Ai fini del giudizio di contraffazione per equivalenti, il problema tecnico che l’invenzione si propone di risolvere va considerato in tutte le sue componenti, compresi i sotto-problemi che ne costituiscono un aspetto [quale la resistenza allo sfilamento di un tassello], sicché esclude l’equivalenza la diversa soluzione che, pur perseguendo la medesima funzione generale, presenti un diverso grado di stabilità del meccanismo rivendicato e un diverso modo di operare rispetto a tali profili.
Sussiste attività inventiva nella combinazione di due tecnologie singolarmente note al tecnico del ramo quando lo stato dell’arte insegni che ciascuna richiede un proprio tipo di montaggio e una propria sequenza di fasi applicative, perché in tal caso le due soluzioni non possono essere ritenute equivalenti e intercambiabili per il tecnico del settore e la loro combinazione richiede uno sforzo inventivo.
L'art. 2388, comma 4, cod. civ. prevede che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della società non prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 2378 cod. civ. nonché dai soci allorché le deliberazioni lesive sono lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 cod. civ.
In tal modo il legislatore ha inteso recepire l'orientamento giurisprudenziale che si era formato in precedenza nel silenzio normativo nel senso di ammettere l'impugnazione anche da parte dei soci delle delibere del consiglio d'amministrazione di una società per azioni, quando esse siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.
Di per sé, una questione di riparto di competenze fra organi sociali non involge diritti individuali del socio; né costituisce lesione dei diritti del socio la sua pretermissione dal diritto di votare in assemblea; occorre, infatti, una lesione diretta del diritto del socio.
L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
La nullità di cui all’art. 2479 ter comma 3 c.c. per “assenza assoluta di informazioni” non si riferisce solo alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, ma anche alle carenze relative all’informazione sugli argomenti da trattare.
L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la preparazione e l'informazione necessarie, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno e che a tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie.
Non è accordabile la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. a chi lamenti la sottrazione di disegni e informazioni tecniche da parte di un ex collaboratore che le abbia acquisite presso la società dante causa del ricorrente [da cui questi abbia poi acquistato l’azienda con il relativo know-how], quando non sia allegato né provato che, presso tale società, le informazioni fossero sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La descrizione ex art. 129 c.p.i. può essere chiesta soltanto dal titolare di un diritto di proprietà industriale e non è utilizzabile a tutela di meri illeciti concorrenziali ex art. 2598 c.c., sicché, esclusa la violazione dei segreti commerciali, il decreto di descrizione va revocato e il materiale acquisito, da restituire, non può essere utilizzato come prova neppure della concorrenza sleale per sottrazione di know-how.
Non integra grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sottoscrizione, da parte della società holding, di un accordo di postergazione del proprio credito verso la controllata, funzionale alla rinegoziazione dei finanziamenti bancari di quest’ultima e alla riduzione della sua esposizione debitoria, anche quando la scadenza del credito sia fissata oltre il termine di durata della società, perché tale termine può essere prorogato con delibera assembleare e non ne deriva un danno attuale e concreto. L’accordo di postergazione, che esprime soltanto il consenso del creditore a essere soddisfatto dopo un altro creditore, non costituisce erogazione di finanziamenti né prestazione di garanzie e non ricade, pertanto, nella clausola statutaria che riserva tali decisioni all’assemblea dei soci.
Il mandato conferito dagli amministratori, di natura meramente esplorativa, a individuare, contattare e negoziare con potenziali investitori la cessione della partecipazione nella controllata, inidoneo a impegnare la società alla cessione, non rientra nella clausola statutaria che riserva all’assemblea dei soci gli atti dispositivi sulle partecipazioni, né fa sorgere un obbligo di informarne i soci, sicché la sua mancata comunicazione non integra una grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e i suoi amministratori prevale sulla clausola di un accordo anteriore che indichi un foro ordinario, quando la lite riguardi diritti e obblighi derivanti dal rapporto organico accettato con l’assunzione della carica, anche se l’incarico sia cessato al momento della domanda. La competenza arbitrale va però verificata per ciascuna domanda e ciascun rapporto processuale ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c., e non si estende per connessione alla controllante che si sia obbligata in solido per i soli impegni economici, con la quale non vi è litisconsorzio necessario; le cause vanno quindi separate, e nei confronti della controllante la competenza per materia della sezione specializzata prevale sul foro convenzionale.
