A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.
Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.
Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in tema di invalidità applicabile alle deliberazioni positive, potendo, quindi, anch’esse essere impugnate in presenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, purché sussista un concreto interesse alla loro rimozione.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cosicché, l’interesse all’annullamento della decisione di rigetto deve ricollegarsi all’interesse alla produzione in via giudiziale degli effetti che sarebbero scaturiti dalla proposta respinta.
All’autorità giudiziaria è precluso l’esercizio di un potere di fatto spettante all’assemblea, pertanto, in caso di impugnazione di delibera negativa, il Tribunale non può mai sostituire la propria volontà e determinazione a quella manifestatasi attraverso gli organi sociali: l’eventuale accertamento della invalidità del voto contrario espresso dal socio non potrebbe mai condurre alla sostituzione del deliberato assembleare di contenuto, potendo al massimo produrre gli effetti delle azioni di mero accertamento.
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.
Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – deve allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto. Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali, in tema di an debeatur e di quantum; il ristoro economico va limitato ai danni rispetto ai quali si dimostrino: 1) l'esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione tra i danni ed una condotta dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile, che incida sul patrimonio sociale. L'attività di impresa, infatti, è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai essere considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore.
In ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, deve allegare e provare che, successivamente alla perdita di capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico commerciale e compiute fuori da una logica meramente conservativa, individuare tali iniziative e indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi.
Devono essere ritenuti responsabili per inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. gli amministratori di una società per azioni che abbaino omesso di contabilizzare delle passività che avrebbero dovuto essere iscritte in bilancio. Le passività rappresentate da debiti non certi nell’esistenza ma probabili debbono essere iscritte nel “fondo rischi” (a tal fine deve considerarsi “probabile” la passività, il cui verificarsi si ritiene più verosimile del contrario con probabilità superiore al 50%). La definizione del grado di probabilità è rimessa alla valutazione discrezionale degli amministratori, ma tale valutazione deve essere ancorata a elementi oggettivi e sorretta da una congrua motivazione e non è prudente escludere detta probabilità nel caso in cui pendano procedimenti per impugnazione di cartelle esattoriali in cassazione, circostanza che non implica di per sé fondatezza dei gravami; in assenza di alcun concreto elemento di dubbio sulla correttezza delle decisioni, deve ritenersi che il verificarsi delle passività dovesse considerarsi più probabile che non il suo contrario. La quantificazione del danno deve avvenire secondo la prescrizione di cui all’art. 2486 comma 3 c.c., raffrontando il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento con il patrimonio netto determinato alla data di cessazione dell’incarico di ciascun amministratore.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.
La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.
In tema di s.r.l. il conferimento dell’unico ramo d’azienda operativo in una società controllata, anche se costituita ad hoc, integra una decisione riservata inderogabilmente ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando comporta la perdita dell’operatività diretta della conferente e si traduce in una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ne consegue che l’atto compiuto dall’amministratore in assenza del previo passaggio deliberativo assembleare non costituisce un mero atto ultra vires, ma è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con conseguente obbligo di restituzione dell’azienda conferita.
I documenti tecnici, privi del carattere di segretezza, costituiscono, comunque, patrimonio aziendale tutelabile come know how, la cui acquisizione è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. quando le informazioni siano state scorrettamente acquisite e siano idonee a danneggiare l’altrui azienda; l’effettivo pregiudizio non è richiesto ed è sufficiente un pericolo di danno.
L’acquisizione di clientela mediante l’uso di informazioni commerciali e tecniche riservate integra una pratica scorretta, idonea a cagionare un danno al concorrente e costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c.
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.
In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli amministratori . La norma in esame richiede, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che il socio “intenzionalmente” decida o autorizzi il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; è pertanto onere della parte che ne invoca la responsabilità dimostrare la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società/ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, dimostrare la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge e dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze. L’antigiuridicità dell’atto si configura anche qualora questo, di per sé lecito perché non contrario a legge/norme imperative, risulti dannoso o, comunque, privo di un vantaggio apprezzabile per la società.