È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi).
Il consenso espresso in sede assembleare a operazioni sul capitale, previste da un accordo di investimento previamente sottoscritto, non può non implicare anche il consenso alla conseguente e necessaria fusione prevista dal medesimo accordo.
E’ contrario a buona fede e quindi illegittimo l’esercizio del diritto di recesso solo strumentalmente giustificato dal – in thesi intervenuto - mutamento rilevante dell’oggetto sociale.
Anche volendo fondare il diritto di recesso nelle società quotate sulla mera esigenza di disinvestimento del socio, ne è contrario a buona fede l’esercizio qualora prenda le mosse da una deliberazione che costituisce il completamento e la finalizzazione di un accordo di investimento da esso previamente sottoscritto.
Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo.
La fattispecie della registrazione del marchio in malafede non presuppone che il depositante sia semplicemente consapevole di violare un diritto altrui, integrandosi piuttosto in casi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa, in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, che sia stata pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno eseguita da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto, ovvero ancora in casi in cui venga registrato un marchio al solo scopo di ostacolare un terzo in un’attività imprenditoriale o per scopi meramente emulativi. Il contegno del terzo, dunque, deve denotare non una mera consapevolezza di violare l’altrui diritto, ma un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, avvalendosi di rapporti di collaborazione o di fiducia.
Il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per omesso accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e della conseguente omissione degli adempimenti di cui all'art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi (vedi Cass., n. 22911/2010; n. 17033/2008; n. 3694/2007).
Le opinioni e valutazioni del curatore fallimentare contenute nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 33, legge fall. non hanno efficacia probatoria nell’ambito del giudizio in cui lo stesso curatore è parte (vedi C. App. Ancona, 20 gennaio 2011).
I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima, nel quale vanno iscritti tra le "altre riserve". Qualora detti versamenti senza obbligo di restituzione vengano effettuati senza una specifica finalità, si è in presenza di un cd. "versamento a fondo perduto" o "versamento in conto capitale", fattispecie che si qualifica come un’elargizione atipica, poiché la stessa non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione) né causa donandi (mancando, invece, due elementi essenziali del contratto di donazione, quali l’animus e la forma). La revoca della precedente deliberazione dei soci recante l'intenzione (poi non realizzata) di questi ultimi di effettuare "versamenti in conto capitale" appare senz'altro legittima, non apparendo tale intenzione coercibile, in difetto di un eventuale specifico obbligo giuridico assunto espressamente dai soci ad effettuare il versamento.
È lesivo della libertà dell'assemblea il voto cumulativo nella deliberazione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori, la cui responsabilità, sebbene solidale ex art. 2392, c. 1, c.c., è personale ed il relativo accertamento deve essere separatamente compiuto con riguardo a ciascuno di essi e con riferimento ai rispettivi, ed in ipotesi diversi, compiti e doveri; il voto cumulativo sulla deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti di due soci-amministratori, infatti, non solo precluderebbe la possibilità di esprimere un voto divergente – di approvazione nei confronti di uno e di rigetto nei confronti dell'altro – ma avrebbe importato anche il divieto di voto ex art. 2373, c. 2, c.c. per uno dei due soci-amministratori dall'unica proposta di deliberazione cumulativa, con la conseguente impossibilità di contrastare l'approvazione della delibera per lo meno nei confronti dell'altro socio-amministratore sulla cui responsabilità si votava.
È legittimo l'esercizio del diritto di voto di un socio-amministratore nella deliberazione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un altro socio-amministratore dopo che l'assemblea abbia già favorevolmente deliberato sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del primo; non sussiste, difatti, il divieto ex art. 2373, c. 2, c.c. che deve essere considerato eccezionale, in quanto limitativo del diritto di voto, e non suscettibile di applicazione analogica.
Non è viziato, di per sé, da conflitto d'interessi ex art. 2373, c. 1, c.c. l'esercizio del voto nella deliberazione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un amministratore che sia a quel momento debitore dell'azionista votante in quanto la contrapposizione degli interessi – i.e. quello creditorio alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore e quello sociale al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità – esige un vaglio in concreto sull'entità del debito, sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulla presenza di eventuali garanzie rilasciate a tutela delle ragioni creditorie.
