In tema di vendita di azioni (e quote) di società di capitali, la differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella considerata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione, si traduce in una mancanza di qualità essenziali, qualora il prezzo era stato parametrato sul valore del patrimonio netto risultante dalle scritture contabili contenenti informazioni gravemente inesatte. In tali casi non assume rilievo il fatto che nel contratto di cessione non fosse stata prestata garanzia in ordine al valore del patrimonio sociale, in quanto a ricomprendere i beni sociali nell’oggetto del contratto è sufficiente che l’affidamento del cessionario nella sussistenza di una certa consistenza patrimoniale sia giustificato alla stregua del principio di buona fede per aver confidato nella veridicità delle scritture contabili messe a disposizione dal cedente.
Ai fini dell’accertamento del dolo contrattuale, si deve escludere che la falsità del bilancio rilevi ex se come prova del dolo e che le dichiarazioni menzognere integrano l’ipotesi del raggiro, qualora rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.
Ai fini dell'annullamento del contratto di cessione quote sociali per dolo, violenza morale e minaccia di far valere l'altrui diritto, non vi è relazione causale tra le condotte ostruzionistiche poste in essere dal socio cedente, rappresentate dalla mancata comparizione all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e la deliberazione dello scioglimento, e il mancato scioglimento della società, potendo l’amministratore rilevare e dichiarare l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e provocare, ai sensi dell’art. 2484 c.c., lo scioglimento della società.
La mancata comparizione alle assemblee da parte del socio cedente non è idonea di per sé a integrare un’ipotesi di violenza morale con riferimento all’accettazione di un prezzo assolutamente fuori mercato per l’acquisto delle partecipazioni sociali.
Le violazioni dei doveri di correttezza e buona fede non sono ravvisabili nella semplice mancata partecipazione del socio alle assemblee, non costituendo in assoluto un dovere del socio.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2479 ter c.c. non solo i casi in cui la convocazione del socio di srl manchi completamente, ma, facendo applicazione analogica dell’art. 2379, comma 3, c.c., anche i casi in cui provenga da soggetto estraneo alla società, in quanto né socio, né membro dell’organo amministrativo o di controllo, non rilevando, in tale ultimo caso, che la convocazione abbia fornito al socio le informazioni in merito alla data e alle questioni oggetto dell’assemblea.
Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al dissesto che conduce al fallimento, comportano la responsabilità dell’amministratore ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Ex multis, si annovera tra gli atti che conducono al depauperamento del patrimonio sociale ed al danneggiamento della società, il versamento, senza alcuna giustificazione causale, di ingenti somme di danaro a favore di altre società.
Quanto alla prova della mancanza di alcuna giustificazione causale relativamente ai versamenti - illegittimi - di somme di danaro, essa può essere fornita I) per tabulas mediante, ex plurimis, la produzione di verbali di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, nel caso di specie in ordine ad anticipazioni per prestazioni mai ricevute; II) alla luce delle risultanze di un’analisi delle situazioni patrimoniali e delle scritture contabili; III) ex art. 232 c.p.c. in sede di interrogatorio formale, su specifico capitolo di prova, nel caso in cui la parte non si presentasse o si rifiutasse di rispondere senza giustificato motivo “[…] il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. [nella specie, il pagamento di ingenti anticipi per prestazioni mai eseguite costituisce un grave inadempimento dei doveri di prudente amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’amministratore deficitario]
Ai fini dell’annullabilità di una delibera assembleare assunta in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. è necessario che ricorrano tre elementi: a) la prova di resistenza, ossia l’approvazione della delibera con il voto decisivo del socio in situazione di conflitto; b) il contrasto tra l’interesse egoistico del socio e l’interesse sociale; c) il danno, anche solo potenziale, per la società.
Con riguardo al secondo requisito, l’interesse del singolo socio a mantenere il controllo della società non configura un contrasto fra l’interesse di quest’ultimo e quello sociale, con la conseguenza che tale situazione non può essere qualificata come un conflitto idoneo a viziare una delibera assembleare. Più in generale, la sussistenza di un interesse egoistico in capo al socio non configura di per sé solo conflitto di interessi ma è necessario che tale interesse particolare si ponga obiettivamente e incompatibilmente in contrasto con quello societario.
Con riguardo al requisito dell’idoneità della delibera ad arrecare danno al patrimonio sociale, affinché questo possa dirsi integrato è necessario che la potenzialità lesiva della delibera sia valutata in connessione con gli effetti diretti o mediati sulla situazione esterna della società e sui riflessi che la situazione, così come modificata dalla delibera, produce sulla società. La delibera di nomina di un nuovo amministratore, con conseguente ricambio del vertice societario, non è annullabile sull’assunto che il nuovo amministratore potrebbe utilizzare la sua posizione per risolvere o transigere vertenze giudiziarie in essere fra la società amministrata e la sua controllante.
E’ annullabile la delibera di revoca di un amministratore per abuso di maggioranza laddove risulti assente una giusta causa. Il vizio di abuso di maggioranza impone al Giudicante di sottoporre a vaglio critico la motivazione sottesa alla revoca dell’amministratore in carica prima della scadenza naturale del mandato gestorio, rapportandola al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., con estensione dell’applicazione del più generale canone di correttezza ai sensi dell’art. 1375 cod. civ. In questo senso, sebbene sia nel pieno diritto dei soci revocare un amministratore per procedere alla nomina di un nuovo vertice societario, non è tuttavia conforme ai canoni di buona fede e correttezza addossare al precedente organo amministrativo responsabilità afferenti ad atti di gestione che siano stati ritenuti leciti e opportuni solamente pochi giorni prima, e senza che sia intervenuta alcuna circostanza concreta e idonea a giustificare il mutato consiglio dell’assemblea dei soci.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.
I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un'apposita riserva "in conto capitale" e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all'approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).
La responsabilità del direttore generale per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società attrice deve allegare le violazioni compiute, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno.
In riferimento alla prova del danno prospettato dall’attore egli ha l’onere di individuare non solo gli specifici fatti costitutivi della responsabilità ma anche gli specifici danni che sono conseguiti agli addebiti, con l’indicazione del relativo criterio concretamente idoneo a quantificare il danno.
La prova del patto fiduciario, anche nel caso in cui l’accordo riguardi l’intestazione di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’ eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, può essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario.
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, non richiede, né ad substantiam, né ad probationem, la forma scritta.
A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage - come negozio atipico la cui conclusione si perfeziona tramite il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. o come vera e propria garanzia fideiussoria disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. - se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l'assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione risulta chiaramente antecedente rispetto alla iscrizione del progetto di scissione, il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante alla luce degli artt. 2506-ter e 2503 c.c.. Ciò integra dunque il presupposto per opporsi alla scissione, ossia la titolarità di un credito nei confronti della società che intende procedere alla scissione, titolarità che deve essere sorta antecedentemente alla delibera che dispone la scissione.
In tema di denominazioni di origini protette, spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza del presupposto dell'evocazione, per tale intendendosi il collegamento che si instaura tra prodotti di apparenza analoga e con denominazioni di vendita che presentino una similarità fonetica e visiva (salvo il caso in cui tale similarità sia dipesa da circostanze fortuite).
L'indagine condotta dal giudice è tesa a chiarire, in primo luogo, se il nome del prodotto incorpora una parte della denominazione protetta; poi se il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla denominazione protetta.
In proposito, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il rischio di confusione (ingenerato dall'affinità dei prodotti nel consumatore medio) non è necessariamente un elemento costitutivo della fattispecie di evocazione, ben potendo quest'ultima ricorrere allorché un operatore del mercato sfrutti indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica protetta.