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Onere della prova e responsabilità degli amministratori
In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le...

In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c.

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Termine di efficacia del recesso del socio di società cooperativa
L’organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo...

L'organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo formalmente esaminare la dichiarazione di recesso ma anche deliberare in proposito e comunicare la propria decisione al socio.

Il recesso del socio deve essere qualificato come atto unilaterale di manifestazione della volontà negoziale, che non richiede una accettazione, in senso contrattuale, seppure può essere legittimamente subordinato dalla legge o dallo statuto a determinate condizioni, tra cui l'autorizzazione dell'organo amministrativo o della assemblea dei soci che ne riscontri i presupposti, escludendo tuttavia che la necessaria verifica dei presupposti possa trasmodare in arbitrio e tradursi nel rifiuto di provvedere o in una condotta ostruzionistica, volta a vanificare i diritti del socio recedente. E', quindi, legittima l'applicazione dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, il che conferma la piena legittimità della tesi secondo cui il recesso, quando esercitato in presenza dei presupposti, spiega necessariamente effetto al 60° giorno, in adesione alla previsione di legge.

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Nullità del bilancio finale di liquidazione formato in difetto della necessaria attività liquidatoria
L’attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale...

L'attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

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Sulla segretezza dei dati ex art. 98 c.p.i. e sul perimetro di liceità del tentativo dell’ex agente di acquisire la clientela del precedente proponente
Il primo dei requisiti di protezione richiesto dall’art. 98, comma 1 lett. a) è la segretezza, nozione che fa riferimento...

Il primo dei requisiti di protezione richiesto dall’art. 98, comma 1 lett. a) è la segretezza, nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli.

L'art. 98 richiede altresì che le informazioni abbiano un valore economico, nel senso che siano suscettibili di sfruttamento e utilizzo nell’ambito di un’attività economica; deve cioè trattarsi di informazioni il cui possesso esclusivo o quasi esclusivo assicuri al soggetto che le detiene un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore.

Quanto, infine, al requisito della secretazione, la ragionevole adeguatezza delle misure di segretezza adottate va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

In ogni caso, alla luce della riserva contenuta nell’art. 99 c.p.i., che fa salva la normativa in materia di concorrenza sleale, deve ritenersi comunque applicabile l’art. 2598 n. 3 c.c. nelle ipotesi di utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in genere, di know-how aziendale, quando non risultino soddisfatti per intero tutti i requisiti richiesti dall’art. 98 c.p.i., costituiti appunto dalla segretezza, dal valore economico e dall’adozione di misure ragionevolmente adeguate.

Chi invoca l'art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela, posto che, in difetto di tale descrizione, il convenuto non sarebbe in grado di svolgere le sue difese e il giudice non avrebbe la possibilità di valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle norme richiamate.

Non è sostenibile neanche in via teorica che la segretezza possa avere ad oggetto semplicemente i tipi di prodotti e i relativi prezzi (questi ultimi destinati ai consumatori, all’ingrosso o al dettaglio, e quindi inidonei per loro natura a rimanere segreti). La segretezza o riservatezza potrebbe piuttosto eventualmente riguardare determinate politiche di prezzi elaborate dall’impresa.

Nell’ambito del rapporto di agenzia la clientela acquisita dall’agente costituisce patrimonio anche di quest’ultimo, come si desume dall’art. 1751 bis c.c., che prevede che, dopo lo scioglimento del contratto, sia possibile limitare, per un periodo non superiore a due anni e dietro il pagamento di un corrispettivo, la concorrenza da parte dell’agente in relazione alla zona, alla clientela e al genere di beni. Dalla norma in questione si evince allora che, in assenza di un patto di non concorrenza che presenti i requisiti previsti dalla disposizione, l’agente è libero di utilizzare le conoscenze acquisite nel corso di rapporto di agenzia, relative alla zona, alla clientela e al genere di beni, per fare concorrenza alla ex casa mandante.

