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Azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori: onere della prova e danno risarcibile
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario in quanto in essa confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392 – 2393 c.c., sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall’art. 2394 c.c., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.

Il termine di prescrizione è quinquennale; nell’azione sociale di responsabilità viene sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore, mentre nell’azione esercitata ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussistendo una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori per condotte di mala gestio, tanto quando agisca la società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare, è tenuto ad allegare e dimostrare sia l’esistenza di un danno attuale e concreto (ossia il depauperamento del patrimonio societario) di chi si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore, mentre incombe su costui l’onere di far emergere l’inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell’evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto.

Non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica una effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali in tema di an e quantum debeatur; il ristoro economico va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva o omissiva) dell’amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile che incida sul patrimonio sociale. Ciò trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe trovare accoglimento nel caso di mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146 L.F., la mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni e sempre che il ricorso ad esso sia logicamente plausibile e l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all’amministratore medesimo.

L’irregolare tenuta delle scritture contabili non consente al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa possa essere addotta essa stessa come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell’espletamento dei compiti del curatore e dall’aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell’insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa non li determina; ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.

Dall’eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell’amministratore.

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, potendo essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate da condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.

Integra condotta distrattiva il prelievo dal conto cassa contanti privo di giustificazione, ove l’operazione contabile mascheri uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione ufficiale, determinando un danno al patrimonio sociale imputabile all’amministratore.

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Legittimità clausola esclusione del socio di società consortile nel caso di apertura di procedura concorsuale
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a...

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a suo carico di procedura concorsuale in ragione dello scopo della società consortile, atteso che l'apertura di una procedura concorsuale determina l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile. Non è pertinente il richiamo all’art. 45 l.f. (oggi artt. 96 e 145 CCII) nel senso di invocare l’inopponibilità della delibera di esclusione trattandosi di un atto di risoluzione dal contratto associativo e non di atto dispositivo patrimoniale soggetto a formalità ai fini dell’opponibilità; né possono essere invocate le norme concorsuali in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo (artt. 169-bis e 186-bis l.f., oggi artt. 97 e 172 CCII) in quanto contratto associativo a comunione di scopo e non a prestazioni corrispettive, con conseguente legittimità dell’esclusione del socio anche in pendenza della procedura.

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Rischio di confusione, famiglia di marchi, marchio notorio e periculum nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione del marchio
In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti...

In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l'uso effettivo sul mercato - in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute - di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una "famiglia" di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.

Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente - che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé - ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva - tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.

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Del principio di costanza dei criteri di valutazione nella redazione del bilancio: regola ed eccezione
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile,...

Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società e verso i singoli soci e terzi
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei...

A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.

Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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Delibere assembleari negative, impugnabilità e limiti del sindacato giudiziale
Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in...

Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in tema di invalidità applicabile alle deliberazioni positive, potendo, quindi, anch’esse essere impugnate in presenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, purché sussista un concreto interesse alla loro rimozione.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cosicché, l’interesse all’annullamento della decisione di rigetto deve ricollegarsi all’interesse alla produzione in via giudiziale degli effetti che sarebbero scaturiti dalla proposta respinta.
All’autorità giudiziaria è precluso l’esercizio di un potere di fatto spettante all’assemblea, pertanto, in caso di impugnazione di delibera negativa, il Tribunale non può mai sostituire la propria volontà e determinazione a quella manifestatasi attraverso gli organi sociali: l’eventuale accertamento della invalidità del voto contrario espresso dal socio non potrebbe mai condurre alla sostituzione del deliberato assembleare di contenuto, potendo al massimo produrre gli effetti delle azioni di mero accertamento.

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Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote: presupposti
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla...

L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.

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Sulla congruità dei compensi degli amministratori
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un...

La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.

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Responsabilità degli amministratori: prova del danno, nesso eziologico e criteri di quantificazione
Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima...

Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – deve allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto. Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali, in tema di an debeatur e di quantum; il ristoro economico va limitato ai danni rispetto ai quali si dimostrino: 1) l'esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione tra i danni ed una condotta dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile, che incida sul patrimonio sociale. L'attività di impresa, infatti, è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai essere considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore.

In ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, deve allegare e provare che, successivamente alla perdita di capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico commerciale e compiute fuori da una logica meramente conservativa, individuare tali iniziative e indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi.

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Mancata contabilizzazione di passività derivanti da cartelle esattoriali e responsabilità sociale degli amministratori
Devono essere ritenuti responsabili per inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. gli amministratori di...

Devono essere ritenuti responsabili per inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. gli amministratori di una società per azioni che abbaino omesso di contabilizzare delle passività che avrebbero dovuto essere iscritte in bilancio. Le passività rappresentate da debiti non certi nell’esistenza ma probabili debbono essere iscritte nel “fondo rischi” (a tal fine deve considerarsi “probabile” la passività, il cui verificarsi si ritiene più verosimile del contrario con probabilità superiore al 50%). La definizione del grado di probabilità è rimessa alla valutazione discrezionale degli amministratori, ma tale valutazione deve essere ancorata a elementi oggettivi e sorretta da una congrua motivazione e non è prudente escludere detta probabilità nel caso in cui pendano procedimenti per impugnazione di cartelle esattoriali in cassazione, circostanza che non implica di per sé fondatezza dei gravami; in assenza di alcun concreto elemento di dubbio sulla correttezza delle decisioni, deve ritenersi che il verificarsi delle passività dovesse considerarsi più probabile che non il suo contrario. La quantificazione del danno deve avvenire secondo la prescrizione di cui all’art. 2486 comma 3 c.c., raffrontando il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento con il patrimonio netto determinato alla data di cessazione dell’incarico di ciascun amministratore.

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Sviamento di clientela: violazione ex artt. 98 C.p.i. e 2598 c.c.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non...

In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.

La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.

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