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Tutela mediante concorrenza sleale delle informazioni riservate prive del carattere di segretezza
I documenti tecnici, privi del carattere di segretezza, costituiscono, comunque, patrimonio aziendale tutelabile come know how, la cui acquisizione è...

I documenti tecnici, privi del carattere di segretezza, costituiscono, comunque, patrimonio aziendale tutelabile come know how, la cui acquisizione è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. quando le informazioni siano state scorrettamente acquisite e siano idonee a danneggiare l’altrui azienda; l’effettivo pregiudizio non è richiesto ed è sufficiente un pericolo di danno.

L’acquisizione di clientela mediante l’uso di informazioni commerciali e tecniche riservate integra una pratica scorretta, idonea a cagionare un danno al concorrente e costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c.

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Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova...

L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

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Sulla responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c.
La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli...

La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli amministratori . La norma in esame richiede, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che il socio “intenzionalmente” decida o autorizzi il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; è pertanto onere della parte che ne invoca la responsabilità dimostrare la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società/ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, dimostrare la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge e dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze. L’antigiuridicità dell’atto si configura anche qualora questo, di per sé lecito perché non contrario a legge/norme imperative, risulti dannoso o, comunque, privo di un vantaggio apprezzabile per la società.

 

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Scissione societaria e opposizione dei creditori
La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e,...

La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e, in ultima analisi, di frammentazione del patrimonio aziendale, con possibili effetti anche sulla sfera dei terzi creditori. Di conseguenza, il legislatore ha previsto dei meccanismi di tutela dell’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che operano sia ex ante che ex post l’operazione di scissione. La tutela ex ante si concretizza nel diritto di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., a cui rinvia l’art. 2506 ter, comma 5, c.c., per cui la scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis e che i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Trattasi di una forma di tutela reale che opera come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale della società interessata dalla scissione nel caso in cui l’operazione posta in essere preveda una suddivisione patrimoniale non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori. La tutela ex post, invece, si concretizza nel vincolo di solidarietà passiva ex art. 2506 quater comma 3 c.c., il quale stabilisce che ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

In sede di opposizione alla scissione non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.

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Tutela dei segreti commerciali e del know-how: quali limiti?
Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni,...

Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.

In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.

Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.

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Legitimatio ad processum dell’amministratore giudiziario e principi in materia di resaponsabilità di direzione e coordinamento
L’amministratore giudiziale, nominato dal giudice penale, ha i poteri generali e dunque anche la legitimatio ad processum, non potendosi certamente...

L’amministratore giudiziale, nominato dal giudice penale, ha i poteri generali e dunque anche la legitimatio ad processum, non potendosi certamente considerare che lo stesso si trovi in una situazione analoga al soggetto non capace, non munito della facoltà di agire e resistere in giudizio; relegandolo cioè ad una custodia meramente fisica e passiva del bene di cui ha amministrazione.

L'azione di responsabilità da direzione e coordinamento prevista dall'art. 2497 c.c. ha la funzione di evitare che, attraverso una serie di società controllate “a valle”, la controllante possa far compiere alle controllate attività spericolate o negligenti, senza rispondere mai, in ragione dello schermo della persona giuridica. La norma consente invece questa responsabilizzazione della controllante.

La natura della norma di cui all’articolo 2497 c.c. è quella di responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

A differenza della responsabilità dell’amministratore, di cui all’articolo 2476 c.c., che in alcuni commi ha natura non aquiliana, la responsabilità di cui all’articolo 2497 c.c., per opinione prevalente, è aquiliana. Infatti, pur in presenza della innovazione del CAPO IX del titolo sulle società (TITOLO V del LIBRO V), ipotizzare una responsabilità patrimoniale vera e propria della controllante sulla controllata – dunque costruendo un modello sostanzialmente contrattuale - finirebbe per rendere le due compagini un unico indistinto, di fatto un’unica società. Il nostro sistema, ancora, non consente tale operazione, essendo due distinte persone giuridiche; dunque, le condotte dolose o colpose della controllante non sono condotte dello stesso soggetto; sono condotte di un altro soggetto, che cagiona danni alla controllata. Inoltre, su un piano dogmatico, il rapporto fra controllante e controllata non è un rapporto contrattuale; è un rapporto dominicale. La controllante ha in proprietà delle azioni (o delle partecipazioni) della controllata; non è legata a questa da alcun rapporto contrattuale.

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Riduzione del capitale per perdite e tutela del socio: situazione patrimoniale, informazione e legittimazione
La deliberazione di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale può legittimamente fondarsi su una situazione patrimoniale infrannuale redatta in...

La deliberazione di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale può legittimamente fondarsi su una situazione patrimoniale infrannuale redatta in data ragionevolmente prossima all’assemblea, dovendosi ritenere idonea una situazione aggiornata entro un termine non superiore a centoventi giorni.

In tema di riduzione del capitale per perdite, il diritto di informazione del socio non risulta violato ove lo statuto consenta di omettere il deposito preventivo della relazione di cui all’art. 2482-bis, comma 2, cod. civ., e la documentazione contabile sia comunque illustrata e messa a disposizione nel corso dell’assemblea.

La qualità di socio costituisce condizione dell’azione di impugnazione delle deliberazioni assembleari e deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione; ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione ove il socio, non avendo sottoscritto un valido aumento di capitale, abbia medio tempore perso tale qualità.

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Occultamento della causa di scioglimento, distrazione di beni e criteri di quantificazione del danno ex art. 2486 cod. civ.
Gli amministratori che, mediante l’appostazione in bilancio di poste attive fittizie o comunque inattendibili, occultino il reale stato di dissesto...

Gli amministratori che, mediante l’appostazione in bilancio di poste attive fittizie o comunque inattendibili, occultino il reale stato di dissesto della società e ritardino l’accertamento della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, rispondono dei danni cagionati alla società e ai creditori ai sensi degli artt. 2485 e 2486 cod. civ.

La mancata consegna al curatore fallimentare di beni aziendali risultanti dalla contabilità, in difetto di prova della loro regolare alienazione e del versamento del prezzo nelle casse sociali, integra una condotta di distrazione imputabile agli amministratori, fonte di responsabilità risarcitoria.

In presenza di documentazione contabile frammentaria o inattendibile, il danno risarcibile derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione dell’art. 2486 cod. civ. può essere determinato sulla base della differenza tra attivo e passivo risultante dallo stato passivo fallimentare dichiarato esecutivo.

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Esperibilità dell’art. 2932 c.c. per il preliminare di compravendita di quote
Nell’ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle...

Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.

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La competenza per materia del Tribunale ordinario per le controversie relative a rapporti riconducibili a società di persone
L’azione relativa alla determinazione del valore della quota di un socio di società in nome collettivo nonché quella di responsabilità...

L'azione relativa alla determinazione del valore della quota di un socio di società in nome collettivo nonché quella di responsabilità nei confronti del liquidatore della medesima società, sono di competenza del Tribunale ordinario e non della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di rapporti relativi a società di persone.

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Per la tutela dei segreti commerciali è necessaria una adeguta vigilanza sull’osservanza delle misure di riservatezza adottate
Ai fini dell’applicazione dell’art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall’azienda siano concretamente osservate e che...

Ai fini dell'applicazione dell'art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall'azienda siano concretamente osservate e che sulla loro osservanza vi sia una adeguata vigilanza.

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