Ai fini della configurabilità di una concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma piuttosto desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.

Si è di conseguenza affermato che, nell’ipotesi di attività concorrenziale attuata dall’ex dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, deve ritenersi contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica di clienti del datore, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, dovendo di contro ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

Il richiamato principio appare applicabile anche al rapporto concorrenza tra l’ex agente e il precedente proponente, sia pure con le dovute precisazioni e cautele; può allora ritenersi, tenuto conto delle differenze tra la posizione dell’ex agente (che condivide il portafoglio clienti con l’ex preponente) e l’ex dipendente (che non può invece in alcun modo considerare come propri i clienti dell’ex datore di lavoro), che sia ravvisabile uno sviamento di clientela da parte dell’ex agente soltanto qualora quest’ultimo si avvalga “delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto”, ovvero eserciti l’attività di agente “con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale”.

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L’inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere una responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. in capo all’amministratore
Ai sensi dell’art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell’amministratore di una società a...

Ai sensi dell'art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell'amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell'amministratore stesso. L'elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell'amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest'ultimo avrà diritto al risarcimento ove sia stato direttamente danneggiato dalla condotta di membri dell'organo di gestione di una s.r.l. Ne discende che l'inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere tale genere di responsabilità, la cui natura extracontrattuale è uniformemente riconosciuta, richiedendosi invece la prova di fatti illeciti direttamente imputabili ai membri dell'organo amministrativo.

In merito all'invocato danno subito dal terzo creditore di una s.r.l., derivante dalle promesse e rassicurazioni di un soggetto, in realtà privo della qualità di amministratore, sulle intenzioni della società di adempiere al proprio debito, poi mai onorato, non sorge né la responsabilità prevista dall'art. 2395 c.c., che si riferisce agli amministratori di s.p.a., né quella di cui all'art. 2394 c.c. - la cui applicabilità in via analogica alle s.r.l. è peraltro controversa - sussistente solo nel caso in cui il danno si manifesti, in prima battuta, sull'integrità del patrimonio sociale.

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Rapporto tra contratto preliminare e definitivo
In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte...

In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo.

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Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l’4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di...

L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l'4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che anche una domanda dalla quale scaturisca un brevetto poi dichiarato nullo è idonea a dar luogo ad un valido diritto di priorità, purché : a) i requisiti per ottenere una data di deposito nel primo paese siano soddisfatti; b) si tratti della stessa invenzione; c) sia rispettato il termine di 12 mesi dal primo deposito (in caso di brevetto: per gli altri diritti il termine è di 6 mesi).

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C.d. “criterio dei netti” e transazione stipulata con uno soltanto dei condebitori
Il “criterio dei netti patrimoniali” trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno...

Il "criterio dei netti patrimoniali" trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto al dissesto e le singole operazioni dannose (anche negli effetti) e, comunque, va sempre giustificato il suo utilizzo, nel senso che l’applicazione del metodo in questione deve rispondere alla logica e al buon senso, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi di una causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività potendo, in parte, prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.

La differenza dei netti patrimoniali rettificati non può essere considerata interamente una perdita patrimoniale imputabile agli organi sociali, poichè anche durante la liquidazione - che, per sua natura, è attività “conservativa”, ma non certo priva di oneri - si producono costi che non possono essere imputati a titolo di danno. Pertanto la consistenza dell’aggravamento della perdita va considerata al netto dei costi che sarebbero stati compatibili (ineliminabili) con lo stato di liquidazione della società (locazione immobili, servizi, oneri finanziari passivi), tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e del tempo che presuntivamente si sarebbe reso necessario a completare la fase di liquidazione.

La prima condizione per la corretta applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali è costituita dalla corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell’assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e al fine, dunque, che all’agente non siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori) deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale.

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.

L'art. 1304, co. 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza.

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Soggettività giuridica delle società di persone e business judgement rule in ambito di s.n.c.
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione...

