Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano nella cosiddetta business judgment rule. In sintesi, si tratta di merito, di scelte imprenditoriali non censurabili; il tribunale non può in ogni caso inserirsi in una valutazione di merito, rispetto a scelte gestorie che appaiono: a) coerenti con l’oggetto sociale, b) non rovinose dal punto di vista economico.
Il socio, ai sensi dell’art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., è legittimato ad esercitare in nome proprio e nell’interesse della società l’azione di responsabilità contro l’amministratore per atti di mala gestio, senza che sia necessario il possesso di una quota minima di capitale, a differenza di quanto previsto per le società per azioni.
L’azione individuale del socio ex art. 2476, comma 7, cod. civ. richiede la prova di un danno diretto e immediato al patrimonio del socio, con esclusione, quindi, dei meri danni riflessi derivanti dall'essere socio della società.
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.
La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere disposta quando vi sia fondato motivo di rilevare gravi irregolarità nella gestione della società e vi sia urgenza di provvedere. Si deve procedere alla predisposizione di misure meno radicali di una revoca se le condotte rilevate non sono da considerarsi irregolari, ma al più censurabili nel merito.
La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.
Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.
Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. (o dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l.f. nel caso di liquidazione coatta ammnistrativa), pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.
L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall., così come quella di cui all’art. 206 l. fall., cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., che tuttavia conservano la propria natura e i propri diversi presupposti anche per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione. Invero, l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. e il termine di prescrizione dell’azione sociale è sospeso finché gli amministratori sono in carica, ai sensi dell’art. 2941 n. 7 c.c.; mentre il termine di prescrizione dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti è oggettivamente percepibile. Il termine di prescrizione diviene decennale allorquando gli illeciti contestati agli amministratori siano sono astrattamente idonei a configurare fattispecie di reato (nel caso di specie la Curatela contestava la sussistenza degli illeciti di bancarotta, esclusi però per assenza di prova dell’elemento soggettivo intesa quale volontà del fallimento o alla prevedibilità del dissesto come effetto delle condotte pregiudizievoli)
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).
La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).
In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.
Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].
La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.
In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].
Nell'azione cautelare di sequestro conservativo, promossa sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris di condotte integranti mala gestio e dunque idonee a configurarne la responsabilità risarcitoria ex 2476 c.c., nella valutazione della sussistenza del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi, alternativamente tra loro.
Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva). Sussiste la legittimazione attiva dell’attore per il solo fatto che egli prospetta di essere titolare del diritto al risarcimento di un danno che afferma di avere patito, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità del convenuto (di riflesso, sussiste anche la legittimazione passiva del convenuto, individuato dall’attore quale soggetto responsabile del danno da quest’ultimo lamentato).
L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall’operato degli amministratori e differisce dall’azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest’ultima, in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale; pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.
Costituisce danno indiretto, e come tale non risarcibile, quello lamentato dal socio di una s.r.l., consistente nella svalutazione del valore della propria partecipazione sociale in conseguenza della diminuzione di valore del compendio della s.r.l., che si allega essere stato causato da atti lesivi addebitati agli amministratori di un’altra società. Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di tali atti lesivi dell’integrità del compendio – e cioè a prescindere dall’esame nel merito degli addebiti di mala gestio – non può trovare applicazione l’istituto di cui al comma 7 dell’art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dal socio consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale.