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Esercizio abusivo delle dimissioni da parte di amministratori legati da clausola “simul stabunt, simul cadent”
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo...

La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione.

Lo spontaneo ma ingiustificato esercizio del diritto di dare le dimissioni da parte di alcuni amministratori, in presenza di clausola simul stabunt, simul cadent, può consentire di ottenere indirettamente gli effetti della revoca senza giusta causa degli altri, giustificando la richiesta di risarcimento del danno da parte di questi ultimi, nei confronti della società.

Nel caso di revoca dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, il danno risarcibile consiste nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca.

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Sulla liquidazione della quota di capitale sociale
Il credito relativo al rimborso del capitale sociale per effetto dell’esclusione di un socio da una società cooperativa, che preveda...

Il credito relativo al rimborso del capitale sociale per effetto dell'esclusione di un socio da una società cooperativa, che preveda in statuto simile disposizione per i soci esclusi, è soggetto al termine quinquiennale di prescrizione dell'art. 2949 c.c.

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Segreto industriale, marchi di colore e di forma e concorrenza sleale per imitazione servile
Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i....

Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora l’esame meccanico scompositivo del prodotto del concorrente, c.d. reverse engineering (purché quest'ultimo processo non sia solo astrattamente possibile, ma si possa qualificarsi come "facile" per gli operatori del settore). Sempre ai fini della tutela del segreto industriale, il requisito della secretazione, intesa come la ragionevole adeguatezza delle misure di protezione adottate, va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

In tema di marchi, un semplice colore specifico può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai fini della registrabilità come marchio, sempre che possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.

Ex art 9 c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La forma – quindi – può essere segno distintivo solo quando ha effettivamente una funzione in qualche modo arbitraria e per questo distintiva.

Ai fini della configurabilità della contraffazione per imitazione servile, per poter attribuire peculiare valore distintivo non all'intero prodotto finale ma soltanto ad una sua porzione (unica che sia stata concretamente oggetto d'imitazione), occorre definirne una speciale rilevanza caratterizzante in relazione al prodotto stesso. Il giudizio sulla confondibilità deve essere espresso all’esito non di una comparazione analitica e separata dei singoli elementi caratterizzanti, ma di una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso. Il giudizio di confondibilità deve essere espresso in concreto, e ponendosi nell’ottica del consumatore, con riferimento al mercato in oggetto e alla categoria merceologica del bene prodotto e delle imprese produttrici: è ovvio infatti che il grado di attenzione del “consumatore medio” sia diverso a seconda dell'importanza economica e funzionale dell’acquisto. Ove il prezzo sia elevato ed il carattere tecnologico del bene sia accentuato, è ragionevole ritenere che il consumatore medio presti una attenzione specifica ed elevata, in quanto il bene stesso è destinato ad un pubblico professionale che, anche nella sua accezione “media”, deve ritenersi consapevole e portato a scegliere in base a valutazioni approfondite, piuttosto che a percezioni di tipo immediato ed istintivo.

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Azione di responsabilità svolta dal fallimento per mala gestio dell’amministratore. Ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca,...

In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.

La valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., mediante ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, presuppone la prova della difficoltà di ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e di collegare ad esse un danno al netto dell’eventuale ricavo.

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Requisiti di brevettabilità: sufficiente descrizione
Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per...

Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere una invenzione tutelabile– quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato – ma si estendono altresì ai difetti di “descrizione”, che riguardano le modalità di redazione del brevetto, inteso come documento e titolo da cui derivano in concreto sia la efficacia costitutiva della protezione, sia la sua ampiezza.

Solo nel rispetto delle tassative prescrizioni di cui agli arti. 51 e 52 c.p.i. tassative, si realizzano le finalità tipiche del regime brevettuale, teso al contemperamento fra due opposte esigenze, quelle della generalità dei consociati– destinati ad apprendere ed utilizzare liberamente i risultati del progresso tecnico – e quelle del titolare del diritto di “proprietà industriale”, legittimato al suo sfruttamento in via esclusiva durante l’intero periodo in cui questo gli è consentito. In questa ottica, la “descrizione” svolge una funzione tipica, per la dimostrazione tecnica afferente l’esistenza di una invenzione, nonché per la corretta divulgazione della stessa, anche avuto riguardo al periodo di futura scadenza della eventuale privativa. Per tale ragione, una carenza di descrizione nel titolo non può essere superata neppure quando il consulente dell'ufficio ravvisi in concreto i requisiti sostanziali di una valida invenzione.

Qualora il brevetto sia descritto attraverso la locuzione "mezzi motori", il contrasto possibile tra le due interpretazioni di detta locuzione evidenzia indirettamente la genericità - e quindi l’inadeguatezza - della descrizione della invenzione contenuta nel testo brevettuale, laddove non consente di definire con sufficiente certezza l'insegnamento tecnologico, oggetto della pretesa di “esclusiva”.

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Non può essere dichiarato nullo per malafede il marchio registrato diverso da quello che l’attore avrebbe avuto interesse a registrare
Non si configura l’ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure...

Non si configura l'ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al marchio che la società, attrice per l'accertamento della malafede, avrebbe avuto interesse a registrare.

Al fine di provare la notorietà generale di un marchio non registrato, non è sufficiente il deposito di poche fatture emesse a nome di apparenti clienti stranieri.

L'utilizzo di un marchio registrato asseritamente confondibile con un preesistente marchio non registrato non può integrare in alcun modo illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c., trattandosi di segno in relazione al quale la detta società ha acquisito diritti esclusivi a seguito di regolare registrazione.

