La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.
La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
La dissimulazione dello stato di insolvenza consiste in un fatto positivo, ossia un fatto che pur senza assumere le caratteristiche degli artifizi o dei raggiri è tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, così da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell’agente.
L'azione prevista dall'art. 2476, co. 7, c.c. presuppone che il danno investa in via immediata il patrimonio del socio o del terzo e non costituisca riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale. Integra danno diretto risarcibile al creditore quello derivante dalla condotta degli amministratori che, nella consapevolezza dello stato di crisi della società e della propria incapacità di adempiere, continuino ad inoltrare ordini al fornitore, così determinando l'esecuzione di prestazioni destinate a rimanere impagate. Non esclude la responsabilità la deduzione che gli ordini siano stati trasmessi per errore dai dipendenti, posto che rientra nei compiti degli amministratori la vigilanza sull'andamento della società e sull'operato dei propri incaricati.
La legittimazione ad esercitare l'azione per il risarcimento del danno arrecato direttamente al proprio patrimonio spetta al creditore che si assume danneggiato e non è assorbita dalla legittimazione riconosciuta al curatore dall'art. 146 l. fall. per le azioni di responsabilità di pertinenza della società e della massa; ciò tanto più quando la procedura fallimentare si sia definitivamente chiusa senza che il curatore abbia agito in giudizio.
Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (art. 460 co.5 c.p.p), tuttavia lo stesso può essere utilizzato come argomento di prova ai fini della sussistenza della responsabilità dei singoli amministratori della società, che dunque devono esser ritenuti solidalmente responsabili.
Il dolo del reato di insolvenza fraudolenta, e con esso la consapevolezza dello stato di crisi in capo agli amministratori, può essere desunto dall'avere costoro contratto nuove obbligazioni malgrado dalla nota integrativa al bilancio emergesse la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, integrativa di causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c., senza conformarsi al disposto dell'art. 2486 c.c., nonché dagli atti preordinati alla dismissione dell'impresa, quali la concessione in uso del marchio sociale ad un terzo e la successiva presentazione di una domanda di concordato con riserva volta a paralizzare l'azione esecutiva del creditore. Non esclude la responsabilità la deduzione che lo stato di crisi fosse a tutti noto, giacché la sua conoscenza avrebbe a maggior ragione dovuto trattenere gli amministratori dal contrarre ulteriormente, né sono opponibili al terzo indici di crisi che non consistano in circostanze pubbliche da chiunque conoscibili, e in particolare il bilancio d'esercizio depositato presso il registro delle imprese in epoca successiva all'assunzione delle obbligazioni.
Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, sicché, non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione notifica. Tuttavia, tali considerazioni non possono trovare applicazione nel caso di esercizio del recesso ad nutum, previsto dal secondo comma dell’art. 2473 c.c. In tali casi, infatti, gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine del preavviso, poiché il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente. Nelle ipotesi di recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società, ma il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui, bilanciandolo, tuttavia, con l’interesse economico della società.
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.
La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.
Il diritto di informazione e di consultazione spetta agli amministratori in quanto tali, per effetto semplicemente dell’incarico ricevuto, essendo chiaro che, senza accesso alle informazioni, non si può agire informati. L'Amministratore, proprio perchè ha un diritto di esaminare i documenti che è anche un dovere, derivante dall'incarico che ha accettato, deve avere la competenza per effettuare personalmente l'esame e trovare il tempo necessario a farlo, nell'interesse in primo luogo della società.
Ai soci, siano o non siano amministratori o ex amministratori, spetta il diritto di informazione e consultazione previsto dall’art. 2476 comma 2 c.c. Agli ex amministratori, che non siano soci, non spetta alcun diritto di informazione e consultazione, posto che i diritti- doveri derivanti dall’incarico sono cessati e che il diritto di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. non è mai sorto. Ne consegue che gli ex amministratori, che non sono soci, non hanno diritto di accedere alla documentazione sociale.
Le condotte di trasferimento ingiustificato di somme di proprietà della società a favore dell’amministratore di fatto e della società proprietaria delle quote determinano la responsabilità degli amministratori – di diritto e di fatto – nei confronti dei creditori della società (e nei confronti della liquidazione giudiziale) emergendo una evidente violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’ art. 2598 n. 3 c.c. punisce le condotte di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale e, per quel che concerne, in particolare, l’illecito sviamento di clientela postula il riscontro di tentativi subdoli o denigratori di accaparramento della clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti giacché, diversamente, il tentativo di sviare la clientela che non appartiene all’imprenditore rientra nel normale gioco della concorrenza.
E’ nota la questione se, comunque, prevalgano le clausole statutarie (dunque, ad esempio, la prelazione); ovvero la procedura dell’articolo 2471 c.c.. La differenza consiste – nel caso in cui lo statuto preveda la prelazione – sostanzialmente in questo. Nel caso in cui si ritenga prevalente l’articolo 2471 c.c., la società, fallito l’accordo amichevole di cui al terzo comma di tale articolo, può designare un acquirente diverso dai soci. Infatti, se si ritiene applicabile l’articolo 2471 c.c., in luogo delle clausole statutarie per la specialità della situazione della espropriazione forzata, allora questa norma prevale ed esclude le clausole statutarie, anche se di maggior favore per i soci uti singuli; in sintesi, l’articolo 2471 c.c. opera come una norma di ordine pubblico, che ha natura inderogabile quale norma processuale relativa al procedimento di espropriazione e dunque travolge le clausole statutarie. Nel caso invece in cui si ritenga che la procedura espropriativa (o fallimentare) non faccia venire meno la prelazione in favore degli altri soci, occorre offrire ai soci e non solo alla società, rispettando il loro diritto di prelazione.
L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma 4, c.c.; ciò perché l’unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è l’annullabilità.
L’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio - trattandosi di impugnazione diretta a far valere la violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c. - è formulata ai sensi dell’art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi determina infatti l’illiceità dell’oggetto della delibera (vale a dire: l’illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall’art. 2379, comma 1, c.c.
L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (art. 2423, comma 2, c.c.) in quanto dirette (anche) a tutelare l’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili; sicché non può trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società ai fini della competenza.
Il quorum previsto dall’art. 2377, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 2378, comma 2, c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette ad ottenere l’annullamento delle delibere assembleari; diversamente quando l’impugnazione è proposta per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere, essa è proponibile da chiunque vi abbia interesse (art. 2379, comma 1, c.c.), sicché la disciplina in tema di quorum per impugnare non trova applicazione.
In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via automatica né dalla natura di bene mobile non registrato delle partecipazioni, con la correlata astratta applicabilità dell’art. 1153 c.c., né dal mero compimento di operazioni societarie di riorganizzazione (cambio di denominazione, trasferimento di sede, cancellazione da un diverso registro imprese, iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti fiscali), trattandosi di scelte compatibili con una gestione imprenditoriale fisiologica. L’“opportunità della custodia” richiesta dall’art. 670 c.p.c. deve emergere da specifici elementi, anche presuntivi, sintomatici di un concreto e attuale rischio di dispersione o depauperamento del bene o della partecipazione; non sono sufficienti, a tal fine, la dedotta spregiudicatezza dell’acquirente, le modalità della due diligence o la gestione dell’immobile tramite contratto di affitto, ove risultino invece significativi investimenti sul compendio e non sia prospettata una probabile dismissione a breve termine.