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Sospensione ex art. 2378 c.c. di delibere conformi al piano di concordato: comparazione degli interessi
Il sospetto di manovre abusive a danno dei soci di minoranza per effetto di una deliberazione assembleare può dirsi escluso...

Il sospetto di manovre abusive a danno dei soci di minoranza per effetto di una deliberazione assembleare può dirsi escluso quando essa risulti del tutto conforme, nei suoi esiti finali, a quanto previsto in un piano di concordato preventivo omologato [nella specie, azzeramento e ricostituzione del capitale sociale nella misura minima prevista dal piano].

Nella comparazione tra il pregiudizio del socio impugnante e quello della società, l’interesse del socio di minoranza a differire la propria uscita dalla compagine, conseguente all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale cui non può partecipare, soccombe rispetto all’interesse della società a disporre immediatamente delle risorse da cui dipende il rispetto degli impegni concordatari; ove, anche rettificando le poste di bilancio contestate, il patrimonio netto resti negativo, l’interesse del socio alla declaratoria di nullità del bilancio non giustifica la sospensione della delibera di approvazione, che non condurrebbe a un apprezzabile risultato utile.

Le deliberazioni assembleari possono essere sospese fino a quando non abbiano prodotto, secondo una formula ricorrente in giurisprudenza, effetti “irreversibili”. Questa formula deve essere intesa, nel senso che le deliberazioni possono essere sospese, fino a quando vi siano effetti diretti delle deliberazioni stesse, di cui la sospensione può impedire il verificarsi, e cioè fino a quando vi siano effetti che non si sono ancora interamente prodotti (posto che la sospensione, per sua natura, è rivolta al futuro e non può aver riflessi su ciò che è accaduto). Gli effetti da prendere in considerazione, poi, sono gli effetti pregiudizievoli concretamente dedotti a sostegno dell’impugnazione, e non ogni possibile futura conseguenza delle deliberazioni impugnate, poiché diversamente la sospensione sarebbe sempre ammissibile, visto che qualunque evento proietta degli effetti nel futuro. Ne consegue che, una volta interamente sottoscritto e versato l’aumento di capitale deliberato previo azzeramento, l’effetto pregiudizievole dedotto è irreversibile e l’istanza di sospensione è inammissibile.

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Sequestro giudiziario di quote: motivo illecito, conflitto di interessi autorizzato dal socio di controllo, scissione e periculum
Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della...

Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della cessione di quote per motivo illecito comune ai sensi dell’art. 1345 c.c. che non deduca specifici profili di illiceità dello scopo perseguito resta indeterminata e non può fondare il fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute.

L’autorizzazione, anche sostanziale, del socio di controllo all’operazione conclusa dagli amministratori della controllata in conflitto di interessi esclude la rilevanza del conflitto ai sensi dell’art. 1395 c.c. e priva di ragionevole probabilità di accoglimento la domanda di annullamento del contratto ex art. 2475-ter c.c. [nella specie, gli amministratori della società cedente erano al contempo amministratori della società controllante].

Le quote della società beneficiaria costituita mediante scissione proporzionale della società le cui partecipazioni sono state cedute non sono le medesime quote con un diverso nome, ma partecipazioni in una società diversa da quella che ha beneficiato della cessione: la loro restituzione al cedente presuppone l’inefficacia della scissione nei suoi confronti, sicché, in difetto di deduzione delle relative ragioni, il sequestro giudiziario non può estendersi a esse né alle partecipazioni nelle società controllate dalla beneficiaria.

In tema di misure cautelari relative a partecipazioni sociali, il periculum in mora non può ritenersi sussistente quando le irregolarità gestionali addotte a fondamento della richiesta risultino risalenti nel tempo [nella specie, di oltre un anno anteriori al ricorso] e non emergano elementi attuali idonei a dimostrare un concreto e imminente rischio di pregiudizio.

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Decadenza per non uso, convalida ex art. 28 c.p.i. e giudizio di confondibilità del marchio debole
Ai sensi dell’art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni...

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

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Nullità del brevetto per estensione oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76, comma 1, lett. c, c.p.i.)
È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il...

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

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Marchio: rifiuto di fornitura all’ex licenziataria contraffattrice, eccezione all’esaurimento, cumulo con la concorrenza sleale, liquidazione equitativa e pubblicazione della sentenza
Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova...

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

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Nomi a dominio e credenziali Microsoft 365: titolarità dei codici authcode e delle credenziali di amministratore e limiti dell’eccezione di inadempimento del fornitore IT
I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in...

I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in virtù di accordi di collaborazione devono restituirli al titolare, quando il rapporto di collaborazione cessa. La titolarità delle credenziali da amministratore spetta a chi ha acquistato il prodotto Microsoft, che ha diritto di farsele consegnare da chi ne aveva la disponibilità in virtù degli accordi di collaborazione.

L’esistenza del credito del resistente può ritenersi provata, ai limitati fini del procedimento cautelare, sulla base delle fatture prodotte e del decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata preannunciata opposizione, senza tuttavia produrre in questo giudizio gli elementi di prova che dovrebbero giustificare l’opposizione medesima), che ne ordina al ricorrente il pagamento.

Il rapporto di corrispettività tra il credito del resistente e il diritto del ricorrente alla consegna dei codici può ritenersi provato in virtù del fatto che il credito in questione risulta da fatture, che riportano una pluralità di voci di credito inerenti ai diversi servizi che il resistente effettuava per il ricorrente; ciò è sufficiente a presumere che i diversi crediti e servizi inerissero a un unico contratto di servizi e che quindi le prestazioni delle parti trovassero giustificazione le une nelle altre.

Non può invece riconoscersi che ci sia proporzionalità tra i due inadempimenti. Pur essendo la somma pretesa dal resistente certo non trascurabile, non può dirsi e nemmeno viene allegato che la sua mancanza condizioni l’operatività del resistente stesso. Al contrario la mancanza dei codici di amministratore per Microsoft 365 pregiudica l’operatività del ricorrente, che non può utilizzare pienamente il sistema (per esempio, non può creare nuove anagrafiche per i dipendenti). Il rifiuto di consegnare i codici è quindi ingiustificato.

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Concorrenza sleale pura e interferente: competenza della sezione specializzata e onere di allegazione dei segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i.
L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che...

L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che la stessa è competente a decidere delle «controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni», a norma del quale «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale […]». Nell’intento di meglio delineare la portata di questa previsione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non è, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, affermando che «in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale».

Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad «informazioni riservate» in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Chi agisce in giudizio invocando gli artt. 98 e 99 c.p.i., onde instaurare la controversia dinnanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa, ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma e, inoltre, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali chiede tutela; ciò, al fine di consentire, da un lato, all'organo giudicante di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di tutela nelle informazioni asseritamente sottratte nonché la loro effettiva sottrazione e, dall’altro, al convenuto di difendersi nel merito su entrambi i punti, ad esempio dimostrando che le specifiche informazioni della cui sottrazione lo si accusa erano agevolmente accessibili o si trovavano nella sua legittima disponibilità. Sempre in punto di onere probatorio, infatti, la giurisprudenza di merito afferma che «per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. È, infatti, necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente».

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Risoluzione del contratto di licenza di brevetto: onere della prova dell’adempimento e limiti agli effetti restitutori
Tenuto conto del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte dell’attrice, spetta alle...

Tenuto conto del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte dell'attrice, spetta alle convenute provare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni [nel caso di specie, sarebbe spettato alle convenute provare di essersi diligentemente adoperate per garantire la conformità del prodotto in licenza alla normativa di settore, onde assicurarne la commerciabilità].

Il contratto di licenza di brevetto è negozio di durata, come tale soggetto alla deroga prescritta dall’art. 1458 c.c. in punto di effetti restitutori: ne consegue che, fermo il diritto dei licenzianti a riacquisire l’uso esclusivo del brevetto, deve negarsi il diritto delle licenziatarie alla restituzione delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto.

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Decadenza per non uso di marchio e relativo onere della prova
Nel caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza del marchio per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i.,...

Nel caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza del marchio per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., l’onere di provare l’uso del segno grava sul titolare (art. 121, comma 1, c.p.i.); ove il titolare, rimasto contumace, non fornisca tale prova, la decadenza deve essere dichiarata, con trasmissione di copia della sentenza all’UIBM a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 122, comma 8, c.p.i.

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Condotte di concorrenza sleale e violazione dei doveri del socio
La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la...

La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la concorrenza sleale per denigrazione richiede che la condotta sia riconducibile a un’attività imprenditoriale concorrente ovvero sia stata posta in essere con il concorso di un soggetto imprenditoriale; in difetto di tali presupposti, le relative condotte non sono configurabili. Le medesime condotte non possono, inoltre, fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in assenza di una specifica allegazione e della prova del danno ingiusto causalmente conseguente alle condotte dedotte, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio potenziale.

In assenza di specifici obblighi statutari o contrattuali, la mancata prestazione di attività lavorativa in favore della società non costituisce violazione dei doveri del socio né inadempimento del contratto sociale; parimenti, la mancata partecipazione alle assemblee, costituendo esercizio di un diritto e non adempimento di un dovere inerente allo status di socio, non può essere qualificata come condotta inadempiente.

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Sulla qualifica di amministratore di fatto nelle s.r.l.
La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce...

La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.

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Concorrenza sleale per sviamento di clientela: presupposto soggettivo ed elementi costitutivi dell’illecito
La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il...

La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro.

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

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