dei cedenti, estesa anche ai prodotti di cui all’elenco. In mancanza di una previsione esplicita di siffatto contenuto, deve ritenersi che l’espressione “non vige alcun patto di non concorrenza” identifichi un’area di libera concorrenza tra le parti rispetto ai clienti di cui all’elenco; l’interpretazione della clausola accertata da precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti vincola il giudice del successivo giudizio, limitato all’accertamento in fatto delle nuove violazioni dedotte. La penale convenuta per la violazione del patto può essere ridotta ex art. 1384 c.c. quando le violazioni accertate siano quantitativamente poco significative e di modesto valore economico.

In tema di storno di dipendenti, il presupposto affinché possa ritenersi sussistente la condotta anticoncorrenziale non è il semplice passaggio dei dipendenti alla società in concorrenza. Infatti, il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all’autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).

Leggi tutto
logo