L’art. 98 c.p.i. tutela le informazioni aziendali di natura tecnica o commerciale riconducibili alla nozione di know-how, anche se singolarmente accessibili al pubblico, quando è la loro combinazione ad attribuire loro valore, purché siano soggette al legittimo controllo del detentore, siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure di protezione adeguate. Ai fini della segretezza non è richiesta l’assoluta inaccessibilità delle informazioni, essendo sufficiente che la loro acquisizione non sia agevole, ad esempio sul mercato o tramite siti web che offrono informazioni di carattere generale e non personalizzate alle esigenze della singola azienda, e richieda quindi uno sforzo non ordinario.
Integrano il requisito dell’adeguata protezione delle informazioni riservate un sistema di videosorveglianza e la ripartizione dei documenti per aree di competenza, alle quali ciascun dipendente accede mediante credenziali personali limitatamente ai documenti della propria area, misure rafforzate sul piano giuridico dalla sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei dipendenti.
Sono dotati di valore economico ai sensi dell’art. 98 c.p.i. i dati dalla cui disponibilità, per la loro natura e il loro contenuto, dipendono l’acquisizione e il mantenimento di determinate quote di mercato e che assicurano al legittimo detentore un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore.
La presenza di informazioni aziendali riservate nel computer del dipendente che, per qualifica e mansioni, vi aveva accesso autorizzato non costituisce di per sé un fatto illecito, che può configurarsi soltanto in caso di indebita utilizzazione delle informazioni da parte dell’ex dipendente in danno del precedente datore di lavoro e a beneficio di imprese concorrenti.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato, e richiede l’utilizzo di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale; l’acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative che interessano quella altrui, rientra invece nel normale svolgimento della libera concorrenza se attuata con modalità corrette.
L’ex dipendente che non abbia sottoscritto un valido patto di non concorrenza può continuare a svolgere, per conto proprio o di terzi, la propria attività utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ormai divenute parte della sua personalità professionale, e anche le informazioni sulla politica commerciale dell’impresa di provenienza, purché non si tratti di informazioni segrete o riservate e non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e di imitazione delle iniziative di tale impresa. È fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire alcuni clienti del precedente datore di lavoro, mentre è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica di tali clienti resa più agevole dalle conoscenze riservate acquisite in precedenza.
L’imprenditore che si avvale della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà verso il loro datore di lavoro compie atti di concorrenza sleale soltanto se si appropria, tramite il dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del datore di lavoro, ovvero se istiga la violazione dell’obbligo di fedeltà o vi presta intenzionalmente un contributo causale.
È nullo per contrasto con l’ordine pubblico costituzionale il patto di non concorrenza che, essendo assolutamente indeterminato e illimitato sotto il profilo dell’oggetto, del tempo e dello spazio, preclude all’obbligato la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. Ai sensi dell’art. 2125 c.c. il patto deve essere circoscritto da limiti di tempo, di oggetto e di luogo che lascino al lavoratore un margine di attività idoneo ad assicurargli un guadagno adeguato, e la limitazione deve trovare contropartita in un compenso non simbolico né manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto.
La giurisdizione si determina in base alle allegazioni iniziali dell’attore. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti dei convenuti stranieri quando i titoli di responsabilità extracontrattuale concorrente e solidale dedotti nei loro confronti sono omogenei e fortemente connessi con quelli dedotti nei confronti di un convenuto soggetto alla giurisdizione italiana.
Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad un numero indeterminato di persone competenti a comprendere e riprodurre l’invenzione, e contenessero una specifica illustrazione delle caratteristiche tecniche dell’invenzione e non una semplice e generica descrizione del trovato.
La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata a seguito del persistente impiego da parte di terzi del segno e dei simboli, in preuso al titolare di fatto, per contraddistinguere i medesimi servizi, prestati nello stesso settore merceologico e in un ambito territoriale coincidente o estremamente contiguo. Tali condotte provocano infatti tra i fruitori un serio rischio di confusione circa l’effettiva origine imprenditoriale delle attività. Trova in tal caso applicazione l’inibitoria di cui all’art. 124 c.p.i., con divieto per i terzi a fare uso del marchio di fatto, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, tra cui l’insegna, il nome a dominio o l’indirizzo e-mail.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c. non è sufficiente l'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma occorre che un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisca ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Non vi è appropriazione di pregi quando l'elemento preteso appropriato ha carattere meramente informativo e non costituisce un elemento di pregio caratterizzante i prodotti dell'impresa e la sua attività.
