In tema di risarcimento del danno da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente, neppure mediante riserva di far valere in altri procedimenti diverse voci di danno, in quanto si tratterebbe di una condotta che aggrava la posizione del debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi, quindi, in un abuso dello strumento processuale. Non costituisce, tuttavia, ipotesi di frazionamento abusivo del credito (e, quindi, violazione dell’art. 1175 c.c.) la formulazione di domande in autonomi giudizi solo se risulti, in capo al creditore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (qualora, ad esempio, uno dei crediti originati da un medesimo rapporto obbligatorio possa essere accertato mediante il ricorso ad uno strumento processuale di più veloce definizione rispetto a quello necessario per accertare la sussistenza degli altri crediti originati dallo stesso rapporto). In assenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore, la condotta frazionata deve ritenersi strumentale e, pertanto, non meritevole di protezione dall’ordinamento giuridico.
La residuale fattispecie illecita prevista all’art. 2598, n. 3, c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia rispetto alle attività di slealtà concorrenziale tipizzate ai nn. 1 e 2 della predetta disposizione normativa, con la conseguenza che al fine di configurare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. è necessario che l’attività anticoncorrenziale denunciata presenti un quid pluris rispetto alle altre due fattispecie. Così in relazione all’attività illecita indicata al n. 1, in difetto di allegazioni caratterizzanti, in fatto, la pretesa violazione dei principi di correttezza professionale ulteriori e diversi rispetto al censurato utilizzo del patronimico con effetti confusori, va senz’altro esclusa la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2598, n. 3, c.c.
La fattispecie di concorrenza sleale c.d. parassitaria va ricompresa fra le ipotesi di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. e consiste in un continuo e sistematico operare sull’orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Essa, quindi, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 della predetta norma. Di conseguenza, laddove sia escluso che il centro dell’attività imitativa sia l’imitazione servile dei prodotti altrui (elemento rilevante solo per la fattispecie prevista al n. 1), ai fini della configurabilità della concorrenza sleale parassitaria è necessario indicare le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alla regole della correttezza professionale.
In materia di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, l’art. 134, comma 1, lett. a), C.P.I. (secondo cui le sezioni specializzate sono competenti in relazione ai procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale) richiede all’interprete di verificare, nel caso concreto, se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo, a tal fine, alla prospettazione dei fatti così come operata dall’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Del pari, la competenza delle sezioni specializzate va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, laddove l’accertamento della lezione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito (concorrenza sleale c.d. pura).
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi dell’art. 146 l. fall., la circostanza che la fallita sia partecipata da enti pubblici non costituisce motivo per adottare logiche diverse nella valutazione della condotta dei suoi amministratori, sindaci e direttore generale, i quali sono comunque tenuti a gestire la società diligentemente e in maniera da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario, così da consentire, anche a tutela dei terzi creditori, il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto, in favore degli organi amministrativi e di controllo, non sussiste alcuna ragione per derogare al generale obbligo di diligente gestione societaria, applicandosi la disciplina privatistica della forma societaria prescelta.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. è la stessa azione che prima dell’apertura della procedura concorsuale avrebbe potuto essere esercitata dalla società o dai creditori sociali ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., come si evince dal tenore letterale dell’art. 2394 bis c.c. Pertanto, non trattandosi di azioni che derivano ex novo dal fallimento, non è applicabile la competenza del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l. fall. per le azioni che “derivano” dal fallimento.
Nel promuovere un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall., gli organi della procedura agiscono unitariamente ai sensi dell’art. 2392 e 2394 c.c. e possono giovarsi del regime di prescrizione a loro più vantaggioso che, di norma, coincide con quello dell’azione dei creditori sociali (in ragione del quale il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si è verificata l’insufficienza del patrimonio sociale, oggettivamente conoscibile dai creditori, che si presume, iuris tantum, coincidere con la dichiarazione di fallimento).
Rispetto a fatti che rilevano contestualmente sia in termini di atti di mala gestio in un giudizio civile sia quali fattispecie di reato in un parallelo giudizio penale, la decisione, non irrevocabile, resa in sede penale non può costituire precedente vincolante ai sensi dell’art. 652 c.p.p. nel giudizio civile in corso bensì quale mero elemento di prova valutabile dal giudice.
Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.
La pattuizione tra soci avente a oggetto l’esecuzione di prestazioni da parte della società costituisce, invece, una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., di per sé inidonea a produrre effetti in capo alla società.
