La responsabilità del direttore generale – al quale sono applicabili le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, richiamate dall’art. 2396 c.c. – può declinarsi anche sotto forma di condotta omissiva, posto che il direttore generale deve rifiutarsi di osservare le deliberazioni adottate dall’organo amministrativo, una volta appurato che tali deliberazioni siano idonee a pregiudicare il patrimonio sociale e il ceto creditorio. Si configura, pertanto, la responsabilità del direttore generale per atti di mala gestio nel caso in cui, posteriormente all’erosione del capitale sociale, sia illegittimamente proseguita l’attività di impresa, con inevitabile aggravamento dello squilibrio finanziario della società.
Il richiamo operato dall’art. 2396 c.c. per i direttori generali alle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, testimonia l’intento del legislatore di equiparare la disciplina delle azioni nei due casi, intento ispirato dalla concreta considerazione della vicinanza di tale figura a quella degli amministratori sociali, ai quali il direttore resta soggetto, ma con cui non di meno strettamente collabora nell’organizzazione dell’impresa. La ratio dell’equiparazione della responsabilità del direttore generale a quella degli amministratori risiede nella necessità di non lasciare impuniti coloro che di fronte a una sostanziale parità di poteri e funzioni con quelle attribuite agli amministratori, si rendano colpevoli di atti di mala gestio.
I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d'autore, in quanto la scelta delle informazioni, il loro posizionamento all'interno del foglio di calcolo nonché la selezione delle formule da utilizzare possono costituire un'espressione di creatività.
Se l'opera "seconda" riproduce l'opera antecedente in tutto ovvero in una sua parte rilevante - intendendosi per tale una parte caratterizzata da originalità e creatività - si ha una violazione dei diritti autorali su tale opera "prima". Tuttavia, ciò non si verifica qualora la somiglianza riguardi soltanto fonti terze di pubblico dominio o comunque anteriori ad entrambe le opere.
La concorrenza sleale parassitaria sussiste laddove ad essere imitate siano rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente e non i soli prodotti.
La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt simul cadent”, integra pur sempre un atto di revoca ai sensi dell’articolo 2383, terzo comma, c.c.; ne consegue che, ove non sia stata previamente indicata e discussa in convocazione e in assemblea una specifica giusta causa, la revoca dell’amministratore non dimissionario deve qualificarsi senza giusta causa, con diritto dell’amministratore al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente in relazione al periodo di affidamento residuo di carica, ferma la validità della delibera assembleare e l’esclusione di ogni tutela reale reintegratoria nella carica.
La cessione totalitaria delle partecipazioni sociali, accompagnata dall’obbligo dell’acquirente di liberare il cedente e il suo socio-fideiussore dalle garanzie prestate per i debiti sociali, è risolubile quando l’acquirente ometta di soddisfare i debiti della società e non provveda alla liberazione dalle fideiussioni, lasciando altresì l’unico cespite aziendale abbandonato e inattivo; tale inadempimento, di non scarsa importanza, legittima la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con ricostituzione in capo al cedente della titolarità esclusiva delle partecipazioni e ordine di annotazione nel registro delle imprese.
Il patto fiduciario avente ad oggetto una quota di una società immobiliare non richiede la forma scritta. Ciò in quanto la quota di partecipazione al capitale sociale di s.r.l., dunque un bene mobile, non muta la sua natura ontologica di bene mobile per il fatto, puramente casuale, che la società operi nel settore immobiliare e possieda immobili e fabbricati. Conseguentemente, l’atto di trasferimento della quota non è soggetto al vincolo di forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.; d’altronde, neanche per il patto fiduciario con oggetto immobiliare è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo a un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta da contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli art. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, quale non è certamente l’obbligo di retrocessione del bene oggetto della intestazione fiduciaria.
Con la morte del fiduciante, il patto fiduciario viene meno, rendendo attuale l’obbligazione, che si trasmette agli eredi.
In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d'autore su un opuscolo realizzato per promuovere moduli prefabbricati in calcestruzzo], al fine di individuare il locus comissi delicti è stato elaborato in giurisprudenza anche il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.
La regola consente di individuare senza incertezze il luogo del fatto illecito, nei casi in cui il carattere diffuso della manifestazione degli effetti finali della condotta impedisce una loro precisa localizzazione.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato da un socio che al momento della decisione sia privo della quota di partecipazione sociale richiesta per la presentazione della denunzia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. La qualità di socio costituisce infatti una condizione dell’azione e, come tale, deve sussistere anche al momento della decisione.
L'amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di somme tratte dal conto corrente della società – mediante emissione di assegni circolari privi di giustificazione e di un bonifico la cui causale («saldo compenso amministratore più servizi vari») resta priva di oggettivi riscontri, atteso che i «servizi vari» rimangono imprecisati e nulla dimostra il diritto dell'amministratore al compenso che si è autonomamente attribuito – è responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. per violazione dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale, e deve risarcire alla società il danno corrispondente ai prelievi ingiustificati.
La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita dei medesimi importi integra un elemento indiziario di responsabilità civile dell'amministratore nei confronti della società.
Il catalogo pubblicitario realizzato da un'agenzia grafica costituisce opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) laddove emerge che l’opera [il catalogo pubblicitario] abbia peculiari caratteri grafici e stilistici idonei a differenziarla da opere [cataloghi pubblicitari] precedenti e a connotarla in termini di creatività, tali da garantire la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, anche a prescindere dall'esistenza nel settore di modelli analoghi.