È legittima la deliberazione di nomina di un amministratore approvata con il voto concorrente, favorevole, di egli stesso socio-amministratore, appena revocato di diritto ex art. 2393, c. 5, c.c. in quanto ciò non costituirebbe illecita elusione di detta disposizione; tale tesi sarebbe corroborata sia dall'assenza di una simile circostanza dal catalogo delle cause di ineleggibilità degli amministratori ex art. 2382 c.c. sia dall'assenza di un esplicito divieto in tal senso nell'art. 2373, c. 2, c.c.
È da qualificarsi quale azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. la domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione nel procedimento monitorio ex art. 645 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei maggiori danni – o loro compensazione con l'asserito credito di cui al decreto ingiuntivo – derivanti dalla mala gestio dell'amministratore di società a responsabilità limitata (ricorrente, nel caso di specie, per la condanna della società al pagamento del proprio compenso).
I rimborsi delle spese di trasferta sopportate in ragione dell'ufficio di amministratore di s.r.l. – in thesi illegittimi perché non determinati nell'atto costitutivo né oggetto di esplicita deliberazione dell'assemblea o discussi espressamente dall'assemblea che approva il bilancio d'esercizio – devono avere rappresentazione contabile quali «crediti verso amministratori per compensi non dovuti» da imputarsi a stato patrimoniale e non quali generici costi per «rimborso spese» imputati a conto economico o assorbiti fra i «debiti verso amministratori per compensi»; in tali casi non si verserebbe nella fattispecie di rimborsi spese non dovuti ma si darebbe il caso di una violazione dei principi bilancistici che presiedono la redazione dei conti annuali delle società di capitali.
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.
In materia di danno da illecito extracontrattuale la competenza territoriale può essere individuata sia attraverso il criterio del luogo della condotta che attraverso il luogo in cui l’evento dannoso si verifica. Nel caso di diffusione di contenuti attraverso la rete la condotta rilevante deve individuarsi nella immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione determina il danno, ma si potrà utilizzare il luogo della condotta dell’inserzionista, il quale avvia il relativo processo tecnico inserendo i dati sul server del gestore del motore di ricerca, solo nel caso in cui tale luogo sia certo ed identificabile, sia per chi agisce che per chi subisce l’azione. Quanto al luogo dell'evento dannoso, coincidendo quest’ultimo con il luogo in cui i visitatori del sito hanno consultato il contenuto dello stesso, deve individuarsi la competenza nel luogo in cui ha il domicilio il soggeto che ha subito i predetti danni patrimoniali , proprio perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi (art. 43 c.c.) è quello il luogo "principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi della condotta.
In mancanza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se diritti di utilizzazione economica si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente. Ai fini di tale verifica è necessario guardare all’oggetto e alla finalità del contratto: il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti in essi, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle altre facoltà non cedute al committente; la giurisprudenza di merito si è così espressa sul punto: "…in mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d’indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società produttrice, insieme ai preventivi relativi ad alcune delle opere di causa".
L’uso pubblicitario dell’opera (nella specie, un bozzetto per una possibile campagna pubblicitaria), proprio in quanto finalizzato a promuovere un prodotto nel commercio e non anche a conferire pubblicità ad un’opera dell’ingegno, non implica la necessaria menzione della provenienza dell’autore.
La tutela del diritto di autore non si estende alla semplice idea, ossia alle mere informazioni e ai concetti contenuti nell'asserita opera, essendo necessario che questa venga espressa in una determinata forma; la tutela riguarda infatti non l’idea in sé, bensì la forma in cui questa si sia estrinsecata. Deve di conseguenza escludersi che la tutela autorale possa trovare applicazione alle semplici modalità di organizzazione di un servizio commerciale o imprenditoriale, anche se eventualmente originali (nella specie si trattava di un insieme di indicazioni volte a descrivere e a dare attuazione a un progetto di ricezione turistica caratterizzato da servizi alberghieri atti a soddisfare le esigenze di famiglie con bambini).