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).
Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.
Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.
Costituisce violazione dell'art. 2391 c.c. l'atto gestorio dell'amministratore che, concludendo operazioni negoziali in spregio alla riserva di collegialità prevista da precedente delibera consiliare, autorizzi operazioni patrimonialmente rilevanti ed onerose con parti correlate, omettendo di rendere gli altri amministratori compiutamente partecipi dei propri interessi personali.
Non sussiste responsabilità dell'amministratore, laddove - anche accertato l'inadempimento dello stesso ai propri obblighi gestori - il danno risulti mancante per la caducazione del provvedimento giudiziale posto a base della contestazione attorea (nel caso di specie, decreto ingiuntivo per prestazioni professionali rese dallo studio professionale nel quale l'amministratore convenuto aveva un interesse personale).
Deve considerarsi affetta da nullità la decisione dei soci assunta in assenza di convocazione di un socio. E infatti la regola dell’art. 2479 ter, 3° comma, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese «in assenza assoluta di informazioni», deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, sicché la deliberazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.
Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell’art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.
Nell’ambito di un contratto di cessione di quote s.r.l. è valida la previsione di una clausola che preveda a carico della parte cedente l’obbligo di rimborsare la società, delle cui partecipazioni si tratta, gli eventuali oneri negativi che potrebbero derivare da una controversia pendente al momento della stipula del contratto. Tuttavia la società non può invocare validamente la clausola in parola laddove gli oneri negativi siano il risultato di una transazione, intervenuta a seguito della conclusione del giudizio, al fine di regolamentare aspetti o questioni che, sebbene in un qualche modo afferenti alla controversia stessa, siano il risultato di una scelta discrezionale unilateralmente assunta dalla società. Di conseguenza, va respinta la domanda di rimborso della società, fondata sulla predetta clausola, con la quale si tenti di “ribaltare” sulla parte cedente gli oneri negativi, sotto il profilo economico-patrimoniale, derivanti da una transazione stipulata dopo la conclusione del giudizio inerente la controversia oggetto della clausola stessa.
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione. Pertanto, anche l’eventuale incompletezza o la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica), divenendo, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
Alla responsabilità da c.d. contatto sociale fatta valere dal privato entrato in relazione con la Pubblica Amministrazione è applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Sebbene la responsabilità da c.d. contatto sociale prescinda dall’esistenza fra le parti di un vincolo di natura contrattuale, nondimeno, perché tale responsabilità possa essere fatta valere utilmente, deve intercorrere fra le parti una relazione c.d. qualificata, in genere di tipo procedimentale, tale per cui alla P.A. deve essere stata richiesta l’esplicazione di un’attività discrezionale idonea ad ingenerare nel privato un legittimo ed incolpevole affidamento circa la legittimità, imparzialità e la correttezza dell’attività richiesta.
Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.
Il condebitore, che non ha stipulato la transazione, può profittare della transazione conclusa dagli altri condebitori, se la transazione ha avuto a oggetto l’intero debito, mentre non può profittarne nel caso di transazione parziale. Non assume rilievo, a tal fine, la formulazione della richiesta di condanna effettuata dalle società attrici nei confronti dei convenuti senza differenziare le somme richieste all’amministratore e quelle richieste ai sindaci in quanto l’oggetto della transazione, liberamente definito dalle parti, non dipende dalle modalità di formulazione delle domande giudiziali.
È irrilevante che le quote di responsabilità dei sindaci non siano state accertate con un provvedimento giurisdizionale o mediante accordo di tutte le parti, dal momento che la determinazione delle quote di alcuni condebitori a opera di costoro soltanto, d’intesa col creditore, non pregiudica la posizione del condebitore rimasto estraneo all’accordo, avendo semplicemente la conseguenza (favorevole al terzo) che “il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta” (Cass. 16050/09; analogamente, 2553/11).
Non vi è cessazione della materia del contendere nel giudizio civile nel caso di trasferimento da parte della Curatela dell’azione civile di risarcimento nel processo penale ove quest’ultimo si definisca con sentenza di “patteggiamento”, con cui il giudice non ha deciso sulla domanda della parte civile, ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p.; la pronuncia penale non è pertanto ostativa alla prosecuzione del giudizio civile, avendo la costituzione di parte civile ormai esaurito i suoi effetti (Cass. 15995/11; 8353/13).