L'articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell'azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore - ai sensi dell'art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell'azione sociale di cui all'art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.
La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].
La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.
In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.
Il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato, in sede interpretativa, sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, che, soprattutto, di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.
La natura di invenzione di servizio non è necessariamente correlata alla previsione, all’interno del contratto e della busta paga del lavoratore, di una specifica voce di retribuzione per attività inventiva di talché l’assenza di voci retributive autonome e chiaramente riconducibili alla remunerazione dell’attività inventiva non pregiudica in senso assoluto la ricostruzione dell’eventuale fattispecie concreta nei termini di un’invenzione di servizio.
La mancanza di apposito emolumento costituisce semplicemente un indice presuntivo a favore della ricorrenza dell’invenzione di azienda, che può essere vinto in presenza di pattuizioni contrattuali tali da intendere la retribuzione pattuita come corrispettivo, anche dell’attività inventiva.
Il danno subito dall’inventore per omessa designazione è da ritenersi in re ipsa nella sola dimostrazione della violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 62 c.p.i. e comunque nell’assenza di riconoscimento del merito dell’invenzione; l’interesse ad una pronuncia di merito permane anche se il brevetto è stato – solo successivamente alla sua concessione – rinunciato.
In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale non può disporre la revoca del nuovo amministratore se questi risulta professionalmente adeguato e ha tempestivamente adottato iniziative idonee a rimuovere le irregolarità accertate.
Il potere giudiziale di nomina o revoca dell’amministratore non può essere esercitato al solo fine di prevenire future condotte dei soci, poiché tale valutazione attiene all’autonomia privata e non rientra nell’ambito dell’art. 2409 c.c.
Anche nella fase di liquidazione il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e precisione imposti dalla normativa civilistica; è pertanto nulla la delibera di approvazione del bilancio che non consenta di comprendere i criteri di valutazione adottati né le prospettive temporali della liquidazione, ai sensi degli artt. 2423 e 2490 c.c..
I versamenti effettuati dal socio in conto capitale, non destinati a un successivo aumento del capitale sociale deliberato, costituiscono riserva “personalizzata” ai sensi dell’art. 2431 c.c. e, in sede di liquidazione, devono essere restituiti ai soci eroganti nei limiti dell’eventuale residuo attivo secondo un criterio proporzionale agli apporti effettuati e non alle quote di partecipazione al capitale sociale; è pertanto illegittimo il piano di riparto che distribuisca tale residuo in proporzione al capitale conferito.
Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, soggetto alla disciplina generale dei contratti. Ne consegue che ai rapporti obbligatori così costituiti è applicabile la disciplina della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., sicché, una volta intimato alla parte obbligata l’adempimento entro un termine congruo e gravemente inadempiuto l’obbligo, l’inutile decorso del termine comporta la risoluzione del contratto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c..
Il decreto del giudice tutelare che autorizzi l’amministratore di sostegno (anche provvisorio) a provvedere, per conto del beneficiario, alla gestione ordinaria della società deve essere inteso nel senso che viene prescritta la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno per l’esercizio di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale e, quindi, anche per l’esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea. Ciò a maggior ragione ove il decreto autorizzi altresì l’amministratore di sostegno a compiere ogni ulteriore atto riguardante l’ordinaria amministrazione, tale espressione ricomprendendo anche gli atti di amministrazione della quota di partecipazione.
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.
Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.
L’applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale presuppone l’accertamento dell’indefettibile presupposto della relazione esistente tra i soggetti in causa: questi devono essere, infatti, tra di loro in rapporto di concorrenza; devono operare nello stesso ambito di mercato e offrire beni e servizi indirizzati alla stessa clientela o rivolti a soddisfare lo stesso bisogno. In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.