Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.
La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.
L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo finanche la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotazione camerale. Inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
L’evocazione illecita della IGP si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra la denominazione contestata e la denominazione protetta.
L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e anche, in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e la denominazione contestata o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione contestata.
Come avviene per la valutazione del rischio di confusione, anche per il rischio di evocazione bisogna effettuare una valutazione globale, che tenga conto dell’interdipendenza dei fattori che generano il rischio e della possibilità che essi si integrino, e ciò implica che la scarsa capacità evocativa intrinseca di un segno può essere compensata da un forte somiglianza dei prodotti.
L’espressione “origine” va intesa sia nel significato di «provenienza geografica», sia nel significato di «produzione d’origine», e trova applicazione tanto se il consumatore è indotto a ritenere, a torto, tanto che il prodotto provenga dalla zona geografica di riferimento della denominazione registrata, quanto se è indotto a ritenere che esso faccia parte di una produzione oggetto della denominazione registrata.
Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore.
Le fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. possono configurarsi anche quando l’atto di concorrenza sia posto in essere da soggetto che, pur non essendo imprenditore, si trovi con l’imprenditore avvantaggiato in una relazione tale da far ritenere che l’attività compiuta sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex art. 2598 c.c., non si richiede un vero e proprio pactum sceleris tra l'imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest'ultimo all'interesse dell'imprenditore.
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, la competenza appartiene al collegio arbitrale anche nel caso in cui l’azione sia proposta dall’ex socio per la liquidazione della propria quota a seguito di recesso.
Il giudice ordinario deve, pertanto, dichiarare la propria incompetenza, spettando la cognizione della lite al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 808-quater e 819-ter c.p.c.
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, infatti, non comporta rinuncia implicita alla competenza arbitrale né esclude l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di strumenti di risoluzione alternativi e compatibili.
In tema di pegno su quote sociali, il diritto a chiedere la cancellazione del vincolo e la restituzione delle quote spetta esclusivamente al costituente del pegno, non anche al debitore garantito. Finché il pegno permane, il creditore pignoratizio conserva il diritto di voto inerente alle quote, salvo diversa convenzione ai sensi dell’art. 2352 c.c.; non è pertanto ammissibile una sospensione o scissione del diritto di voto dal diritto di pegno, se non nei limiti previsti dalla legge o da accordo espresso tra le parti.
Eventuali abusi nell’esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio possono dar luogo a responsabilità nei confronti del costituente, ma non giustificano la privazione del diritto di voto stesso.
Affinché si configuri la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è necessaria una effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone che non è configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori. È inoltre possibile affermare che la concorrenza denigratoria o screditante di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è configurabile allorquando la comunicazione possa raggiungere più soggetti ed abbia contenuto diffamatorio.
Affinché si configuri la responsabilità di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. deve essere data la prova della consapevolezza da parte del diffidante della assoluta infondatezza dell’atto di diffida che si palesi come idoneo a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale esso viene mosso, in forza di una presunta pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione e commercializzazione. Inoltre, la condotta deve essere affetta da dolo o colpa, avere carattere obiettivamente denigratorio ed essere idonea ad arrecare pregiudizio all’azienda concorrente. Non sussiste, invece, la responsabilità qualora il comportamento del diffidante sia mantenuto nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa e sia legittimato dall’esistenza di tale diritto e dalla validità dello stesso.
In tema di responsabilità ex art. 2476 c.c., la qualifica di amministratore di fatto richiede la prova dell’inserimento organico del soggetto nella gestione sociale mediante l’esercizio in modo significativo di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, ovvero attività in ambito amministrativo, contrattuale o disciplinare; in difetto di allegazione e prova di tali elementi, la domanda va rigettata.
La condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. richiede la prova, oltre che della mala fede o colpa grave, anche di uno specifico pregiudizio concretamente patito per effetto della condotta processuale abusiva.
Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.
In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà di recesso ad nutum ex art. 2285 c.c.
La dichiarazione di recesso può essere comunicata con efficacia differita, sicché, ai fini della liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., la situazione patrimoniale della società va determinata con riferimento alla data in cui il recesso diviene efficace e non a quella della mera ricezione della relativa comunicazione; nella stima del valore della quota devono inoltre essere considerati anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, con detrazione degli utili già corrisposti al socio receduto ove già inclusi nel valore patrimoniale della società.
L’art. 2476, co. 6, c.c. disciplina l’azione dei creditori sociali, dettando la stessa regola che vige, in materia di s.p.a., ai sensi dell’art.2394 c.c.; si tratta di una responsabilità extracontrattuale, essendo i creditori sociali soggetti terzi rispetto alla società. Conseguentemente, incombe sul creditore l’onere di provare il fatto illecito e l’esistenza del dolo o della colpa degli amministratori; in merito al danno risarcibile, esso corrisponde a quello direttamente collegabile all’attività illecita che ha cagionato l’incapienza patrimoniale della società medesima, con conseguente insoddisfazione dei creditori sociali.
Ugualmente, l’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 7, c.c. si configura come responsabilità extracontrattuale, gravando sul danneggiato, anche in questo caso, la prova della colpa o del dolo. La particolarità dell’azione è che essa permette, al socio o al terzo, di agire per un danno diretto; non può infatti trattarsi del riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale, in quanto il danno deve investire in via immediata il patrimonio del socio o del terzo.
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.