Ricerca Sentenze
Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si...

Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associate, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato – si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.. A tal fine, costituisce grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento, da parte dell’associante, dei fini a cui la gestione dell’affare è preordinata, ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

Leggi tutto
I criteri di intepretazione della rivendicazione brevettuale a mezzo descrizione ex art. 52 c.p.i.
Ai sensi dell’art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata,...

Ai sensi dell'art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata, fornisce (o offre di fornire), a soggetti non autorizzati, “i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione”.

Le rivendicazioni [brevettuali] vanno interpretate a mezzo della descrizione (articolo 52, comma secondo, c.p.i.).

L'applicazione dei canoni della descrizione, a specificazione della rivendicazione, ha un limite, che risponde al parametro astratto, di politica del diritto: cioè che la “interpretazione della rivendicazione a mezzo descrizione” (comma 2 dell’articolo 52) non deve creare incertezze, cioè occorre che tale disposizione sia intesa “in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (comma terzo dell’articolo 52 cit.).

Il comma terzo vuole evitare che, attraverso inaspettati allargamenti delle rivendicazioni (a mezzo di descrizioni semioticamente non chiare) si creino aloni di incertezza sull’ambito della protezione.

Leggi tutto
La valutazione del rischio di confusione tra due segni va condotta in via sintetica e unitaria
Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne...

Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l'assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

 

Leggi tutto
Contraffazione di marchio ex art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.: prevalenza del nucleo essenziale del segno e irrilevanza di elementi accessori
Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l’utilizzo da parte di un’impresa concorrente di...

Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l'utilizzo da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo che riproduce l'elemento centrale e caratterizzante di un marchio altrui registrato, in presenza di identità dei servizi offerti. Ai fini del giudizio di confondibilità, la quasi totale sovrapponibilità del nucleo essenziale del segno prevale sull'aggiunta di elementi secondari e marginali, quali un numero o un'indicazione geografica, che non sono idonei a elidere il rischio di confusione per il pubblico.

L'utilizzo, per servizi identici (nella specie, ristorazione), di un segno quasi totalmente sovrapponibile all'elemento centrale e distintivo di un marchio altrui registrato integra la fattispecie della contraffazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b),c.p.i. .In tale contesto, le condotte di concorrenza sleale confusoria possono ritenersi assorbite nell'illecito di contraffazione del marchio.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell’attività a seguito della perdita del capitale sociale
L’accertamento della perdita del capitale sociale e della mancata successiva ricostituzione costituisce il presupposto per la violazione dell’art. 2486 c.c.,...

L'accertamento della perdita del capitale sociale e della mancata successiva ricostituzione costituisce il presupposto per la violazione dell’art. 2486 c.c., che, al primo comma, prescrive che, al verificarsi di una causa di scioglimento, ovvero, quella di cui all’art. 2484 n. 4) c.c., gli amministratori conservino sì poteri gestori, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

 

Leggi tutto
Annullabilità della delibera assembleare per abuso della regola di maggioranza
In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto...

In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse della società - in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".

Leggi tutto
Natura della responsabilità del liquidatore ed onere della prova
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono...

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.

La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

Leggi tutto
Cessione d’azienda: presupposto della responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del...

Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Così individuato l’oggetto necessario della cessione, ai sensi dell’art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova. Tuttavia, l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite. Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi può essere data anche con testimonianze e presunzioni.

In caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo. Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza.

Deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata. La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c. Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.

Leggi tutto
Diritto di accesso alla documentazione sociale e dovere di riservatezza del socio
Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio...

Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio per aver colposamente consentito l’accesso ai documenti), una volta che ha ricevuto la documentazione, è insito nella lettera dell’art. 2476, comma 2, c.c.

Leggi tutto
Il patto parasociale integra la fattispecie del contratto a favore di terzo
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la...

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

 

Leggi tutto
Contratto autonomo di garanzia ed eccezione di dolo generale
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia...

In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. La garanzia “a prima richiesta”, infatti, comporta che il pagamento debba essere effettuato su semplice richiesta del beneficiario, senza che possano essere opposte, in via immediata, le eccezioni relative al rapporto principale. L’eventuale indebita percezione della somma potrà essere fatta valere solo successivamente dal debitore, mediante azione di ripetizione. Tale meccanismo attribuisce dunque al creditore (anche solo asserito) la possibilità di incamerare la somma garantita come se si trattasse di una cauzione, trasferendo sul debitore l’onere di agire giudizialmente per ottenerne la restituzione, e ponendolo quindi nella posizione processuale – meno favorevole – di attore.

La giurisprudenza ha tuttavia individuato un limite a questo principio, riconoscendo la proponibilità della cosiddetta “exceptio doli generalis”, invocabile sia dal garante (tipicamente l’istituto bancario) sia dal debitore. Si tratta di un’eccezione di origine pretoria, configurabile nei casi in cui l’escussione risulti manifestamente fraudolenta, ad esempio perché fondata su un credito già estinto, su un titolo inesistente o comunque su pretese palesemente abusive.

Leggi tutto
logo