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Responsabilità dell’amministratore per prelievi ingiustificati dalle casse sociali – Rilevanza indiziaria della sentenza penale di patteggiamento
L’amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di...

L'amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di somme tratte dal conto corrente della società – mediante emissione di assegni circolari privi di giustificazione e di un bonifico la cui causale («saldo compenso amministratore più servizi vari») resta priva di oggettivi riscontri, atteso che i «servizi vari» rimangono imprecisati e nulla dimostra il diritto dell'amministratore al compenso che si è autonomamente attribuito – è responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. per violazione dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale, e deve risarcire alla società il danno corrispondente ai prelievi ingiustificati.

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita dei medesimi importi integra un elemento indiziario di responsabilità civile dell'amministratore nei confronti della società.

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Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941
Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore)...

Il catalogo pubblicitario realizzato da un'agenzia grafica costituisce opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) laddove emerge che l’opera [il catalogo pubblicitario] abbia peculiari caratteri grafici e stilistici idonei a differenziarla da opere [cataloghi pubblicitari] precedenti e a connotarla in termini di creatività, tali da garantire la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, anche a prescindere dall'esistenza nel settore di modelli analoghi.

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La disciplina della concorrenza sleale si applica solo agli imprenditori stricto sensu intesi
La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il...

La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.

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Precisazioni in tema di concorrenza sleale, sottrazione di clientela, informazioni commerciali ex art. 98-99 c.p.i. e storno del dipendente
La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza...

La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo del concorrente di sviare l’altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti, adottati al fine di accaparrarsi l’altrui clientela, con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.

Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di storno del dipendente ex art. 2598, n.3, c.c., è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze dal lavoratore acquisito.

Ai fini della qualificazione delle informazioni quali segrete o riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., l’attrice deve indicare analiticamente, a titolo esemplificativo, la tipologia e la natura delle informazioni, i soggetti ai quali era consentito l’accesso, la loro mansione, le modalità di conservazione della password, il numero di altri soggetti a conoscenza della password. Al contrario, le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 c.p.i.

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Conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e annullamento del contratto
In materia di conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto...

In materia di conflitto di interessi dell'amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto di interessi quando l’amministratore persegua una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata. L’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori, rispettivamente la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

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Sequestro giudiziario di partecipazioni vendute a prezzo vile e limiti della tutela restitutoria nelle operazioni straordinarie
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di...

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.

La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.

L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.

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Effetti costitutivi della cancellazione della società dal registro delle imprese: estinzione e perdita della capacità processuale
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l’estinzione della società anche se rimangono creditori...

La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo finanche la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotazione camerale. Inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.

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Evocazione illecita di una IGP: il caso “Aceto Balsamico di Modena”
L’evocazione illecita della IGP si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente...

L’evocazione illecita della IGP si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra la denominazione contestata e la denominazione protetta.

L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e anche, in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e la denominazione contestata o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione contestata.

Come avviene per la valutazione del rischio di confusione, anche per il rischio di evocazione bisogna effettuare una valutazione globale, che tenga conto dell’interdipendenza dei fattori che generano il rischio e della possibilità che essi si integrino, e ciò implica che la scarsa capacità evocativa intrinseca di un segno può essere compensata da un forte somiglianza dei prodotti.

L’espressione “origine” va intesa sia nel significato di «provenienza geografica», sia nel significato di «produzione d’origine», e trova applicazione tanto se il consumatore è indotto a ritenere, a torto, tanto che il prodotto provenga dalla zona geografica di riferimento della denominazione registrata, quanto se è indotto a ritenere che esso faccia parte di una produzione oggetto della denominazione registrata.

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Presupposti della concorrenza sleale per interposta persona
Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione...

Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore.

Le fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. possono configurarsi anche quando l’atto di concorrenza sia posto in essere da soggetto che, pur non essendo imprenditore, si trovi con l’imprenditore avvantaggiato in una relazione tale da far ritenere che l’attività compiuta sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex art. 2598 c.c., non si richiede un vero e proprio pactum sceleris tra l'imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest'ultimo all'interesse dell'imprenditore.

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Clausola compromissoria statutaria e controversie tra ex socio e società
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, la competenza appartiene al collegio arbitrale anche nel caso in cui l’azione sia proposta dall’ex socio per la liquidazione della propria quota a seguito di recesso.

Il giudice ordinario deve, pertanto, dichiarare la propria incompetenza, spettando la cognizione della lite al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 808-quater e 819-ter c.p.c.

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, infatti, non comporta rinuncia implicita alla competenza arbitrale né esclude l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di strumenti di risoluzione alternativi e compatibili.

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