Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.
Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.
La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.
Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).
La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.
Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d'azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. di atti di trasferimento dell'azienda medesima nel caso in cui non sussistano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza, in particolare: (i) in assenza di prova che il bene sia rimasto nella disponibilità di fatto del cedente, il quale abbia continuato a gestirlo e a percepirne i risultati; (ii) qualora non sia dimostrata l'irrisorietà del prezzo di cessione, non potendosi stimare il valore dell'azienda sulla sola base dell'elenco delle attrezzature che la componevano; (iii) considerando che il pagamento rateale del corrispettivo non costituisce modalità anomala di pagamento; (iv) laddove non siano emerse particolari correlazioni tra l'amministratore di fatto della cedente e i soci e amministratori della cessionaria, non essendo insolito che un lavoratore esperto passi alle dipendenze della società acquirente; (v) qualora la cessionaria abbia plausibilmente giustificato il parziale mancato versamento delle rate, documentando pagamenti effettuati a fornitori e locatori dell'immobile aziendale per debiti di pertinenza della cedente, imputati al corrispettivo della cessione.
Non può trovare accoglimento il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. d'azienda in funzione di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 165 CCII riguardante la cessione dell'azienda stessa: (i) qualora, in assenza di pagamenti fittizi, la cessione debba considerarsi a titolo oneroso; (ii) non potendosi considerare né iniquo il prezzo pattuito, né omesso il suo pagamento, attesa la possibilità di compensare il debito della cessionaria per le rate con il credito della medesima per i pagamenti di debiti aziendali di pertinenza della cedente; (iii) considerando che l'estraneità della cessione all'oggetto sociale della cessionaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di particolari rapporti tra cedente e cessionaria, potendo la scelta imprenditoriale derivare da ragioni diverse, quale il tentativo di entrare in un nuovo settore di mercato.
La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone la sua qualità di amministratore di fatto, che si prefigura in capo a quel soggetto che, in assenza di qualsivoglia investitura ancorché irregolare o implicita, da parte della società, si ingerisce nella gestione sociale.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di elementi indicativi dell’inserimento organico e sistematico di un soggetto nella vita della società (quali, ad esempio, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al vaglio dell’amministratore di fatto).
Non risulta sufficiente, ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto, la circostanza che il convenuto abbia formalmente rivestito il ruolo di amministratore della società, giacché, in presenza della nomina di un diverso amministratore, l’attore dovrà allegare e dimostrare la persistenza del ruolo gestorio in capo al convenuto.
La clausola compromissoria statutaria che, in base al suo tenore letterale, si applica alle sole controversie tra soci (o alcuni soci) e società, non si estende ai rapporti tra società e amministratori e, di conseguenza, non devolve agli arbitri la competenza in materia di azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori stessi; essa opera, invece, per le domande promosse contro i soci non amministratori, aventi a oggetto la violazione di clausole statutarie.
La clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale, che devolve agli arbitri, inter alia, le controversie tra le parti e la società in relazione alle clausole del patto, radica la competenza arbitrale per tutte le domande che dipendono dal patto medesimo.
Il danno risarcibile derivante da atti di mala gestio od omessa cura dell’attività sociale non coincide con il fatturato, dovendo invece essere commisurato all’utile netto della società; la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo ove sia provata l’esistenza del danno e il relativo nesso causale, non potendo supplire alla carenza di allegazione e prova del pregiudizio.
Il socio non ha l’obbligo di partecipare alle assemblee: la mera assenza non può di per sé essere qualificata come condotta ostruzionistica. Quanto all’amministratore, l’eventuale mancata partecipazione alle assemblee, pur rilevante sul piano dei doveri gestori, non legittima pretese risarcitorie in difetto di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio e del relativo nesso causale con l’inadempimento.
Sussiste un valido contratto preliminare, da cui deriva l'obbligo coercibile di concludere il definitivo, quando con il primo accordo siano stati sufficientemente precisati gli elementi del secondo, e cioè quando - tra l'altro - le intese raggiunte abbiano un contenuto determinato o determinabile.
Sussiste la responsabilità dell’amministratore unico per avere illegittimamente distratto il denaro presente nelle casse sociali in favore di soggetti terzi anziché impiegarlo per adempiere agli obblighi contributivi e tributari pendenti in capo alla società, in tal modo aggravando la situazione di dissesto per la società e per i creditori sociali.
Il danno causato al patrimonio sociale è pari alle distrazioni accertate e alle sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate per gli omessi versamenti d’imposta, oltre agli interessi e alle spese, con esclusione delle imposte comunque dovute.
In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il “naturale corollario” della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Laddove una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. preveda che il trasferimento di partecipazioni avvenga a fronte del pagamento del corrispettivo, l’effetto traslativo non si produrrà per effetto del mero passaggio in giudicato di tale sentenza, bensì solo quando la prestazione sospensivamente “condizionante” sarà eseguita, in modo da garantire l’equilibrio tra le prestazioni proprio dei contratti sinallagmatici.
In tema di scissione parziale, la presenza di un patto di manleva che tiene indenne la società beneficiaria “da eventuali sopravvenienze passive non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento presa a base per la determinazione dei rapporti di cambio” non esclude che la garanzia prestata dalla società scissa copra anche le mere insussistenze passive, quali la sopravvenuta inesigibilità di un credito correttamente appostato a bilancio. Infatti, nonostante l’espressione “sopravvenienze passive” si riferisca stricto sensu a costi sopravvenuti dopo il closing dell'operazione non contemplati nella situazione patrimoniale assunta a parametro determinativo dei rapporti di cambio, in difetto di ulteriori specificazioni l’ambito di operatività della predetta clausola di garanzia si estende anche a quelle passività emergenti in seguito alla riduzione o alla scomparsa di elementi dell'attivo patrimoniale.
L'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., si reputa che in caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso in arbitri rituale possa farsi applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c. che in tema di incompetenza per territorio prevede la traslatio iudici se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. A ciò consegue che nel caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso per arbitrato rituale e di riassunzione in termine il giudizio prosegue dinnanzi all’arbitro con conseguente traslatio iudici ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.
Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.
In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.
La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.