La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per ivi far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante.

Anche in ambito di azione sociale di responsabilità ex art. 2260 co. 2, c.c. non è suscettibile di sindacato giudiziale ai fini di responsabilità gestoria l’assunzione di scelte operative ed organizzative rivelatesi, ex post, errate, in difetto di allegazione e di prova della loro manifesta avventatezza ed imprudenza (c.d. business judgment rule). Comportamenti eventualmente inficianti l’affectio societatis rilevano ai diversi fini della cessazione del vincolo societario.

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Sulla prestazione di idonea garanzia da parte della società in caso di opposizione alla fusione
Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l’esecuzione della fusione nonostante l’opposizione del creditore di cui all’art. 2445 c.c....

Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l'esecuzione della fusione nonostante l'opposizione del creditore di cui all'art. 2445 c.c. sono alternative e si distinguono per il fatto che in una (assenza di pregiudizio per i creditori) occorre dare corso ad una valutazione, pur sommaria, del pregiudizio per il creditore istante, che invece non è necessaria nell'altra (prestazione di idonea garanzia da parte della società).
La prestazione di idonea garanzia da parte della società vincola il tribunale ad autorizzare l’operazione sol che si valuti idonea la garanzia. In tal caso, infatti, il creditore opponente è adeguatamente tutelato dalla possibilità di escutere la garanzia nell'eventualità che in esito al giudizio di merito venga accolta l’opposizione, con conseguente inefficacia della fusione nei suoi confronti e obbligo del soggetto scaturito dalla fusione di reintegrarlo del pregiudizio derivatone.

L'autorizzazione del tribunale non ha natura cautelare dunque questi è esonerato dalla verifica della ricorrenza dei presupposti cautelari dell'istanza di autorizzazione ed è tenuto a valutare solo l'idoneità della garanzia. Ove la garanzia sia ritenuta idonea l'autorizzazione può essere data con decreto inaudita altera parte ove ricorrano ragioni di urgenza.

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Congruità del compenso dell’amministratore e divieto di concorrenza al socio uscente
La delibera che determina il compenso dell’amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi...

La delibera che determina il compenso dell'amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della società.

In assenza di espresso divieto nello statuto o nell'atto di cessione, è legittima la delibera con cui una s.r.l. riconosce al socio uscente il diritto di svolgere attività concorrenziale posto che la disciplina delle società di capitali non prevede (diversamente dalla disciplina delle società in nome collettivo, v. art. 2301 c.c.) un generale divieto di concorrenza per il socio uscente.

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Tutela del marchio di fatto
Anche al titolare del marchio di fatto è garantito un diritto esclusivo, dunque un diritto di proprietà industriale in senso...

Anche al titolare del marchio di fatto è garantito un diritto esclusivo, dunque un diritto di proprietà industriale in senso pieno, poiché, ove si riconosca la preesistenza di un segno anteriore notorio, seppure di fatto e non registrato, i segni successivi mancano del requisito della novità.

Tuttavia, mentre il marchio registrato merita tutela in quanto tale, atteso che la registrazione ne è titolo costitutivo, e conferisce il diritto all'uso esclusivo al suo titolare, per affermare la sussistenza di un marchio di fatto (ossia di un pre-uso del segno rilevante in diritto) occorre verificare se l'uso costante del termine adottato abbia comportato la costituzione di un segno distintivo, e meriti in concreto la tutela invocata. La fattispecie costitutiva del marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo del marchio, ma richiede la prova che tale uso abbia comportato notorietà, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno, nella percezione dei consumatori; occorre verificare, in buona sostanza, che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio, e quindi delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso.

[Nel merito il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale poiché la convenuta, che invocava l'esistenza di un marchio di fatto, non ha depositato indagini demoscopiche né pubblicazioni di settore, che accreditino il segno, attribuendolo, nel convincimento generale, in via esclusiva alla parte]

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