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In caso di contraffazione di marchio, la sola esistenza di un provvedimento cautelare, avente natura provvisoria e non definitiva, emessa dal giudice di un primo stato non impedisce la promozione di un giudizio di merito avanti al giudice di un diverso stato
In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel...

In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all'accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell'azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.

In un caso di accertamento negativo di contraffazione di un marchio registrato in uno Stato membro diverso dall'Italia, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la propria competenza quale Tribunale nel cui territorio si trova il server del sito internet in cui è fatto illegittimo uso di detto marchio registrato (conforme a sentenza CGUE C-523/10).

Il criterio di competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione del diritto di proprietà indutriale sono stati effettuati, di cui all'art. 24 n. 4 del Reg. UE 1215/2012, trova applicazione solo qualora si verta in materia di registrazione o di validità di tale diritto di proprietà industriale. Viceversa, la azione relativa alla contraffazione di detto diritto (anche in termini di accertamento negativo della contraffazione) integra pacificamente una ipotesi di illecito extracontrattuale, e quindi rientra nell'ipotesi di cui all'art. 7 del Reg. UE 1215/2012.

La legge nazionale applicabile all'azione di accertamento negativo di contraffazione di un marchio nazionale registrato è, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE 864/2007, quella dello Stato in cui detto marchio è stato registrato.

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Clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari
Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell’attore – ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria – l’impugnazione da...

Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell'attore - ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria - l'impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni del presidente dell’assemblea, che non avrebbe raccolto le dichiarazioni relative all’esistenza e/o al contenuto dei patti parasociali stipulati dai presenti, distribuzione degli utili in misura illegittima con pretesa violazione del diritto del socio di minoranza, mancanza di verbalizzazione immediata seppure richiesta dal socio e, da ultimo, inerzia del presidente in ordine alle richieste dell’attore rivolte al presidente del collegio sindacale di dare riscontro alle numerose denunce relative a presunte incompatibilità di un sindaco.

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Mancanza di interesse ad agire in caso di impugnativa di bilancio
Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso...

Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l'interesse, in capo ai medesimi soci, all'impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.

L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, una tutela rispetto alla prospettata situazione antigiuridica, che non si potrebbe altrimenti conseguire senza l’intervento del giudice; la pronuncia deve quindi essere indispensabile, per ottenere il risultato.

L’art.2388 c.c. che riguarda l’impugnazione delle delibere del c.d.a. richiama le disposizioni di cui ai commi 7° e 8° dell’art.2377 c.c., cosicchè anche degli esiti di tali impugnative gli amministratori e gli organi di controllo sono tenuti a prendere atto, rettificando gli atti sociali in coerenza, predisponendo di conseguenza nuove delibere, se del caso, e nuovi bilanci da sottoporre alla assemblea per una nuova approvazione, così conformando la organizzazione e la vita sociale ai principi statuiti in sede giurisdizionale, ovvero nella alternativa sede dell’arbitrato, ove questa sia stata la scelta statutaria.

L’adozione di tali provvedimenti, costituente l’oggetto di un preciso obbligo normativo posto a carico degli amministratori, è idonea a soddisfare in modo pieno ed esaustivo gli interessi, anche di tipo informativo, della parte che invoca il medesimo vizio in relazione al bilancio successivo all'impugnazione di tale delibera.

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Compenso degli amministratori di s.r.l. e intervento del socio ad adiuvandum
Al fine di comprendere se l’attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa...

Al fine di comprendere se l'attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell’assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l’incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell’incarico avuto riguardo in primo luogo all’atto di nomina dell’amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell’assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all’atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l’intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall’accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all’ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l’interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall’altro, vi è l’interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

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In assenza di una clausola di non concorrenza e di riservatezza, non commette illecito l’ex amministratore che utilizzi i medesimi fornitori e contatti la clientela acquisita nel corso della precedente attività o l’ex dipendente che utilizzi le conoscenze acquisite con il nuovo datore di lavoro
In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori –...

In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori - in circostanza di oligopolio - e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente.

L’utilizzo di conoscenze acquisite nell’ambito della pregressa attività lavorativa e finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro (ed anche se quest’ultimo svolga in forma societaria attività in concorrenza) costituisce condotta lecita in assenza di un impegno alla riservatezza.

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Requisito di novità del marchio: Valentino vs. Valentina
Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo...

Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo segno registrato possa ritenersi nuovo, ovvero difetti di novità, come accade nelle ipotesi in cui "..l'identità o somiglianza fra i segni o l'identità o somiglianza tra i prodotti o servizi determini un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione...".

In coerenza con la funzione intrinseca del segno, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

E' da escludere l'interferenza tra i marchi Valentina e Valentino laddove il primo consista in un segno letteralmente diverso e graficamente differenziato in modo significativo, in quanto composto da lettere con caratteri peculiari - specificamente da lettera iniziale e lettera finale maiuscole - e da elementi di contorno di fantasia, che conferiscono al segno una sua personalità ed originalità.

I segni Valentina e Valentino sono inoltre anche concettualmente diversi, perché Valentino è un nome proprio maschile, Valentina un nome proprio femminile, il che, in connessione con gli articoli che il segno è chiamato a distinguere, presenta una ulteriore valenza di distacco: infatti, il segno Valentino rimanda necessariamente, ad un uomo, e quindi lo stilista, mentre il segno, nella versione al femminile rimanda e suggerisce piuttosto la figura della utilizzatrice degli articoli prodotti e distribuiti nel mercato con quel segno.

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