E' legittimo il recesso esercitato dagli eredi del de cuius, sia ex art. 2469, co. 2 c.c. per il mancato gradimento da parte del socio ricorrente, sia ex art. 2473, co. 2 c.c. per la presenza di una clausola statutaria che, fissando il termine della durata della società (costituita nell'anno 2001) nell'anno 2100, equipara in sostanza la fattispecie a quella della società contratta a tempo indeterminato.
Il ricorso con il quale i soci di cooperativa chiedono il controllo giudiziario sulle irregolarità degli amministratori è dichiarato improcedibile qualora per gli stessi fatti sia già stato nominato un ispettore dall'autorità di vigilanza.
La causa di scioglimento per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale costituisce una condizione oggettiva dell'azione sociale, come tale determinabile in ragione della sua concreta manifestazione, apprezzabile nella sua obbiettiva esistenza senza che sia possibile considerarla integrata dalla mera difficoltà economica in cui versa la società.
Qualora l'assemblea di una srl convocata per l'approvazione del bilancio, non proceda in tal senso, e alla successiva convocazione non si riunisca nemmeno, sussistono i presupposti di cui al n. 3 dell'art. 2484 c.c. e pertanto si deve decretare l'avvenuto scioglimento della società.
La causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ricorre soltanto quando detta impossibilità sia tale da assumere il carattere di irreversibilità e di assolutezza e pertanto non ricorre là dove la società sia attiva e operante, a nulla rilevando eventuali dissidi tra i soci che non siano inidonei a impedire lo svolgimento della sua ordinaria attività.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente la sussistenza della causa di scioglimento della società al solo fine di provvedere alla nomina di un liquidatore, fatta salva la possibilità di ciascun interessato di adire successivamente il tribunale in via ordinaria per sentir accertare l’inesistenza della causa di scioglimento e revocare il decreto emesso dal tribunale (nella specie, il ricorso era stato proposto da un socio di minoranza per l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ai sensi degli artt. 2485, co. 2, e 2484, n. 3, c.c.).
Alla declaratoria di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea è conseguenziale la nomina dei liquidatori senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina.
Il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori di una società, che abbiano sostanzialmente eliminato le irregolarità più gravi e allarmanti della precedente gestione, è suscettibile di far venir meno i presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c.
Al creditore di società in accomandita semplice è preclusa ogni iniziativa in tema di nomina dei liquidatori.
La continuata inattività dell’assemblea - causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. - può dirsi integrata qualora l’assemblea, regolarmente e formalmente convocata da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2406 c.c., sia stata più volte disertata dai soci e dagli amministratori. (altro…)