Nel caso in cui l’azione revocatoria abbia ad oggetto un atto a titolo gratuito successivo alla insorgenza del credito maturato, non è richiesta la consapevolezza del terzo in ordine al pregiudizio dell'atto gratuito rispetto alle ragioni del creditore, dal momento che il terzo ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
Il documento di sintesi del bilancio, depositato presso la sede sociale e non ancora approvato, contiene dati parziali e non definitivi, non confermati dall’organo competente a ciò preposto. Deve essere di conseguenza censurata la condotta del socio, nonché consigliere di amministrazione, che sulla base di tali dati renda pubblicamente, per mezzo di un social network, aspre dichiarazioni di critica verso l’organo gestorio in relazione sia alla solidità economico-finanziaria dell’ente, sia alla stabilità e coesione del sodalizio societario. Tali esternazioni, unite alla divulgazione di dati allarmanti, ingenerano preoccupazione e diffidenza nei lettori e, quindi, negli attuali o potenziali clienti. In risposta l'ente può avvalersi della clausola statutaria di esclusione del socio, provocandone inoltre la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
Le perplessità del consigliere di amministrazione circa le modalità di gestione dell’ente devono essere espresse con modalità tali da escluderne la portata diffamatoria o denigratoria, nonché nel rispetto dei parametri della verità, continenza e pertinenza. Il diritto di cronaca, di critica, e il più generale diritto di manifestazione del pensiero sono contemperati in capo agli amministratori delle società dall’obbligo comportarsi secondo buona fede e di agire a vantaggio ed interesse dell’ente.
Costituisce un'ipotesi di mala gestio la condotta dell'amministratore unico di s.r.l. che effettua prelievi ingiustificati di ingenti somme di denaro, in modo frazionato e crescente, celando ai creditori della società il dissesto societario in essere.
L'art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con una attività non inventiva, giacchè è la loro combinazione ad attribuire loro valore e renderle appetibili ai terzi. Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione; per tale ragione la sottrazione dell'elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.
L'espressa riserva contenuta nell'art. 99 CPI, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dalla utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dalla utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l'utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale. E ciò sia nei casi in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall'art. 98 Cpi, sia nel caso in cui tali requisiti non sussistano o non ricorrano tutti, sicché la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale.
Ai fini della configurabilità dell'illecito anticoncorrenziale di c.d. dumping è necessaria la dimostrazione dell'entità del ribasso dei prezzi praticata dall'impresa autrice dell'illecito e, quindi, della sua antieconomicità per la stessa, nonché l'entità del pregiudizio patrimoniale per l'impresa che subisce tale illecito sotto forma di perdita di clientela o di riduzione di guadagni.
Rientra nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e non nella competenza per materia del tribunale ordinario nella sezione lavoro, l'accertamento della violazione di una clausola statutaria di società cooperativa da parte di alcuni soci-lavoratori della medesima, per cui è prevista, tramite provvedimento dell'organo amministrativo, la possibilità di esclusione e licenziamento degli stessi.
Vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali di responsabilità e revoca dalla qualità di amministratore proposte nei confronti del socio accomandatario in via condizionata all’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal socio accomandandatario relativa alla restituzione di finanziamenti soci in quanto dette domande non derivano da una esigenza di difesa connessa all’ampliamento dell’oggetto del giudizio conseguente alla proposizione di domande riconvenzionali da parte dell’opponente, ben potendo tale azione di responsabilità (così come anche l’altra domanda riconvenzionale pure proposta relativa all’accertamento di una giusta causa di revoca dell’amministratore ex art. 2259 comma 3 c.c.) essere proposta(e) indipendentemente dalla domanda riconvenzionale; in più, si tratta di domande proposte dall'accomandante nell’interesse della società e solo indirettamente nell’interesse del socio accomandante.
Non viola il principio di veridicità stabilito dall'art. 2423 c.c. il bilancio che esponga una partecipazione detenuta in altra società quale immobilizzazione finanziaria.
La partecipazione, come indicato nella nota integrativa, é destinata ad una permanenza durevole nel portafoglio della partecipante ed è correttamente iscritta al costo di acquisto perché la controllata è considerata come società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere un frutto e perchè la società controllante non ha alcuna intenzione di intervenire nella gestione della controllata.
E' nulla la delibera di approvazione del bilancio che esponga una sopravalutazione dei crediti in violazione dell'art. 2426 n. 8 c.c. e del Principio OIC 15 secondo cui i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.