Il mancato rinnovo dell’amministratore delegato alla scadenza del consiglio, motivato dalla perdita di sinergia e fiducia tra l’azionista e il manager, non integra una revoca per giusta causa né consente di qualificarlo come bad leaver quando la delibera non contesti specifici inadempimenti gravi, violazioni di legge o condotte di infedele gestione, ipotesi alle quali l’accordo riservava quella qualifica. Al good leaver spettano i compensi fissi maturati fino alla scadenza prevista dall’accordo, mentre i compensi variabili e gli incentivi di lungo termine sono dovuti solo se l’attore provi il raggiungimento degli obiettivi cui sono subordinati, senza che la carenza dei dati di bilancio possa essere supplita da richieste di esibizione o di consulenza tecnica esplorative.
Quando l’accordo determini il compenso variabile per scaglioni di raggiungimento del budget, spetta l’importo fisso dello scaglione raggiunto e non un calcolo proporzionale; la posizione finanziaria netta di gruppo richiamata senza restrizioni comprende tutte le voci risultanti dal bilancio consolidato e non il solo indebitamento bancario. Sulle somme dovute decorrono gli interessi dell’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda, senza rivalutazione in difetto di prova del maggior danno.
È valido il patto parasociale con cui il socio di una s.r.l. si obblighi a votare in assemblea in conformità al voto espresso da un altro socio su determinate materie, compresa l’approvazione del bilancio, poiché la legge stessa ammette che l’esercizio del diritto di voto sia oggetto di patti parasociali (art. 2341-bis c.c.). Viola il patto il socio che voti per l’approvazione del bilancio quando il socio di riferimento abbia dichiarato in assemblea, tramite il suo delegato, di non disporre delle informazioni necessarie per approvarlo, senza che occorra una preventiva comunicazione dell’indirizzo di voto.
Il voto contrario all’approvazione del bilancio non è una prestazione illecita o inesigibile, perché le norme imperative sanzionano l’approvazione di un bilancio non corretto e non la mancata approvazione di un bilancio corretto, e non c’è nulla di illecito nel dichiararsi non sufficientemente informati. Quando le parti abbiano previsto la consegna al socio fedele, in caso di inadempimento, di un assegno depositato presso un fiduciario, la clausola opera indipendentemente dalla prova del danno, come una penale ai sensi dell’art. 1382, secondo comma, c.c.; né vale come recesso dal patto l’affermazione della sua scadenza per il decorso di cinque anni, questione non riproposta in giudizio.
Integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., la situazione di stallo decisionale di una società a responsabilità limitata derivante dalla deliberata e sistematica diserzione, da parte del socio unico, delle assemblee convocate per la messa in liquidazione della società. In tale ipotesi, qualora l'organo amministrativo sia conseguentemente impossibilitato a compiere gli adempimenti necessari per avviare la liquidazione, spetta al Tribunale, su ricorso dell'amministratore, non solo accertare e dichiarare la suddetta causa di scioglimento, ma anche provvedere direttamente alla nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c. [nella specie, socio unico fiduciario che aveva disertato l’assemblea convocata per la messa in liquidazione e comunicato il proprio disinteresse per la società, rimasto contumace; decreto dichiarato immediatamente efficace].
Nell’azione di responsabilità del curatore, il convenuto costituitosi tardivamente, allo scadere del termine per la seconda memoria integrativa, non può più proporre eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio né dedurre nuovi mezzi di prova, e gli elenchi da lui redatti non hanno valore probatorio. L’amministratore non è esonerato dalla responsabilità per l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa redazione dei bilanci per il solo fatto di essersi avvalso di un consulente, tanto meno se non ne prova l’incarico e l’inadempimento.
Rispondono verso la società e i creditori gli amministratori che proseguano l’attività dopo la perdita del capitale, occultata nei bilanci con crediti e rimanenze privi di giustificazione, omettano sistematicamente per anni i versamenti tributari e contributivi per soddisfare selettivamente altri creditori, si attribuiscano compensi non deliberati dall’assemblea e trasferiscano liquidità a sé o a terzi senza giustificazione. Costituisce operazione distrattiva la cessione di un ramo d’azienda a un prezzo manifestamente incongruo rispetto al valore reale del compendio, a una società estera di recente costituzione e priva di affidabilità, come quando il ramo sia ceduto per 27.000 euro con accollo di debiti fiscali onorato solo in minima parte, mentre pochi mesi dopo la cessionaria ne abbia promesso in vendita l’azienda per 284.000 euro incassando una cospicua caparra.
Ai sensi dell’art. 2486, terzo comma, c.c., in mancanza di scritture contabili il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, e la domanda ridotta dalla curatela va accolta integralmente quando la prova documentale delle singole voci dimostri un pregiudizio comunque superiore; il danno da reato non può eccedere quanto specificato dall’attore. Le spese in favore della curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in favore dell’Erario.
Non è compromettibile in arbitri, e resta quindi di competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria, l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione, perché le relative norme sono imperative e tutelano anche l’affidamento dei terzi. La cessazione della materia del contendere, che definisce l’intero giudizio, può essere dichiarata solo dopo la decisione delle questioni pregiudiziali di rito e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi; quando il fatto sopravvenuto sia allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento si traduce in una valutazione dell’interesse ad agire.
Nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa sono improcedibili davanti al giudice ordinario non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda una pretesa restitutoria o creditoria verso la massa, che vanno fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo; tali domande possono essere proposte fuori da quel procedimento solo quando dall’accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o restitutori. Non giova la dichiarazione di voler utilizzare il titolo solo dopo il ritorno in bonis del debitore, che la liquidazione coatta amministrativa non ammette; è pertanto improcedibile anche l’accertamento incidentale dell’invalidità della delibera di bilancio strumentale alla domanda risarcitoria del socio.
Nel procedimento cautelare la parte resistente può non accettare la rinuncia agli atti del ricorrente solo se ha interesse alla prosecuzione ai sensi dell’art. 306 c.p.c., interesse che deve riguardare un concreto bene della vita o un vantaggio processuale e non può consistere nel solo prolungamento del processo, né in un accertamento negativo che la sede cautelare non può dare. Tra più ricorrenti vi è litisconsorzio facoltativo, sicché accolta la rinuncia il procedimento si estingue nel rapporto con il rinunciante, condannato alle spese, e prosegue con gli altri. Venuta meno per effetto della rinuncia la presenza della parte straniera che fondava l’eccezione di incompetenza, il giudice può ritenere la propria competenza sopravvenuta, perché l’art. 5 c.p.c. mira a evitare spostamenti della causa e non a imporli.
Ai fini della descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il titolo di privativa regolarmente concesso integra di per sé il fumus, salvo che la resistente ne alleghi la nullità sulla base di elementi solidi e verificabili nei tempi della cautela. Il periculum manca quando il ricorrente disponga già di elementi che gli consentano una ragionevole valutazione sulla fondatezza della causa di merito, mentre sussiste se, pur conoscendo segmenti anche significativi dell’attività avversaria, come l’autorizzazione amministrativa, le fotografie e le presentazioni commerciali del prodotto, non abbia elementi sufficienti per tale prognosi. La qualità di licenziatario esclusivo dichiarata e non contestata nel primo atto difensivo non può essere contestata tardivamente.
Non può essere accolta la richiesta, eccessivamente invasiva, di acquisire il prodotto avversario quando la descrizione ne abbia già consentito l’analisi tecnica. Poiché la descrizione ha anche funzione di istruzione preventiva, i suoi costi e quelli dei consulenti restano a carico del ricorrente che l’ha chiesta.
Il permanente e irreversibile contrasto tra i soci, che si riflette sulle scelte gestorie indispensabili e immobilizza l’impresa impedendo l’adozione degli atti necessari alla sua sopravvivenza, come l’approvazione dei bilanci, integra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. In tali circostanze la mancata approvazione anche di un solo bilancio denota un immobilismo non superabile in tempi brevi, e a maggior ragione lo scioglimento va dichiarato quando in una s.r.l. partecipata al 50% da due socie in lite, una delle quali amministra la società con il marito, i bilanci non siano stati approvati per cinque esercizi consecutivi.
Quando la necessità di liquidare la società sia già emersa in precedenti assemblee senza esito e l’alta litigiosità tra i soci paritari renda improbabile un accordo sul liquidatore, il tribunale può nominarlo direttamente ai sensi dell’art. 2487, secondo comma, c.c., senza accogliere la richiesta dei resistenti di assegnare un termine all’assemblea, e dichiarare il decreto immediatamente efficace nell’interesse dei creditori e della società.