L'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1 non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. L'attore, dunque, non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi formali che servono a distinguere il suo prodotto nel mercato, come risulta dal tenore letterale dell’invocato art. 2598 n. 1 c.c., dal quale si desume che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell'imitazione servile, ma richiede l'attitudine a creare confusione.
Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).
Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all' 2485 c.c. determina la responsabilità per l'illegittima attività gestionale successiva se si prova che questa non sia stata coerente con la finalità conservativa dell'integrità del patrimonio che gli amministratori debbono perseguire in una prospettiva liquidatoria, nel rispetto dell' 2486 c.c.
Il risultato gestionale conseguito in seguito alla perdita del capitale può essere rappresentato dalla differenza tra il patrimonio netto di liquidazione e quello alla data di presentazione della domanda di concordato o dalla somma algebrica dei risultati economici gestionali conseguiti a partire dalla data di effettiva perdita del capitale sociale al momento di presentazione della domanda di concordato.
Nella stima del risultato che ragionevolmente si sarebbe potuto realizzare dall'attività liquidatoria, è necessario tenere conto di tutti i costi che sarebbero comunque stati ineliminabili in una situazione di liquidazione e di tutte le variazioni che si sarebbero comunque prodotte per effetto della messa in liquidazione.
Il compenso percepito da un amministratore può essere considerato incongruo o irragionevole quando si discosti dalle prassi di mercato, o non sia giustificato dai compiti o dalle professionalità del gestore, o quando, pur se astrattamente conforme ai livelli di mercato, sia sproporzionato alla luce delle condizioni della società.
Il compenso, pur se ab origine determinato in misura congrua, può divenire in seguito sproporzionato ed eccessivamente oneroso per la società a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche.
In particolare, l'integrale perdita del capitale sociale deve comportare la messa in liquidazione della società, con conseguente rinegoziazione del compenso, da trasformarsi in compenso a uno o più liquidatori, e riconduzione dello stesso ad un importo ragionevole alla luce della situazione di crisi.
La mancata rinegoziazione dei compensi degli amministratori, comporta per la società un onere aggiuntivo risarcibile.
Le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio ma anche il diritto di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa e il risultato economico dell'esercizio.
La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione delle norme inderogabili volte a garantire chiarezza e correttezza dello stesso attiene a diritti indisponibili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri.
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni.
Nella specie, viene in rilievo la c.d. clausola di garanzia, che contempla un obbligo del cedente le quote ad assumersi in proporzione alle stesse tutte le sopravvenienze passive che dovessero "manifestarsi successivamente ma aventi origine e causa nella gestione della società".
In altri termini, i venditori, garantendo l'insussistenza di passività all'epoca della cessione conosciute, si sono impegnati, nei confronti degli acquirenti, cioè dei nuovi soci uti singuli, al pagamento di eventuali emersioni debitorie inerenti alla pregressa gestione; tale impegno opera solo fra i contraenti, in relazione al fine di salvaguardare i compratori da eventuali debiti incidenti sul valore delle quote oggetto di alienazione.
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni.
Nella specie, viene in rilievo la c.d. clausola di garanzia, che contempla un obbligo del cedente le quote ad assumersi in proporzione alle stesse tutte le sopravvenienze passive che dovessero "manifestarsi successivamente ma aventi origine e causa nella gestione della società".
In altri termini, i venditori, garantendo l'insussistenza di passività all'epoca della cessione conosciute, si sono impegnati, nei confronti degli acquirenti, cioè dei nuovi soci uti singuli, al pagamento di eventuali emersioni debitorie inerenti alla pregressa gestione; tale impegno opera solo fra i contraenti, in relazione al fine di salvaguardare i compratori da eventuali debiti incidenti sul valore delle quote oggetto di alienazione.
Le continue richieste di proroghe del termine previsto per il versamento degli acconti e per la sottoscrizione del contratto definitivo di cessione di quote hanno valenza sostanzialmente confessoria nel dimostrare l’incapacità della parte promissaria acquirente nel far fronte agli impegni contrattualmente assunti verso la parte promissaria venditrice.
Simili condotte integrano gli estremi, oggettivi e soggettivi, del grave inadempimento da parte della promissaria acquirente e rendendo legittima la risoluzione del contratto preliminare e la condanna alla corresponsione della penale pattuita.