In tema di scissione parziale, la presenza di un patto di manleva che tiene indenne la società beneficiaria “da eventuali sopravvenienze passive non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento presa a base per la determinazione dei rapporti di cambio” non esclude che la garanzia prestata dalla società scissa copra anche le mere insussistenze passive, quali la sopravvenuta inesigibilità di un credito correttamente appostato a bilancio. Infatti, nonostante l’espressione “sopravvenienze passive” si riferisca stricto sensu a costi sopravvenuti dopo il closing dell’operazione non contemplati nella situazione patrimoniale assunta a parametro determinativo dei rapporti di cambio, in difetto di ulteriori specificazioni l’ambito di operatività della predetta clausola di garanzia si estende anche a quelle passività emergenti in seguito alla riduzione o alla scomparsa di elementi dell’attivo patrimoniale.